Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2009

Regolamento 09 febbraio 2009, n.3

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3“.

(B.U.R. Marche 19 febbraio 2009, n. 17)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 11, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) di seguito denominata “legge regionale”.
2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali da affezione.
3. Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

(omissis)

Art. 5
(Strutture cimiteriali)

[…]
6. Nell’area cimiteriale possono essere realizzate chiese, strutture similari per il culto o locali idonei per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

(omissis)

Art. 8
(Strutture destinate alla cremazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, definisce le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione.

(omissis)

Art. 10
(Concessioni cimiteriali)

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto – numero 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l’uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le tariffe previste nel regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell’affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai residenti.

Art. 11
(Diritto d’uso delle sepolture private)

1. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti.
2. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell’associazione o ente e dall’atto di concessione.

Art. 12
(Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)

1. La cappella privata costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
[…]

(omissis)

Art. 14
(Attività funebre)

1. L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre di cui all’articolo 7 della legge regionale è rilasciata dal Comune alle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 15 del presente regolamento. L’autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d’affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
2. Spettano al Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell’ASUR:
a) la vigilanza sull’attività funebre;
b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre.
3. Le operazioni di tumulazione, inumazione e cremazione devono essere svolte alla presenza di personale dipendente dal gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune.
4. I soggetti che esercitano l’attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.
5. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell’attività funebre, senza oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

(omissis)

Art. 16
(Tutela del dolente e della concorrenza)

1. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.
2. E’ vietato lo svolgimento dell’attività funebre negli obitori o all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.
4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

(omissis)

Art. 20
(Sale di commiato)

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L’autorizzazione all’apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale di commiato è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1 dal Comune, previo parere favorevole dell’ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale. L’ASUR provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle sale di commiato. Con l’autorizzazione all’apertura viene approvato anche il regolamento interno di funzionamento.
3. Le sale di commiato non possono essere realizzate all’interno di strutture sanitarie pubbliche e private, di residenze sanitarie assistenziali e socio-assistenziali o entro 100 metri dalle medesime.
4. Le sale di commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.
5. Il gestore della sala di commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
6. Le sale di commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale.

(omissis)