Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Settembre 2015

Risoluzione 08 settembre 2015

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014).

Il Parlamento europeo,

– visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo,

– visti, fra gli altri, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 9 TUE,

– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il paragrafo 7,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

– visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'UE il 23 dicembre 2010,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 20 novembre 1989,

– visti i seguenti Commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: n. 7 (2005) sull'attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, n. 9 (2006) sui diritti dei bambini con disabilità, n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, n. 13 (2011) sul diritto dei minori relativo alla libertà da ogni forma di violenza e n. 14 (2013) relativo al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,

– viste la Convenzione delle Nazioni Unite, del 1979, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la piattaforma d'azione di Pechino, le sue risoluzioni del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(1) e del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"(2) e le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2014 intitolate "Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile",

– viste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

– vista la relazione di Cephas Lumina, esperto indipendente del Consiglio per i diritti umani, sugli effetti del debito estero e degli obblighi finanziari internazionali connessi degli Stati sul pieno esercizio di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali (Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1),

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, pubblicata nell'aprile 2013, concernente la gestione delle frontiere esterne dell'UE e il relativo impatto sui diritti umani dei migranti,

– vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, del 26 giugno 2014, che invita a creare un gruppo di lavoro intergovernativo a composizione non limitata con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese,

– visti gli orientamenti strategici per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia adottati dal Consiglio europeo il 27 giugno 2014,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

– viste la Carta sociale europea, quale riveduta nel 1996, e la giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali,

– viste la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(3) ,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri(4) ,

– visto il pacchetto di direttive sui diritti di difesa procedurale nell'UE(5) ,

– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(6) ,

– visti il quadro strategico sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione che lo accompagna, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(7) ,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio dal titolo "Garantire il rispetto dello Stato di diritto", adottate il 16 dicembre 2014,

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(8) ,

– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(9) ,

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(10) ,

– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(11) ,

– vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(12) ,

– visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(13) ,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2008)0229),

– viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale,

– visti gli orientamenti politici per la nuova Commissione europea, presentati dal presidente Juncker al Parlamento il 15 luglio 2014,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)0010),

– vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 (COM(2012)0286), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dell'elaborazione di linee guida riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo scambio di migliori pratiche,

– vista la raccomandazione della Commissione 2013/112/UE, del 20 febbraio 2013, intitolata "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"(14) ,

– visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio Affari esteri del 24 giugno 2013,

– vista la comunicazione della Commissione su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom" (COM(2013)0454),

– vista la relazione della Commissione intitolata "relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM(2014)0038);

– vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426),

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom(15) ,

– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere(16) ,

– viste le sue risoluzioni sull'uguaglianza di genere,

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto(17) ,

– vista la relazione del Senato degli Stati Uniti sui programmi di detenzione e interrogatori della CIA,

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE(18) ,

– viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, in particolare la più recente del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)(19) ,

– viste le sue risoluzioni sulle migrazioni, in particolare la più recente del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni(20) ,

– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata(21) ,

– vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia(22) ,

– viste la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea(23) , in cui incaricava la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione, e la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni(24) ,

– vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA(25) ,

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(26) ,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)(27) ,

– viste le sue risoluzioni dell'11 settembre 2012(28) e del 10 ottobre 2013(29) sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA,

– viste le sue risoluzioni sul centro di detenzione di Guantanamo,

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE(30) ,

– visto il parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo al progetto di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C594/12 Digital Rights Ireland e Seitlinger e.a., che invalida la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE,

– viste le audizioni di Frans Timmermans dinanzi al Parlamento europeo il 7 ottobre 2014 e l'11 febbraio 2015,

– vista l'audizione di Dimitris Avramopoulos dinanzi al Parlamento europeo il 30 settembre 2014,

– visti la conferenza annuale dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) del 10 novembre 2014 sul tema "I diritti fondamentali e l'immigrazione nell'UE" e in particolare il documento di approfondimento della FRA dal titolo "Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox" (Canali d'ingresso legali nell'Unione europea delle persone bisognose di protezione internazionale: un pacchetto di strumenti),

– visti le attività, le relazioni annuali e gli studi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e della FRA nonché le indagini su vasta scala di detta Agenzia sulla discriminazione e sui reati generati dall'odio contro gli ebrei negli Stati membri dell'UE, sulla violenza contro le donne nell'UE e sulle esperienze di discriminazione, violenza e molestie delle persone LGBT,

– visti i contributi delle organizzazioni non governative (ONG) che partecipano alla piattaforma della società civile sui diritti fondamentali della FRA (FRA Fundamental Rights Platform),

– visti le relazioni e gli studi delle ONG in materia di diritti umani e gli studi richiesti in questo ambito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in particolare lo studio del Dipartimento tematico C sull'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri dell'UE,

– visti i suoi studi sull'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri,

– visti i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (principi di Parigi), allegati alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012)(31) ,

– visti la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573) e gli orientamenti operativi sull'esigenza di tener conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni di impatto della Commissione (SEC(2011)0567),

