Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Febbraio 2004

Parere 28 giugno 1994, n.2161

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 28 giugno 1994, n. 2161.

Considerato

Tutte le informazioni assunte conducono a conclusioni positive in merito al riconoscimento dell’Istituto come “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”.

Invero, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 maggio 1985 n. 222 contemplano, come enti ecclesiastici, solo gli “Istituti religiosi” e le “Società di vita apostolica”. La precisa individuazione di tali Enti ha fatto sorgere, in passato, qualche perplessità relativamente alla estensione delle norme della L. n. 222/85 agli “Istituti Secolari”.

Senonché, come rilevato nel parere n. 2090/89 della Sez. I del Consiglio di Stato, gli “Istituti secolari”, per il codice di diritto canonico, appartengono, al pari degli “Istituti religiosi”, alla categoria degli “Istituti di vita consacrata” e pertanto è da ritenere che dette locuzioni nella L. 222/85 cit. non sono state usate in senso tecnico; d’altronde, dalla legge non emerge alcun indizio che faccia ritenere che il legislatore abbia voluto operare una qualche distinzione tra gli istituti regolamentari nel Codice di Diritto Canonico, sotto il titolo “Istituti di Vita Consacrata”. Deve quindi dedursi che le norme della L. 222/85 cit. si applicano anche agli “Istituti Secolari”.

In relazione a quanto sopra esposto e in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, si esprime parere favorevole al riconoscimento dell’Istituto Santa Famiglia, ai sensi dell’art. 1 e seguenti della Legge 20 maggio 1985, n. 222, all’approvazione dello Statuto ed all’autorizzazione all’acquisto della chiesa e di alcuni immobili in San Giorgio di Pesaro.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.