Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Febbraio 2014

Ordinanza 27 gennaio 2014, n.1528

Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Ordinanza 27 gennaio 2014, n. 1528: " Luogo di culto evangelico ed acquisizione gratuita al patrimonio del Comune".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –
Dott. SALME' Giuseppe – Presidente di sez. –
Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. D'ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5143-2013 proposto da:
COMUNITA' EVANGELICA CHRIST PEACE AND LOVE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato IVELLA ENRICO, che la rappresenta

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che:

la Comunità Evangelica Christ Peace and love chiede che le SU dichiarino a quale giurisdizione appartenga la causa da sè proposta innanzi al TAR di Brescia, contro il Comune di Gorle, perchè sia dichiarato nullo per violazione della L. n. 520 del 1995, art. 14 il provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio e sue risorse del predetto Comune, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene immobile della Comunità stessa, sostenendo che quell'immobile sia luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina della menzionata legge;

nell'istanza di regolamento si dà atto che il Comune, nel costituirsi innanzi al TAR, ha eccepito il difetto di giurisdizione del GA, in considerazione della natura di atto vincolato del provvedimento impugnato, adottato a titolo di sanzione ex art. 31 e segg. TU Edilizia;

osserva che:

nella giurisprudenza di queste SU s'è consolidato il principio in ragione del quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge (in precedenza, cfr. Cass. SU nn. 18040/08, 28167/08, 7936/13); sotto diverso profilo occorre pure evidenziare che la ricorrente Comunità, sul presupposto che l'immobile in questione sia "luogo di culto e di preghiera", invoca in concreto il diritto soggettivo di libertà religiosa, tutelato (come s'è detto) dalla L. n. 520 del 1995, art. 14 a norma del quale edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonchè le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata …".

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio per il regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014