– viste la comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158) e le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2014 dal titolo "assicurare il rispetto dello Stato di diritto",

– visti la relazione della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2013 (COM(2014)0224) e i relativi documenti di lavoro,

– vista la relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione – Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro (COM(2013)0269),

– viste la relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM(2014)0209) e la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0230/2015),

A. considerando che l'integrazione europea è in parte nata per scongiurare il ripetersi delle drammatiche conseguenze della seconda guerra mondiale e delle persecuzioni e repressioni operate dal regime nazista, nonché per evitare arretramenti sul fronte della democrazia e dello Stato di diritto attraverso la promozione, il rispetto e la tutela dei diritti umani;

B. considerando che il rispetto e la promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dei valori e dei principi enunciati nei trattati dell'UE e negli strumenti internazionali relativi ai diritti umani (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, CEDU, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ecc.) rappresentano obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri e devono essere al centro dell'integrazione europea;

C. considerando che tali diritti devono essere garantiti a chiunque viva sul territorio dell'UE, anche contro gli abusi e le violenze delle autorità pubbliche, qualunque sia il loro livello territoriale di competenza;

D. considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori comuni agli Stati membri che devono essere rispettati dall'UE, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le loro politiche, sia interne che esterne; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;

E. considerando che, a norma dell'articolo 6 TUE, l'UE ha la responsabilità di sostenere e far rispettare i diritti fondamentali nel guidare le proprie azioni a prescindere dalle competenze; che gli Stati membri sono altresì incoraggiati a fare altrettanto;

F. considerando che una revisione dei trattati dell'UE è necessaria al fine di rafforzare la tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

G. considerando che, conformemente al preambolo del TUE, gli Stati membri hanno confermato il proprio attaccamento ai diritti sociali quali definiti nella Carta sociale europea; che anche l'articolo 151 TFUE contiene un riferimento esplicito ai diritti sociali fondamentali quali quelli definiti nella Carta sociale europea;

H. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata integrata appieno nei trattati e che pertanto oggi risulta giuridicamente vincolante per le istituzioni, le agenzie e gli altri organi dell'Unione, nonché per gli Stati membri nel quadro dell'applicazione della legislazione dell'UE; che occorre sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in seno all'Unione ma anche negli Stati membri, in particolare in sede di applicazione del diritto dell'Unione sia internamente che nelle relazioni con i paesi terzi;

I. considerando che gli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona;

J. considerando che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce la proibizione di qualsiasi trattamento inumano o degradante;

K. considerando che gli articoli 8, 9, 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al pari della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, riconoscono l'importanza dei diritti sociali fondamentali, e che ciò indica che tali diritti e, in particolare i diritti sindacali, di sciopero, di associazione e di riunione, devono essere tutelati alla stessa stregua degli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla carta;

L. considerando che l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea obbliga l'Unione a "rispettare la diversità culturale, religiosa e linguistica" e l'articolo 21 vieta la discriminazione fondata sulla lingua e/o sull'appartenenza ad una minoranza nazionale;

M. considerando che l'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale;

N. considerando che gli articoli 37 e 38 della Carta riconoscono il diritto a un elevato livello di protezione dell'ambiente intrinsecamente legata all'attuazione delle politiche dell'Unione;

O. considerando che gli Stati membri non possono ridurre il livello delle garanzie offerte nelle proprie costituzioni in merito a determinati diritti con il pretesto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o altri strumenti del diritto dell'UE offrono in materia un livello di protezione ad esse inferiore;

P. considerando che è noto che le autorità nazionali (autorità giudiziarie, organismi di applicazione della legge e amministrazioni) hanno un ruolo chiave nel dare attuazione concreta ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta;

Q. considerando che la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V TFUE richiede il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'UE come di ogni Stato membro;

R. considerando che la persona umana, cittadino o residente, va posta al centro dell'UE e che i diritti personali, civili, politici, economici e sociali riconosciuti dalla Carta non si prefiggono solo l'obiettivo di tutelare i cittadini e residenti europei da eventuali ingerenze, abusi e violenze, ma rappresentano le precondizioni per garantire la sua piena e serena realizzazione;

S. considerando che lo Stato di diritto costituisce la spina dorsale della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'UE che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri;

T. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato a livello nazionale riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici e che, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V TFUE riveste un'importanza vitale;

U. considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei diritti fondamentali e ha particolare rilevanza all'interno dell'UE in quanto costituisce anche il presupposto per la difesa di tutti i diritti e gli obblighi che derivano dai trattati e dal diritto internazionale;

V. considerando che l'UE e gli Stati membri sono impegnati in un processo globale finalizzato alla realizzazione di nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, i quali ricordano che i diritti umani sono universali, indivisibili e inalienabili;

W. considerando che l'attuazione di questi valori e principi deve anche poggiare su un controllo effettivo del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, anche a partire dalla formulazione delle proposte legislative;

