Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 20 settembre 1995, n.1792

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 20 settembre 1995, n. 1792.

Considerato:

Il rappresentante legale della Congregazione Sorelle Apostole della Consolata, con sede in Firenze, ha presentato domanda per il riconoscimento civile dell’ente medesimo nonché per l’approvazione del relativo statuto, e l’autorizzazione allo stesso ad accettare alcune donazioni.

La Congregazione è stata eretta canonicamente nel 1972 quale istituto religioso di diritto diocesano; il fine di religione e di culto è dunque riconosciuto per legge.

Quanto ai requisiti della stabilità e dell’autosufficienza canonica, si può condividere il giudizio favorevole espresso dal Ministero, anche a prescindere dalla questione delle donazioni di cui si dirà in seguito.

Le disposizioni statutarie non danno luogo a rilievi critici, risultando esaurienti quanto alle regole concernenti il governo dell’ente e l’amministrazione del patrimonio, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti esterni.

In conclusione, vi sono tutti i presupposti per il riconoscimento dell’ente e per l’approvazione dello statuto.

Quanto alle donazioni – che sono disposte, ciascuna per proprio conto, da alcune suore della Congregazione ed hanno per oggetto le quote della società immobiliare a r. l. che è proprietaria del complesso nel quale la Congregazione stessa ha sede e svolge la sua attività – si osserva che nei relativi atti – rogati nel 1988 – è detto che le donazioni stesse sono subordinate alla condizione sospensiva del conseguimento della personalità giuridica e che detto riconoscimento deve intervenire “entro cinque anni”.

Pare al collegio che questa clausola vada interpretata nel senso che il termine è stato posto come perentorio; non essendo intervenuto il riconoscimento entro il quinquennio stabilito, è venuta meno l’efficacia della volontà di donare. Non si può dunque, allo stato, esprimere parere favorevole a che l’ente si autorizzato ad accettare le donazioni. Beninteso, queste potranno formare oggetto di nuovi, appositi atti negoziali.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole limitatamente al riconoscimento dell’ente ed all’approvazione dello statuto.