Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Maggio 2005

Legge regionale 23 dicembre 2004, n.32

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 32:
“Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e sostegno del sistema della comunicazione e dell’informazione regionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 53 del 28 dicembre 2004)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, per favorire la partecipazione della comunità valdostana alle scelte dell’amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove l’informazione e la comunicazione sull’attività propria e su quella degli enti e delle aziende da essa istituiti a fini istituzionali.
2. La Regione, per promuovere il pluralismo dell’informazione quale condizione preliminare per l’attuazione dei principi di libertà e democrazia e strumento per la crescita della comunità valdostana, sostiene l’informazione locale, anche attraverso iniziative di promozione, qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata, radiotelevisiva e telematica operanti in Valle d’Aosta.
3. La Regione, al fine di tutelare e di valorizzare le particolarità linguistiche della comunità valdostana, incentiva gli organi locali dell’informazione scritta e parlata alla produzione di programmi nelle lingue francese, francoprovenzale e walser, attinenti alla realtà economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d’Aosta.

(Omissis)

CAPO II – ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 3
(Informazione e comunicazione di pubblica utilità)

1. Sono considerati attività di informazione e comunicazione di pubblica utilità, ai fini della presente legge, gli atti di comunicazione istituzionale, ad eccezione delle campagne pubblicitarie turistiche, destinati a garantire:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna all’amministrazione regionale, attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna all’amministrazione regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:
a) illustrare e divulgare l’attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e, in particolare, l’applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza generale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché degli atti normativi comunitari e dell’Unione europea;
b) valorizzare l’immagine della Valle d’Aosta;
c) migliorare la conoscenza dei servizi pubblici forniti in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;
d) favorire la diffusione e l’approfondimento delle conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) realizzare, nell’ambito delle competenze regionali, azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;
f) educare alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale ed artistico, dei beni pubblici, nonché ai valori della pace, della solidarietà e della multiculturalità.
3. Le attività di cui al comma 1 sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la massima diffusione dei contenuti, anche utilizzando le tecniche promozionali di informazione e le azioni afferenti il campo della pubblicità.

CAPO II – ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 4
(Disciplina dei messaggi pubblicitari)

1. Nelle attività di informazione e comunicazione aventi carattere pubblicitario, la Regione tiene conto del codice dell’autodisciplina pubblicitaria italiana, avendo particolare cura all’identificazione dell’autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere conformi ai seguenti principi:
a) non devono costituire occasione di propaganda di parte, personale, partitica e religiosa, né risultare funzionali ad interessi diversi da quelli della collettività;
b) devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà letteraria, artistica ed industriale e dei diritti delle persone per la salvaguardia della propria immagine;
c) le rappresentazioni, i messaggi e gli strumenti pubblicitari che contengono informazioni, dichiarazioni o attestazioni di persone ed istituzioni determinate devono essere autorizzati dalle stesse o dagli aventi diritto;
d) devono essere costruite in modo positivo e non possono contenere confronti ingannevoli o denigratori;
e) il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell’ente, la denominazione del settore e dell’organo istituzionale committente, la sola indicazione della carica e della funzione dei relativi responsabili amministrativi ed istituzionali, la sigla o la denominazione del soggetto eventualmente incaricato della loro realizzazione;
f) devono essere evidenziate in modo che possano essere riconosciute come aventi carattere pubblicitario e distinte da informazioni di tipo redazionale per mezzo di evidenti accorgimenti grafici o audiovisivi.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di strutture specializzate individuate con le modalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

(Omissis)