X. considerando che l'UE attraversa un periodo di grave crisi economica e finanziaria il cui impatto, combinato a determinate misure (tra cui drastici tagli di bilancio) adottate in alcuni Stati membri per contrastarla, influisce negativamente sulle condizioni di vita dei cittadini dell'UE, provocando un aumento della disoccupazione, dei livelli di povertà, delle disuguaglianze e delle condizioni di lavoro precarie, e limitando l'accesso e la qualità dei servizi – e di conseguenza il benessere dei cittadini;

Y. considerando che quasi un terzo delle petizioni ricevute dal Parlamento riferisce di presunte violazioni dei diritti fondamentali di cui alla Carta, menzionando problematiche quali la cittadinanza, le quattro libertà, l'occupazione, le circostanze economiche, la protezione dell'ambiente e dei consumatori, i sistemi giudiziari, i diritti di voto e la partecipazione democratica, la trasparenza nel processo decisionale, la disabilità, i diritti dell'infanzia, l'accesso all'istruzione o i diritti linguistici; che alcune delle suddette petizioni sollevano questioni inerenti a problematiche di salute e all'accesso all'assistenza sanitaria e ai relativi servizi, ma anche questioni inerenti al diritto al lavoro, quale conseguenza diretta della crisi economica; che le petizioni sono solitamente i primi indicatori della situazione dei diritti fondamentali negli Stati membri;

Z. considerando che l'azione dell'UE poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il principio del riconoscimento reciproco;

AA. considerando che il fatto di essere in stato di disoccupazione o di vivere in una situazione di povertà o di emarginazione sociale ha ripercussioni notevoli sull'accesso e sull'esercizio dei diritti fondamentali e sottolinea la necessità di mantenere l'accesso ai servizi di base, segnatamente sociali e finanziari, per tali persone vulnerabili;

AB. considerando che, in seguito ai recenti attacchi terroristici sul territorio dell'UE, alcune politiche di lotta al terrorismo rischiano di compromettere i diritti e le libertà fondamentali in seno all'Unione; che è essenziale garantire il mantenimento dell'equilibrio tra tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini europei e rafforzamento della loro sicurezza; che l'UE e i suoi Stati membri hanno il dovere di tutelare i cittadini europei, garantendo nel contempo il rispetto dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza; che in questo campo devono prevalere i principi di necessità e proporzionalità affinché tali politiche, una volta attuate, non pregiudichino le libertà pubbliche;

AC. considerando che migliaia di persone perdono la vita nel Mediterraneo in un modo senza eguali, il che comporta una grande responsabilità per l'UE di agire per salvare vite, fermare i trafficanti di esseri umani, fornire canali legali per i migranti e assistere e tutelare i richiedenti asilo e i rifugiati;

AD. considerando che quasi 3 500 migranti sono morti o scomparsi nel 2014 nel tentativo di raggiungere il territorio europeo, il che porta il totale dei morti e dei dispersi negli ultimi vent'anni a quasi 30 000; che la rotta migratoria verso l'Europa è divenuta, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, la rotta più pericolosa al mondo per i migranti;

AE. considerando che circa 1 000 domande di asilo all'anno sono direttamente legate alle mutilazioni genitali;

AF. considerando che il diritto di asilo è garantito dalla Convenzione sullo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) del 1951 nonché dal protocollo del 31 gennaio 1967;

AG. considerando che le manifestazioni di estremismo nazionalista, razzismo, xenofobia e intolleranza esistono ancora nelle nostre comunità; che, al contrario, in particolare dopo i recenti attacchi terroristici esse sembrano essere in aumento in molti Stati membri, il che influenza le minoranze tradizionali nonché le nuove comunità minoritarie nazionali;

AH. considerando che, ai sensi dell'articolo 49 TUE, ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può presentare domanda di adesione all'Unione; che il rispetto dei criteri di Copenaghen è un presupposto essenziale per l'adesione all'UE; che gli obblighi imposti ai paesi candidati nel quadro dei criteri di Copenaghen non costituiscono requisiti fondamentali soltanto per il periodo precedente l'adesione, ma devono essere validi anche dopo l'adesione di un paese all'Unione europea, in base all'articolo 2 del TUE; che, alla luce di ciò, tutti gli Stati membri dovrebbero essere soggetti a una valutazione costante che consenta di verificarne il mantenimento della conformità ai valori fondamentali UE del rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; che è altresì necessario attuare un meccanismo correttivo graduale al fine di colmare il vuoto tra il dialogo politico e l'"opzione nucleare" dell'articolo 7 TUE e di fornire una risposta al "dilemma di Copenaghen" nel quadro dei trattati attuali;

AI. considerando che, in mancanza di parametri di riferimento comuni e chiari, la denuncia della situazione in materia di Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali all'interno di uno Stato membro viene a sua volta costantemente messa in discussione alla luce di considerazioni politiche e istituzionali; che, con la complicità delle istituzioni UE, la mancanza di procedure vincolanti induce troppo spesso all'inerzia permanente e all'inosservanza dei trattati e dei valori europei;

