Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Ottobre 2005

Regolamento 22 luglio 2005

“Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi”, 2005.

REGOLAMENTO

Articolo 1
Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, e nelle Aziende di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI, in forma abbreviata FOND.E.R. e dei Comitati di comparto.
2. Le imprese che aderiscono a FOND.E.R. sono quelle che versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto in un apposito conto corrente intestato a FONDO ENTI RELIGIOSI – FOND.E.R. utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente
4. Per le spese relative al funzionamento di FOND.E.R. e dei Comitati di comparto nonché per il finanziamento di attività di tipo trasversale del Fondo risultanti dal bilancio preventivo, si provvede attraverso l’utilizzo di una quota parte delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamente al 10% delle risorse stesse, fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente per le spese attinenti al solo funzionamento del Fondo, che saranno rendicontate separatamente. Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario intestato a “FONDO ENTI RELIGIOSI – FOND.E.R. – Spese per funzionamento e attività trasversali del Fondo”. Utilizzabile, con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, nei limiti di spesa deliberati dall’Assemblea.

Articolo 2
Il Responsabile dell’area formativa

1. La responsabilità formativa del Fondo è affidata al Responsabile, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare egli:
– predispone tutte le procedure per l’attuazione dei piani formativi;
– controlla la regolarità dei progetti ammessi al finanziamento;
– partecipa, senza diritto di voto, ai Comitati di comparto fornendo tutte le informazioni e le valutazioni utili per la migliore gestione dell’attività formativa;
– predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, una relazione tecnica che evidenzi le attività svolte, con riferimento ai diversi comparti e all’impiego dei fondi preventivati e rendicontati nei progetti formativi attuati;
– si avvale della struttura e delle risorse del Fondo;
– svolge tutti gli altri compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3
Attività del Fondo

Il Fondo, nell’ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ‑ piani formativi aziendali, territoriali, settoriali di/e tra enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, nonché di tutte le imprese che aderiscono al Fondo, concordati tra le Parti ed in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni d’indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Individua altresì politiche di qualità nella formazione professionale continua e premia esperienze di eccellenza.
Nell’ambito delle attività del Fondo, da realizzare soprattutto mediante i Comitati di comparto di cui all’art. 4, vengono evidenziate tra le altre le seguenti:
– promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse dei rispettivi comparti, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
– promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
– promuovere e finanziare attività di monitoraggio dei bisogni formativi e delle attività realizzate;
– promuovere e finanziare attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per i singoli comparti ovvero di interesse comune, nonché azioni di sistema a sostegno delle politiche di formazione professionale continua, anche a carattere multiregionale secondo criteri solidaristici di riequilibrio tra territori (attività trasversali);
– favorire le pari opportunità, tra lavoratrici e lavoratori, promuovendo e finanziando la formazione volta alla – realizzazione di azioni positive;
– promuovere interventi formativi sulla sicurezza per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 4
Comitati di comparto

1. Il Comitato elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, un coordinatore, scelto tra i componenti del Comitato.
2. Il Comitato di comparto dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati più volte.
3. A ciascun Comitato di comparto vengono demandate tra l’altro le seguenti funzioni:
– la predisposizione dell’elenco dei progetti di formazione continua da finanziare o le altre azioni di cui all’art. 3 nella misura delle risorse corrisposte al Fondo dagli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa appartenenti al rispettivo comparto nonché di tutte le imprese che aderiscono al Fondo, fatta salva la quota percentuale da riservare al funzionamento e alle attività di tipo trasversale del Fondo, secondo le finalità stabilite dallo Statuto;
– la definizione delle iniziative da assumere per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto, nell’ambito degli indirizzi dell’Assemblea;
– la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire a tutti i soggetti aderenti al Fondo, per la presentazione e gestione dei piani formativi;
ogni altra funzione demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato di comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti ‑ contenente luogo, data e ordine del giorno ‑ da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione.
5. Le riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti e devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.
6. Il Comitato di comparto può articolarsi su base territoriale secondo norme stabilite dagli Organi statutari.
7. Ai lavori del Comitato di comparto partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile dell’area formativa.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutti i comparti che aderiscono a FOND.E.R..

Articolo 5
Procedura di finanziamento

1. FOND.E.R. provvede a fornire agli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa ed a tutti i soggetti aderenti al Fondo ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l’inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di comparto.
2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dagli soggetti aderenti al Fondo, a FOND.E.R, presso la sede sociale, con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano documentata, ovvero attraverso procedura informatizzata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l’ordine di arrivo. I progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o le indicazioni fornite da FOND.E.R. e devono contenere l’indicazione del nominativo del responsabile del progetto.
3. L’esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l’incompletezza della documentazione, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.
4. Il progetto viene esaminato dal Comitato di comparto, tenendo conto degli indirizzi dell’Osservatorio per la Formazione Continua e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, che, con apposito verbale, propone al Responsabile dell’Area Formativa l’approvazione o il rigetto del finanziamento.
5. Il Responsabile dell’Area Formativa, sulla base della proposta del Comitato di comparto, richiede l’approvazione del finanziamento al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata proposta l’approvazione.
7. I soggetti che presentano piani formativi ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell’attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto. L’erogazione dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.
8. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea, per l’approvazione, la regolamentazione della procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto.
9. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti singoli comparti, con esclusione quindi delle attività di tipo trasversale richiamate all’art. 1, viene attribuita a ciascun Comitato di comparto una quota parte non superiore al 90% delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.

Articolo 6
Controllo sull’attuazione dei piani formativi

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a verificare l’effettivo svolgimento della formazione effettuati sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.
2. Nel caso in cui l’attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate o, eventualmente, revocare le risorse assegnate.