Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 28 giugno 1994, n.2161

Poiché dalla legge n. 222 del 1985 non emerge alcun indizio che
faccia ritenere che il legislatore abbia voluto operare una qualche
distinzione tra gli istituti (religiosi e secolari) regolamentati nel
Codice di diritto canonico sotto il titolo “Istituti di vita
consacrata”, può essere concesso il riconoscimento della personalità
giuridica ai sensi dell’articolo 1 e seguenti della suddetta legge
anche agli “istituti secolari”.