AJ. considerando che il diritto di petizione ha istituito un legame stretto tra i cittadini dell’UE e il Parlamento europeo; che l’iniziativa dei cittadini europei ha introdotto un nuovo legame diretto tra i cittadini dell’UE e le istituzioni dell’UE e può stimolare lo sviluppo dei diritti fondamentali e dei diritti dei cittadini; che, tra i diritti di cittadinanza, l'articolo 44 della Carta e l'articolo 227 TFUE garantiscono il diritto di petizione quale strumento per difendere i propri diritti fondamentali;

AK. considerando che le donne sono ancora oggetto di numerose forme di discriminazione all'interno dell'UE e che troppo spesso sono vittime di aggressioni e di violenze, soprattutto di natura sessuale;

AL. considerando che la violenza contro le donne rappresenta la violazione dei diritti fondamentali più diffusa nell'UE e nel resto del mondo, che interessa tutti gli strati della società, a prescindere dall'età, dal livello di istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o residenza, e rappresenta un grave ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne;

AM. considerando che, stando ai risultati di un'indagine effettuata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel 2014, la maggior parte delle donne vittime di violenza non denuncia la propria esperienza alla polizia;

AN. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si richiamano ai diritti umani fondamentali e sono elementi essenziali della dignità umana(32) ; che la negazione dell'aborto terapeutico equivale a una grave violazione dei diritti umani;

AO. considerando che la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne e delle bambine sono una palese violazione dei diritti umani, della dignità umana e dei principi fondamentali del diritto e della democrazia; che oggi le donne sono più vulnerabili a tali rischi a causa della crescente incertezza economica e del maggior rischio di disoccupazione e povertà;

AP. considerando che la violenza sulle donne non è inclusa esplicitamente nel diritto europeo come forma di discriminazione di genere e figura soltanto in tre ordinamenti giuridici nazionali (Spagna, Svezia e Germania) e che, di conseguenza, non è considerata una questione sostanziale di uguaglianza; che gli Stati membri adottano un approccio ad hoc per definire la violenza contro le donne e la violenza di genere, con definizioni che differiscono ampiamente tra le legislazioni nazionali, il che significa quindi che i dati non sono comparabili;

AQ. considerando che gli Stati membri non sono esenti dalla brutta piaga delle mutilazioni genitali, che pare colpisca 500 000 vittime nell'Unione e rischi di mieterne altre 180 000;

AR. considerando che nell'UE e negli Stati membri si registrano ancora numerose violazioni dei diritti fondamentali, come evidenziato ad esempio dalle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, e come indicato dalle relazioni della Commissione, della FRA, delle ONG, del Consiglio d'Europa e dell'ONU, come la violazione del diritto alla libertà di riunione ed espressione delle organizzazioni della società civile, la discriminazione istituzionale delle persone LGBTI mediante i divieti di matrimonio e la legislazione anti-propaganda e i restanti livelli elevati di discriminazione e crimini d'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia, dall'intolleranza religiosa o dai pregiudizi nei confronti della disabilità, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di una persona; che le reazioni della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri non sono all'altezza della gravità e della frequenza delle violazioni constatate;

AS. considerando che le società nelle quali i diritti fondamentali sono pienamente applicati e salvaguardati hanno maggiori possibilità di sviluppare un'economia dinamica e competitiva;

AT. considerando che i Rom, la più grande minoranza etnica in Europa, continuano ad essere soggetti a gravi discriminazioni, attacchi razzisti, discorsi intrisi d'odio, povertà ed esclusione;

AU. considerando che l'azione esterna europea si basa sugli stessi principi alla base dell'istituzione e dello sviluppo dell'UE, ovvero la democrazia, la solidarietà, la dignità umana e tutti i diritti fondamentali; che sono stati elaborati orientamenti specifici in materia di diritti umani nelle politiche esterne dell'Unione, ma non nelle sue politiche interne, il che potrebbe sollevare l'accusa di applicare due pesi e due misure; che la promozione dei diritti fondamentali da parte dell'UE nel quadro della sua azione esterna deve tassativamente essere accompagnata da una politica interna decisa e sistematica di vigilanza del rispetto dei diritti fondamentali anche all'interno della stessa UE;

AV. considerando che le disposizioni in materia di protezione dei dati personali devono rispettare i principi di finalità, necessità e proporzionalità anche in sede di negoziato e conclusione di accordi internazionali, come sottolineato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 aprile 2014, che annulla la direttiva 2006/24/CE e dai pareri del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);

AW. considerando che il diritto al rispetto della vita privata e famigliare e la protezione dei dati personali sono iscritti nella Carta e sono quindi parte integrante del diritto primario dell'UE;

AX. considerando che le nuove tecnologie possono avere un impatto negativo sui diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta;

AY. considerando che l'accesso di massa a internet ha aperto addirittura maggiori possibilità di abuso fisico e psichico delle donne, ad esempio attraverso l'adescamento online;

