Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 11 ottobre 1995, n.2642

L’ente in oggetto ha, ed ha sempre avuto, fine di culto ad
esclusione della beneficenza; per tanto, tale esclusività può essere
riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lett. c
del Concordato del 1929, nonché degli artt. 52 e 77 del regolamento
n. 2262 dello stesso anno. Lo statuto in esame contiene tutte le norme
essenziali per il buon funzionamento dell’ente e dei suoi organi.
Nulla si oppone, infine, al rilascio della richiesta autorizzazione.

Parere 31 maggio 1995, n.1598

Non può essere approvato un nuovo statuto di una fondazione di culto
e di religione – la cui attività, pur essendo collegata di fatto con
un Istituto religioso (“Istituto volontarie della carità”) non possa
tuttavia essere considerata istituzionalmente strumentale per
l’attività di detto Istituto, né da questo dipendente – ove le
disposizioni proposte, determinando sostanzialmente una dipendenza
della fondazione dall’Istituto, creino una commistione di poteri
dannosa per la gestione e per gli interessi dei terzi.

Parere 15 marzo 1995, n.668

La verifica dell’esclusivo o prevalente fine di culto, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del
1929, nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con
r.d. 2 dicembre 1929 n. 2262, va operata con criteri restrittivi,
ossia con esclusione della beneficenza, essendo la clausola
concordataria rivolta a sottrarre le confraternite aventi fine di
culto al regime pubblicistico introdotto dalla legge del 1890 sulle
istituzioni di beneficenza. Quando lo Statuto contiene già tutte le
norme essenziali per il funzionamento dell’ente e i suoi organi, il
rinvio ad un futuro regolamento interno per la predisposizione di
ulteriori norme integrative non è censurabile.