Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Aprile 2015

Ordinanza 09 aprile 2015

Consiglio di Stato. Ordinanza 9 aprile 2015: "Fecondazione omologa ed eterologa in Lombardia: disparità di trattamento".

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

Associazione SOS Infertilità onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Clara, Lorenzo Carmelo Platania e Cinzia Ammirati, con domicilio eletto presso l’avv. Cinzia Ammirati in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 60;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti, con domicilio eletto presso l’avv. Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 01718/2014, resa tra le parti, concernente applicazione tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Cinzia Ammirati, anche su delega degli avv.ti Lorenzo Carmelo Platania e Massimo Clara, e Sebastiana Dore su delega dell'avv. Pio Dario Vivone;

Considerato che, pur nell’ambito della complessità e della delicatezza proprie delle questioni proposte, allo stato sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la PMA omologa e quella eterologa, stante l’incontestata assunzione a carico del s.s.r. lombardo – salvo il pagamento di ticket – della prima, nonché tenuto conto che, da un lato, quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, “non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo” e, dall’altro lato, quanto agli aspetti normativi ed organizzativi, “l’art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, «contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il genus PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una species, è, all’evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi” (cfr. Corte cost. 10 giugno 2014 n. 162);

Rilevato che il pregiudizio lamentato, il quale non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili, deve ritenersi dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità poiché l’esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di produrre l’effetto della perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l’onere economico ivi previsto, della possibilità di accedere alle tecniche in parola dovuta al superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’appello ai fini della sollecita fissazione da parte del TAR dell’udienza pubblica di trattazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1686/2015) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado negli stessi sensi e limiti.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2015