AZ. considerando che il ritmo incalzante dei cambiamenti nel mondo digitale (compreso un maggiore utilizzo di internet, delle applicazioni e dei social network) richiede una protezione più efficace dei dati personali e relativi alla vita privata per garantire la riservatezza e la protezione degli stessi;

BA. considerando che le libertà fondamentali, i diritti umani e le pari opportunità devono essere garantiti a tutti i cittadini dell'UE, anche alle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche;

BB. considerando che, secondo l'OMS, almeno 850 minori di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni anno in Europa a seguito di maltrattamenti;

BC. considerando che, secondo un'indagine della FRA sulle discriminazioni e i crimini d'odio contro le persone LGBTI, oltre alle discriminazioni e alle violenze di cui sono vittime, quasi la metà delle persone LGBTI intervistate ritiene che nel mondo politico del proprio paese di residenza sia diffuso un linguaggio offensivo nei confronti delle persone LGBTI;

BD. considerando che le persone LGBTI sono vittime di discriminazioni istituzionali, sia per il divieto delle unioni civili sia per l'esistenza di leggi che vietano l'affermazione dell'orientamento sessuale;

BE. considerando che i disabili sono vittime di discriminazioni multiple, le quali costituiscono un ostacolo al pieno godimento dei loro diritti fondamentali;

BF. considerando che il tasso di povertà delle persone con disabilità è superiore del 70% alla media, in parte a causa dell'accesso limitato all'occupazione;

BG. considerando che la laicità e la neutralità dello Stato sono i migliori garanti della non discriminazione delle diverse comunità religiose presenti al suo interno;

BH. considerando che la libertà di stampa e la libertà di agire delle associazioni della società civile, come le ONG, sono essenziali per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che tale libertà è stata messa in discussione con l'adozione di leggi nazionali o tramite azioni dirette delle autorità in diversi Stati membri;

BI. considerando che la Carta dei diritti fondamentali riconosce agli anziani il diritto di "condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale";

BJ. considerando che punire i responsabili di reati con condanne adeguate ai crimini commessi costituisce sicuramente un deterrente per chi viola i diritti fondamentali, ma l'obiettivo principale resta quello di prevenire (attraverso interventi sulla sfera educativa e culturale) anziché intervenire a posteriori;

BK. considerando l'importanza dell’efficacia delle istituzioni specializzate, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani o gli organismi per le pari opportunità, per aiutare i cittadini a far valere meglio i propri diritti fondamentali nell'ambito dell'applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri;

BL. considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali e al Parlamento europeo nel proprio Stato di residenza è riconosciuto agli articoli 39 e 40 della Carta; che l’esercizio del diritto di mobilità non dovrebbe ostacolare tale diritto;

BM. considerando la debolezza della risposta della Commissione e degli Stati membri dinanzi alle pratiche di spionaggio massiccio di internet e delle telecomunicazioni rivelate da Edward Snowden nel quadro del programma NSA-PRISM, riguardanti anche Stati europei, che attiene alla loro mancata applicazione di norme di protezione nei confronti dei cittadini europei o dei cittadini di paesi terzi che vivono in Europa;

1. ritiene fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori europei comuni enunciati all'articolo 2 TUE nella legislazione europea come pure in quella nazionale, nelle politiche pubbliche e nella loro attuazione, rispettando comunque pienamente il principio di sussidiarietà;

2. invita gli Stati membri ad assicurare che la legislazione dell'UE nel suo complesso, compresi i programmi di adeguamento economico e finanziario, sia attuata in conformità della Carta dei diritti fondamentali e della Carta sociale europea (articolo 151 TFUE);

3. rileva che l'articolo 6 TUE impone all'UE di aderire alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo; prende atto del parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'UE; invita la Commissione e il Consiglio a predisporre gli strumenti necessari a garantire che tale obbligo, sancito dai trattati, sia realizzato senza indebito indugio; ritiene che ciò debba essere fatto sulla base della piena trasparenza in quanto fornirà un ulteriore meccanismo per rafforzare l'autentico rispetto e l'applicazione della tutela degli individui contro le violazioni dei loro diritti fondamentali, compreso il diritto a un efficace ricorso, e per rafforzare la responsabilità delle istituzioni europee in merito alle loro azioni od omissioni riguardo ai diritti fondamentali;

4. accoglie con favore la nomina del primo vicepresidente della Commissione con competenze relative al rispetto dello Stato di diritto e della Carta e prende atto del suo impegno ad attuare correttamente il quadro esistente; auspica l'adozione in tempi brevi di una strategia interna sui diritti fondamentali, in stretta collaborazione con le altre istituzioni e consultando un'ampia rappresentanza della società civile e altre parti interessate; ritiene che la strategia debba basarsi sugli articoli 2, 6 e 7 TUE e conformarsi ai principi e agli obiettivi sanciti agli articoli 8 e 10 TFUE; deplora la mancanza di volontà politica a ricorrere all'articolo 7 TUE nei confronti degli Stati membri responsabili di violazioni di diritti fondamentali quale misura sanzionatoria e deterrente;

