Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 11 ottobre 1995, n.2642

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 11 ottobre 1995, n. 2642.

(omissis)

3. Con riferimento alla questione se la Confraternita rivesta i requisiti per ottenere il riconoscimento dell’esclusivo o comunque prevalente fine di culto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del 1929 nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262, va premesso che in questo contesto la finalità di culto va intesa in senso restrittivo, ossia con esclusione della beneficenza. Infatti la clausola concordataria è rivolta a sottrarre le confraternite aventi fine di culto al regime pubblicistico introdotto dalla legge del 1890 (legge Crispi) per le istituzioni di beneficenza e per le confraternite a queste assimilate siccome aventi analoghe finalità.

Ciò posto, si osserva che in effetti tutta la documentazione prodotta attesta che l’ente ha, ed ha sempre avuto, fine esclusivo di culto, nel senso ora precisato.

Ciò è reso palese dallo statuto approvato col regio rescritto del 1778, dallo statuto approvato dall’Arcivescovo di Otranto il 20 febbraio 1959, e dal nuovo testo statutario del quale ora viene chiesta l’approvazione governativa. In ciascuno di questi atti si ha riguardo alle pratiche di devozione (individuali e collettive) ed alla vita esemplarmente cristiana cui sono tenuti i confratelli e le consorelle, nonché all’onere della Confraternita di provvedere alla sepoltura ed al suffragio dei soci defunti; non si fa mai riferimento ad opere di beneficenza come attività propria dell’associazione in quanto tale.

Per questa parte, dunque, si può esprimere parere favorevole all’emissione del provvedimento richiesto.

4. Per quanto riguarda, ancora, l’approvazione dello statuto deliberato nel 1995, si può ugualmente esprimere parere favorevole.

Lo statuto in esame contiene tutte le norme essenziali per il funzionamento dell’ente e dei suoi organi, sicché appare idoneo ad adempiere alla sua funzione, che è quella di regolare la vita dell’ente e di garantirne un ordinato funzionamento.

(omissis)

6. Quanto, infine, all’accettazione del lascito, si osserva quanto segue.

Si può concordare col Ministero sul punto che il primo problema da risolvere è se si tratti di legato o di istituzione di erede. Il problema si pone perché il testamento olografo non usa questi termini tecnici e contiene, almeno in apparenza, l’attribuzione di una serie di beni determinati a vari soggetti. Potrebbe, dunque, sembrare, che il testatore abbia voluto disporre solo legati, facendo tacito rinvio alla legge per l’individuazione dell’erede e la devoluzione della universalità del patrimonio; ma ciò appare poco verosimile, primo perché i beni oggetto delle disposizioni testamentarie esauriscono, a quanto pare, il patrimonio, secondo perché non sussistono eredi legittimari o prossimi congiunti, ma solo parenti in quarto, quinto e sesto grado, in numero di diverse diecine, che presumibilmente il testatore non considerata interessati alla successione (ed infatti tutti, appositamente interpellati, hanno dichiarato di non opporsi al testamento).

Posto, dunque, che l’erede è da individuare fra i soggetti contemplati dal testamento, è attendibile che tale qualità spetti alla Confraternita (non è questa la sede per stabilire se da sola, ovvero insieme ad altri pro quota), sia perché essa risulta attributaria della maggior parte dei beni, sia perché sembra significativo, in questo senso, il fatto che essa sia indicata come il soggetto cui, alla morte della usufruttuaria ed esecutrice testamentaria, dovranno essere devoluti tutti i conti in denaro pertinenti all’usufrutto, comprensivi del valore di alcuni immobili che l’usufruttuaria stessa è tenuta a vendere. In altre parole, la Confraternita appare indicata come il successore finale e residuale della generalità dei beni per i quali non sia diversamente disposto.

Se questo è vero, peraltro, ne consegue che l’accettazione non può essere fatta distintamente per singoli cespiti, man mano che maturino le condizioni, previste nel testamento, perché la Confraternita ne consegua il possesso. La qualità di erede è unitaria e inscindibile (semel heres, semper heres) e l’accettazione non può essere, ugualmente, che unitaria, a nulla rilevando in contrario che il conseguimento del possesso di singoli beni sia differito, a motivo della pendenza di un usufrutto o di altre clausole testamentarie.

Fatta questa precisazione, si può concludere che nulla osta all’accettazione del lascito, considerata la sua utilità per la realizzazione dei fini istituzionali. Sarà cura degli amministratori della Confraternita osservare gli oneri e le altre condizioni stabilite dal testatore, sempre che le risorse derivanti dall’eredità lo permettano.