Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 20 agosto 2012, n.175

In OLIR.it:

Decreto di promulgazione del Presidente della Conferenza episcopale
Italiana (prot. 484/2012 del 28 giugno 2012)
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Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 28
giugno 2012

Nota 14 giugno 2006

Ministero dell’Istruzione. Nota 14 giugno 2006, Prot. 1776: “Insegnanti di religione cattolica – Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07”. (Omissis) Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI In relazione al recente CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s.2006/07, sottoscritto il 6.6.2006, si ribadisce che l’art. 2 comma […]

Regolamento 22 luglio 2005

“Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi”, 2005. REGOLAMENTO Articolo 1 Funzionamento del Fondo 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, e nelle Aziende di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI, in […]

Statuto 22 luglio 2005

“Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi”, 2005. STATUTO Articolo 1 Denominazione ‑ Soci 1. A seguito dell’accordo interconfederale tra AGIDAE e Cgil Cisl e Uil – che assumono la qualifica di soci fondatori ‑ è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, il […]

Sentenza 24 febbraio 2003, n.2803

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali è
consentito esclusivamente agli insegnanti riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati dall’autorità scolastica
d’intesa con essa (art. 9, comma 2, dell’Accordo di revisione del
Concordato lateranense, ratificato con legge n. 121 del 1985, e punto
5 del protocollo addizionale), con incarico annuale, che si intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti;
nel regime contrattuale, di diritto privato, del relativo rapporto di
lavoro (d.lg. n. 165 del 2001), la sopravvenuta revoca dell’idoneità
all’insegnamento comporta l’impossibilità giuridica della prestazione
e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463 c.c.,
in quanto, in considerazione del particolare “status” di questi
insegnanti – reclutati secondo un sistema sottratto alla disciplina
dell’art. 35, d.lg. n. 165 del 2001 – ad essi non possono essere
attribuiti compiti diversi da quello dell’insegnamento della
religione. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro determinata
dalla revoca da parte dell’autorità ecclesiastica dell’idoneità
all’insegnamento della religione non configura un caso di
licenziamento, neppure se tale revoca sia stata disposta in quanto
l’insegnante è nubile ed in stato di gravidanza, e, conseguentemente,
a detta fattispecie non è applicabile l’art. 2, legge n. 1204 del
1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri.
Risulta, inoltre, manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli art. 3, 4,
7, 35 e 97 cost. – degli art. 5, comma 1, e 6, legge n. 824 del 1930,
della legge n. 121 del 1985, laddove dà esecuzione all’art. 9, numero
2, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, e dell’art.
309, comma 2, d.lg. n. 297 del 1994, nella parte in cui, prevedendo
che la nomina degli insegnanti di religione deve essere effettuata in
favore di coloro che siano riconosciuti idonei dall’autorità
ecclesiastica, designati d’intesa con essa dall’autorità scolastica,
con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le
condizioni ed i requisiti prescritti, fanno sì che la sopravvenuta
revoca dell’idoneità all’insegnamento determini l’impossibilità
giuridica della prestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro ex
art. 1463 c.c., integrando in tal modo una fattispecie non
riconducibile al licenziamento, neppure qualora detta revoca sia
disposta per essere l’insegnante nubile ed in stato di gravidanza, con
conseguente inapplicabilità dell’art. 2, legge n. 1204 del 1971, in
tema di tutela delle lavoratrici madri.

Sentenza 24 febbraio 2005, n.1135

T.A.R. Puglia. Seconda sezione. Sentenza 24 febbraio 2005, n. 1135: “Valutazione dei titoli di qualificazione professionale nel concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica bandito con D.D.G.M. MIUR 2/2/04 in attuazione della L. 186/03”. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.: 1135/05 Registro Generale: 254/2005 nelle persone dei Signori: […]

Delibera 21 novembre 2002

Conferenza Episcopale Italiana. Delibera 21 novembre 2002: “Insegnanti di religione: sessione speciale per il conseguimento del titolo di qualificazione”. Prot. n. 1197/02 (Omissis) La Conferenza Episcopale Italiana, nella 50a Assemblea Generale del 18-21 novembre 2002, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi la delibera concernente l’effettuazione di una sessione speciale per […]