Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2004

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 14 dicembre 1994, n. 3755.

Considerato

Esaminata la documentazione qui trasmessa, si rileva che l’art. 2 dello statuto dell’Ente esplicitamente dispone che nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione la Casa R.A. esercita, senza scopo di lucro, attività ospedaliera di assistenza agli infermi.

Nella relazione in data 15 luglio 1993 la legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico in oggetto fa poi presente:

1) che l’attività di assistenza agli infermi, che caratterizza l’opera evangelizzatrice dell’Ente stesso, si realizza presso l’Ospedale R.A. di A.L. inserito nell’ambito del servizio pubblico ospedaliero e del servizio Sanitario nazionale;

2) che al mantenimento delle 115 religiose, che fanno parte dell’Ente, si provvede con gli utili dell’attività sanitaria.

Le norme statutarie (art. 7) indicano poi come patrimonio iniziale del nuovo ente ecclesiastico un deposito in denaro di lire 500 milioni. é questo l’ammontare delle risorse patrimoniali con le quali l’ente stesso inizia la sua attività, non potendosi ritenere in esse comprese le disponibilità che emergono dal conto corrente intestato all’Ospedale di A., che, alla luce degli elementi desumibili dalla documentazione esibita, è da ritenere di proprietà della “casa madre” I.P.S.F. di S.P. proprietaria anche dei locali concessi all’Ente in esame per collocarvi la sede.

D’altra parte, i prospetti sugli andamenti economici dell’ultimo triennio, allegati all’istanza di riconoscimento, comprovano che l’Ospedale di A. è in grado di assicurare la remunerazione delle prestazioni assistenziali che le Suore del nuovo ente effettueranno a favore della predetta struttura sanitaria.

Quanto sopra porta a considerare appropriata la previsione statutaria di cui all’art. 6, riformulato a seguito di specifica condivisibile richiesta dell’Amministrazione riferente.

La norma dispone infatti che saranno predisposti bilanci annuali, con l’ausilio di persone qualificate, da approvarsi formalmente, in relazione alle attività di natura commerciale che saranno svolte dal nuovo ente in via strumentale al perseguimento dei propri fini religiosi o di culto; e ciò in conformità alla legislazione tributaria italiana. Viene così assicurata l’osservanza dell’art. 8 del DPR 33/1987 (regolamento di esecuzione della legge 20/5/1985 n. 222) secondo il quale l’Ente ecclesiastico, che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili, deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

Conclusivamente, nel caso in esame, trattandosi di Ente religioso di diritto canonico con capacità di acquistare e possedere, possono ritenersi acquisiti i requisiti formali e sostanziali di esistenza della “erectio” canonica.

Ai fini del riconoscimento civilistico va richiamato il consolidato orientamento di questo Consiglio secondo il quale il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico comporta un ambito di apprezzamento piú ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti morali.

Sotto questo profilo va considerato che importanza essenziale riveste il nuovo regime di pubblicità attuato per le persone giuridiche ecclesiastiche, mediante l’iscrizione nell’apposito registro, insieme alle indicazioni prescritte dagli artt. 33 e 34 del C.C., delle norme di funzionamento e dei poteri degli organi dell’Ente (leggi 20.5.1985 n. 206 e 222). Con ciò si è inteso rendere nota nei confronti di chiunque la struttura organizzativa dell’Ente ed i controlli interni della sua gestione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.