Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 marzo 1985, n.86

Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere
derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore,
sicché la Corte non può estenderne l’ambito di applicazione se non
quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa è da
escludere che ricorra nel caso dell’esenzione dall’IN.V.IM. accordata
ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di
omogeneità della rispettive situazioni, ad altre istituzioni
religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto
diverse, quali l’Opera pia “Foa” e l’Asilo infantile “Levi” collegati
alla comunità israelitica di Vercelli.

Ordinanza 15 dicembre 1995, n.539

Corte costituzionale. Ordinanza 15 dicembre 1995, n. 539. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Avv. Mauro FERRI Giudice Prof. Luigi MENGONI Giudice Prof. Enzo CHELI Giudice Dott. Renato GRANATA Giudice Prof. Giuliano VASSALLI Giudice Prof. Francesco GUIZZI Giudice Prof. Cesare MIRABELLI Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice Avv. Massimo VARI Giudice Dott. Cesare RUPERTO Giudice […]

Sentenza 10 febbraio 1997, n.43

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma
1, 2, 19 e 21, comma 1, Cost., l’art. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre
1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza),
nella parte in cui esclude la possibilita’ di piu’ di una condanna per
il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di
assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui
all’art. 1 della medesima legge, in quanto la disciplina dettata dalle
disposizioni impugnate appare intimamente contraddittoria, sia perche’
determina un pervertimento della natura di quelli che, nei confronti
della generalita’ dei destinatari, valgono normalmente come benefici
(sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto, grazia,
liberazione condizionale, affidamento in prova), sia perche’ e’
incongrua rispetto alla sua ‘ratio’, inequivocabilmente orientata
dall’intento di evitare che l’integrazione della fattispecie di reato
di cui al secondo comma dell’art. 8 (obiezione totale) possa avvenire
piu’ di una volta nell’ambito della vicenda personale di ciascun
obiettore; ed in quanto – nella ipotesi in cui (come nella disciplina
impugnata) il legislatore, secondo valutazioni rientranti nell’ambito
della sua discrezionalita’, ritenga che l’ordinato vivere sociale non
consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi
unilateralmente ed incondizionatamente all’adempimento dei doveri di
solidarieta’, e tuttavia dia rilievo alle determinazioni di coscienza
– siffatta rilevanza del principio di protezione dei c.d. diritti
della coscienza, se risulta compatibile con la previsione di una prima
ed unica sanzione, compatibile a sua volta con il riconoscimento della
signoria individuale sulla propria coscienza, la quale puo’ non essere
disgiunta dal pagamento di un prezzo previsto dall’ordinamento, e’
vanificata dalla ripetuta comminazione di sanzioni, posto che questa,
introducendo una pressione morale continuativa orientata ad ottenere o
il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento
esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere la predetta
signoria.

Sentenza 30 gennaio 1997, n.31

E’ ammissibile la richiesta di ‘referendum’ popolare per l’abrogazione
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: “Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza”), cosi’ come modificata
dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 [nelle seguenti parti: art. 1,
comma 1, limitatamente alle parole: “essere ammessi a”, comma 2 (“I
motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione
generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o
filosofici o morali professati dal soggetto.”) e comma 3,
limitatamente alla parola “comunque”; art. 2, comma 1, limitatamente
alle parole: “entro 60 giorni dall’arruolamento”, e comma 2 (“Gli
abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio
militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero
presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente,
potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre
dell’anno precedente alla chiamata alle armi.”); art. 3, comma 1,
limitatamente alle parole: “sentito il parere di una commissione circa
la fondatezza e la sincerita’ dei motivi addotti dal richiedente”;
art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: “sentita, nei casi
di cui al quarto comma, la commissione prevista dall’articolo 4”], in
quanto – posto che il significato unitario del quesito referendario
consiste nell’eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il
riscontro sulla validita’ delle motivazioni degli obiettori di
coscienza, sia quanto a fondatezza sia quanto a sincerita’, e che da
tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro
sull’accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non
armato o al servizio sostitutivo civile – indipendentemente da ogni
valutazione circa le conseguenze dell’eventuale approvazione popolare
della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento
di qualificazione giuridica della pretesa dell’obiettore di coscienza,
nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne
residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento,
una volta effettuato il ‘referendum’ con esito positivo, deriverebbero
come effetto di sistema da un’operazione in se stessa conforme alla
natura abrogativa dell’istituto previsto dall’art. 75 della
Costituzione.

Sentenza 28 gennaio 1998, n.11

La questione non è fondata, per erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il giudice rimettente. È da escludere
infatti che dall’applicazione dell’art. 8 possano legittimamente
sortire le conseguenze paventate dal giudice rimettente, in ragione
delle quali egli si è indotto a sollevare la presente questione di
costituzionalità. L’accoglimento di questa, tuttavia, presupporrebbe
una condizione che, nella specie, non si verifica, cioè che le
menzionate conseguenze applicative incostituzionali siano ascrivibili
alla legge denunciata e che quindi, al fine di evitarle, sia
necessario addivenire alla sua dichiarazione d’incostituzionalità. Il
giudice rimettente ritiene che il caso particolare sul quale è
chiamato a decidere rientri nella portata dell’ultimo comma dell’art.
8.

Sentenza 27 novembre 1997, n.382

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo
comma, Cost., l’art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (recante: “Norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza”), come sostituito dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1974,
n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n.
772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata
nella misura minima di due anni anziche’ in quella di sei mesi e nella
misura massima di quattro anni anziche’ in quella di due anni, in
quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e
dal secondo comma dell’art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse
tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo –
consistendo il reato, nell’ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di
colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il
servizio sostitutivo civile, ai quali e’ stato ammesso; mentre
l’ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che,
adducendo i motivi di coscienza indicati dall’art. 1, al di fuori dei
casi di ammissione ai predetti benefici, rifiuta, prima di assumerlo,
il servizio militare di leva -, tuttavia, cio’ che appare decisivo ai
fini del presente giudizio di costituzionalita’ e’ la stretta
connessione tra le due fattispecie e l’identita’ di valutazione del
legislatore circa la gravita’ dei fatti che esse prevedono: identita’
di valutazione che si esprimeva originariamente nell’identita’ di
pene, stabilita l’una con una formula di rinvio all’altra (“Alla
stessa pena soggiace …”). Ne consegue che il sistema delineato dalle
disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che,
in relazione comparativa col reato previsto dall’art. 151 c.p.m.p., ha
gia’ piu’ che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel
secondo comma dell’art. 8, risulta manifestamente privo di
razionalita’.

Legge 20 maggio 1985, n.222

Legge 20 maggio 1985, n. 222: “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” (Da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 129 del 3 Giugno 1985) Titolo I – Enti ecclesiastici civilmente riconosciti 1. – Gli enti costituiti o approvati dall’autorità […]