5. sottolinea la necessità di utilizzare appieno i meccanismi esistenti per garantire il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE ed elencati nella Carta dei diritti fondamentali; sottolinea a tal proposito che occorre applicare e attuare con urgenza tutti gli strumenti attualmente previsti dai trattati;

6. sottolinea che occorre sfruttare appieno i meccanismi esistenti, lanciando valutazioni e indagini obiettive e avviando procedure di infrazione quando un caso sia idoneamente fondato;

7. sottolinea la necessità di eventuali modifiche dei trattati al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti fondamentali nei trattati UE;

8. prende atto della comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, che rappresenta un primo tentativo di superare le attuali lacune nella prevenzione e nella soluzione dei casi di violazione dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri; prende atto dell'intenzione della Commissione di tenere regolarmente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti in ciascuna fase; ritiene però che il meccanismo proposto potrebbe non rappresentare un deterrente sufficiente o efficace quando si tratti di prevenire e risolvere violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri, avendo la Commissione presentato tale quadro sotto forma di comunicazione non vincolante che non stabilisce il momento in cui il quadro dovrebbe essere attivato;

9. invita la Commissione a mettere in pratica e perfezionare ulteriormente tale quadro al fine di:
a) includerlo nella strategia interna sui diritti fondamentali, in quanto lo Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;
b) utilizzare al meglio la competenza degli esperti del Consiglio d'Europa e istituire un canale formale di cooperazione nelle questioni correlate allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali;
c) definirne chiaramente i criteri di applicazione e assicurare che la sua attivazione proattiva e trasparente eviti efficacemente che si configurino violazioni dei diritti fondamentali; definire, in particolare, i criteri di un "chiaro rischio di violazione" e "violazione grave e persistente" sulla base, tra l'altro, della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo; prendere in considerazione la possibilità che eventuali violazioni possano automaticamente attivare il quadro;
d) avviare procedure d'infrazione che potrebbero altresì comportare sanzioni finanziarie conformemente all'articolo 260 TFUE, nel caso in cui la FRA individui violazioni sistematiche o significative dell'articolo 2 TUE;
e) assicurare l'avvio automatico della procedura di cui all'articolo 7 TUE, nel caso in cui il processo in tre fasi previsto dal quadro non risolva la questione, specificando quali diritti derivanti dall'applicazione dei trattati nello Stato in questione, diversi dai diritti di voto nel Consiglio, possano essere sospesi, in modo da contemplare la possibilità di applicare ulteriori sanzioni che garantiscano l'efficace funzionamento del quadro, nel rispetto del diritto europeo e dei diritti fondamentali;
f) stabilire che tutte le proposte legislative, le politiche e le azioni UE, anche in campo economico e nel settore delle relazioni esterne e tutte le misure finanziate dall'UE rispettino pienamente la Carta e siano soggette ad una valutazione dettagliata ex ante ed ex post del loro impatto sui diritti fondamentali, e includere un piano proattivo di azione che garantisca l'efficace applicazione delle norme esistenti e identifichi i settori in cui sono necessarie riforme; a tal proposito, ritiene che la competenza esterna indipendente della FRA dovrebbe essere pienamente sfruttata da Commissione, Consiglio e Parlamento in materia di attività legislativa e di sviluppo delle politiche;
g) mettere a punto, in cooperazione con la FRA e gli organismi nazionali di tutela dei diritti umani e con il contributo della più ampia rappresentanza della società civile, una banca dati che raccolga e pubblichi tutti i dati e i rapporti relativi alla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e nei singoli Stati membri;
10. esorta la Commissione a garantire che tale strategia interna sia accompagnata da un nuovo meccanismo chiaro e dettagliato, solidamente fondato nel diritto internazionale ed europeo e che abbracci l'insieme dei valori tutelati dall'articolo 2 TUE, al fine di garantire la coerenza con il quadro strategico per i diritti umani e la democrazia già applicato nelle relazioni esterne dell'UE e rendere le istituzioni europee e gli Stati membri responsabili delle loro azioni e omissioni in materia di diritti fondamentali; ritiene che questo meccanismo dovrebbe consentire il controllo della conformità di tutti gli Stati membri dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali e prevedere un dialogo sistematico e istituzionalizzato in caso di violazione dei diritti fondamentali da parte di uno o più Stati membri; ritiene che, al fine di sfruttare appieno le disposizioni dei trattati, la Commissione dovrebbe:
a) definire un quadro di valutazione sulla base di indicatori comuni e obiettivi, sulla base dei quali saranno misurati la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; tali indicatori dovrebbero riflettere i criteri politici di Copenaghen in materia di adesione nonché i valori e i diritti di cui all'articolo 2 dei trattati e alla Carta dei diritti fondamentali ed essere elaborati sulla base delle norme esistenti; a tale riguardo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione del quadro UE di valutazione della giustizia, per coprire la valutazione periodica, stato per stato, del rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;
b) garantire un costante monitoraggio basato su un consolidato quadro di valutazione e su un sistema di valutazione annuale per paese, elaborati dalla Commissione e dal Consiglio, sulla conformità allo Stato di diritto e sulla situazione dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base dei dati della FRA, del Consiglio d'Europa e della sua Commissione di Venezia nonché delle ONG;
c) proporre in tale contesto una revisione del regolamento che istituisce la FRA, affinché disponga di competenze più ampie e di maggiori risorse umane e finanziarie che le consentano di monitorare la situazione egli Stati membri e pubblicare una relazione annuale di monitoraggio contenente una valutazione dettagliata dei risultati di ciascuno Stato membro;
d) emettere un richiamo formale qualora, sulla base del quadro di valutazione istituito e della relazione annuale di monitoraggio sopra citata, gli indicatori evidenzino che determinati Stati membri violano lo Stato di diritto o i diritti fondamentali; questo richiamo formale dovrebbe essere accompagnato sistematicamente dall'avvio di un dialogo istituzionale che coinvolga – oltre alla Commissione e allo Stato membro interessato – il Consiglio, il Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato;
e) contribuire a migliorare il coordinamento tra le istituzioni e agenzie dell'UE, il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile; intensificare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, compreso tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;
11. accoglie con favore il fatto che il Consiglio terrà discussioni sullo Stato di diritto; ritiene, tuttavia, che tali discussioni non siano la soluzione più efficace per risolvere un'eventuale mancanza di conformità rispetto ai valori fondamentali dell'Unione europea; deplora il fatto di non essere informato né coinvolto nell'organizzazione di tali discussioni; invita il Consiglio a basare le proprie discussioni sui risultati delle relazioni annuali e specifiche della Commissione europea, del Parlamento europeo, della società civile, del Consiglio d'Europa e della sua Commissione di Venezia nonché di altri attori istituzionali o di altra natura;

