Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 30 dicembre 2009, n.33

Regione Lombardia. Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 ) CAPO III NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI Art. 67 (Oggetto e finalità) 1. Il presente capo disciplina le attività […]

Decreto 08 agosto 2012, n.7/R

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R: "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)". (omissis) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento disciplina […]

Legge regionale 04 marzo 2010, n.18

L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18: "Norme in materia funeraria". CAPO I Finalità, istituzioni ed operatori Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e […]

Legge regionale 15 dicembre 2008, n.34

L.R. Puglia 15 dicembre 2008, n. 34: "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri". Art. 1 (Finalità, oggetto e principi della disciplina) 1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti […]

Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4

In OLIR.it:
L.R. Puglia 15 dicembre 2008, n. 34
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5284]: “Norme in materia di
attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”.

Sentenza 26 febbraio 2009, n.1192

La costruzione di cappelle private, anche utilizzate da istituti
religiosi, è soggetta sia alle norme del diritto canonico sia a
quelle del diritto civile statale. In particolare, il canone 1241
stabilisce che le parrocchie e gli istituti religiosi possano avere un
cimitero proprio, così come le altre persone giuridiche o le
famiglie, purchè l’area a ciò destinata venga benedetta a giudizio
dell’Ordinario del luogo. Secondo l’ordinamento canonico, dunque,
anche gli istituti religiosi possono avere un cimitero proprio,
purchè sia garantita la sacralità del luogo, attraverso la
benedizione e la dedicazione. Tuttavia, se questo è l’ambito di
applicazione della disciplina dei cimiteri secondo il diritto
canonico, altro è il profilo della presenza dei cimiteri secondo il
diritto statale. Le leggi civili richiedono il rispetto di una serie
di prescrizioni, volte in primo luogo a garantire l’igiene e la
salubrità dei luoghi circostanti i cimiteri, pubblici o privati che
siano. In questo senso, dunque, anche i cimiteri privati di proprietà
di istituti religiosi debbono sottostare alle condizioni di salubrità
ed igiene stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Non esiste
quindi un conflitto fra le due normative, tale per cui una possa
escludere l’altra, bensì è consentito, nel rispetto dei principi
del diritto canonico, realizzare anche cimiteri privati, purchè ciò
avvenga con l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di
polizia mortuaria.

Regolamento 09 febbraio 2009, n.3

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3“. (B.U.R. Marche 19 febbraio 2009, n. 17) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e […]