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    Parere 27 aprile 1988, n.63

    Data: 27 aprile 1988
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Istruzione religiosa, Libertà religiosa, Laicità, Simboli religiosi
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Religione Cattolica, Scuola pubblica, Insegnamento religione cattolica, Crocifisso, Esposizione, Aule scolastiche, Abrogazione, Civiltà, Cultura cristiana
    Le norme dell'art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l'all. C al r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica.

    Consiglio di Stato – Adunanza Sezione II. Parere 27 aprile 1988, n. 63.

    Parere

    Ministero della P.I.
    Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche – Quesito.

    La Sezione

    Vista la relazione in data 20 gennaio 1988, prot. n. 253, con la quale il Ministero della P.I. – Direzione generale istruzione tecnica – previa autorizzazione del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

    Esaminati gli atti ed udito il relatore;

    Premesso che: con il quesito di cui trattasi, l'Amministrazione, posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, chiede di conoscere se le disposizioni di cui all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti la esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.

    Considerato: In fatto ed in diritto quanto rappresentato dalla Amministrazione.

    La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa.

    In disparte da ciò, sembra alla Sezione che ai fini di un più razionale esame del quesito, sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica.

    L'indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l'indubbio significato storico-culturale cui si è prima accennato, le disposizioni citate in premessa le quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.

    A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.

    Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti. Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.

    Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori.

    Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico.

    Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

    Conclusivamente, quindi, poiché le disposizioni di cui all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.

    P.Q.M.

    Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

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