12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di effettuare indagini in merito alle eventuali asserzioni di violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e di dare seguito a tali asserzioni qualora risultino comprovate; esorta, in particolare, la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nel caso in cui gli Stati membri siano sospettati di aver agito in violazione di tali diritti;

13. invita la Commissione a dare maggiore priorità alla preparazione dell'adesione dell'Unione alla Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 3 maggio 1996;

14. invita gli Stati membri a istituire e rafforzare le istituzioni nazionali per i diritti umani in conformità dei "principi di Parigi" al fine di garantire la promozione e la tutela indipendenti dei diritti umani a livello nazionale;

15. chiede di assicurare un migliore coordinamento e una maggiore coerenza tra le attività del Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, la FRA e l'EIGE;

16. esprime preoccupazione per l'allarmante aumento dei casi di violazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in particolare in materia di immigrazione e asilo, discriminazione e intolleranza – specialmente nei confronti di talune popolazioni – nonché dei casi di attacchi effettuati e di pressioni esercitate nei confronti delle ONG che difendono i diritti di tali gruppi e popolazioni; prende atto della riluttanza degli Stati membri a garantire il rispetto di tali diritti e libertà fondamentali, in particolare per quanto riguarda i rom, le donne, la comunità LGBTI, i richiedenti asilo, i migranti e altri gruppi vulnerabili;

17. invita il Consiglio a individuare un terreno comune sul contenuto preciso dei principi e delle norme derivanti dallo Stato di diritto che variano a livello nazionale e a valutare la definizione già esistente dello Stato di diritto della Corte di giustizia europea, quale punto di partenza per la discussione che comprenda: la legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi; la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, l'effettivo sindacato giurisdizionale, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza dinanzi alla legge;

18. ricorda che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito necessario per la protezione dei diritti fondamentali e che le misure di sicurezza non dovrebbero comprometterli, in linea con l'articolo 52 della Carta; ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 6 della Carta, ogni individuo ha il diritto alla libertà e alla sicurezza;

19. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad assicurare che i diritti e i principi fondamentali – sanciti in particolare dai trattati, dalla Carta e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo – siano integrati fin dall'inizio nelle politiche e misure di sicurezza interna, come suggerito nel Focus Paper dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo "Embedding fundamental rights in the security agenda" (Integrare i diritti fondamentali nell'agenda di sicurezza); esorta l'UE e gli Stati membri a integrare le misure di inclusione sociale e non discriminazione nelle future strategie per la sicurezza interna;

20. invita la Commissione, con il sostegno della FRA, a rafforzare le azioni e i programmi di sensibilizzazione, educazione e formazione ai diritti fondamentali; ritiene che tali programmi dovrebbero mirare a creare coesione e fiducia fra tutte le parti sociali e coinvolgere le organizzazioni della società civile, le istituzioni nazionali dei diritti umani e gli uffici nazionali per l'uguaglianza e l'antidiscriminazione;

21. evidenzia che il ruolo di custode dei trattati della Commissione non è limitato ad assicurare il recepimento delle normative da parte degli Stati membri, ma è anche esteso all'applicazione totale e corretta delle leggi, in particolar modo allo scopo di proteggere i diritti fondamentali dei cittadini; deplora la limitazione effettiva del campo di applicazione della Carta, a causa di un'interpretazione eccessivamente restrittiva del suo articolo 51, che le impedisce di coprire l'applicazione del diritto dell'UE; è del parere che tale approccio debba essere rivisto per soddisfare le aspettative dei cittadini europei in relazione ai loro diritti fondamentali; ribadisce che le aspettative dei cittadini vanno oltre la rigida interpretazione della Carta e l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere questi diritti quanto più efficaci possibile; deplora pertanto il fatto che la Commissione si appelli alla mancanza di competenza in numerose risposte a petizioni che denunciano un'eventuale violazione dei diritti fondamentali; chiede, in tale contesto, l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio, valutazione sistematica e formulazione di raccomandazioni per favorire il rispetto complessivo dei valori fondamentali negli Stati membri;

22. ricorda l'importanza cruciale del recepimento e dell'attuazione tempestivi e corretti del diritto dell'UE, specialmente quando interessi e sviluppi i diritti fondamentali;

Libertà e sicurezza

Libertà di espressione e mezzi di comunicazione

23. ricorda che la libertà di espressione, d'informazione e dei mezzi di comunicazione è fondamentale per assicurare la democrazia e lo Stato di diritto; esprime ferma condanna per gli atti di violenza, le pressioni o le minacce contro i giornalisti e i mezzi di comunicazione, anche in relazione alla divulgazione delle loro fonti e delle informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali commesse da governi e Stati; invita gli Stati membri ad astenersi dall'applicare misure che ostacolino tali libertà; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di rivedere e modificare la direttiva sui servizi dei mezzi audiovisivi sulla scorta di quanto indicato dal Parlamento nella sua risoluzione del 22 maggio 2013;

24. sottolinea che media pubblici, indipendenti, liberi, diversi e pluralisti, insieme ai giornalisti, sia online che offline, sono un tassello fondamentale della democrazia; ritiene che la proprietà e la gestione dei media non dovrebbero essere concentrate; sottolinea, a tal proposito, che la trasparenza della proprietà dei media è fondamentale per il monitoraggio degli investimenti che potrebbero influenzare le informazioni fornite; chiede lo sviluppo di regole economiche adeguate ed eque, al fine di garantire anche il pluralismo dei media on line; invita la Commissione a sviluppare un piano di azione per far sì che tutti i mezzi di comunicazione soddisfino criteri minimi di indipendenza e qualità;

25. esprime preoccupazione per le crescenti misure repressive adottate in alcuni Stati membri contro i movimenti sociali e le manifestazioni, la libertà di riunione e la libertà di parola, in particolare per quanto riguarda l'uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici, e lo scarso numero di indagini di polizia e giudiziarie in questo settore; invita gli Stati membri a tutelare la libertà di riunione e a non adottare misure che mettano in discussione o addirittura criminalizzino l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, come il diritto di manifestare o scioperare o i diritti di riunione e di associazione e la libertà di espressione; esprime grave preoccupazione per le leggi nazionali di diversi Stati membri che incidono sui diritti fondamentali negli spazi pubblici e limitano il diritto di assemblea; invita la Commissione a monitorare e ad affrontare le gravi interferenze con i diritti fondamentali causate dalle leggi nazionali che pongono restrizioni agli spazi pubblici per ragioni di sicurezza;

26. rileva che alcuni casi di terrorismo hanno indotto l'UE e i suoi Stati membri a intensificare le misure antiterroristiche e di contrasto alla radicalizzazione; esorta l'UE e le autorità nazionali ad adottare tali misure nel pieno rispetto dei principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in particolare i diritti della difesa, la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo, il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali; chiede agli Stati membri e alla Commissione di valutare in piena trasparenza la conformità di qualsiasi progetto o proposta di atto regolamentare e legislativo nazionale che si inserisca nel quadro della lotta al terrorismo rispetto all'articolo 2 TUE e alla Carta;

27. riconosce che l'ampia diffusione della criminalità informatica transnazionale e del terrorismo informatico crea gravi sfide e preoccupazioni in materia di tutela dei diritti fondamentali nell'ambiente online; ritiene essenziale che l'Unione sviluppi una competenza di punta in materia di sicurezza informatica, al fine di rafforzare il rispetto degli articoli 7 e 8 della Carta nello spazio cibernetico;

28. si complimenta con il Senato degli Stati Uniti per la sua relazione sui programmi di detenzione e di interrogatorio della CIA; esorta gli Stati membri a non tollerare alcuna pratica di tortura o altri trattamenti disumani e degradanti sul loro territorio; ribadisce i suoi inviti agli Stati membri a garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti fondamentali nel contesto del trasporto e della detenzione illegale di detenuti in paesi europei da parte della CIA; esorta gli Stati membri a svolgere indagini aperte e trasparenti per scoprire la verità circa l'uso del loro territorio e spazio aereo e ad offrire piena collaborazione all'indagine del Parlamento europeo in materia, che è stata recentemente ripristinata, nonché al relativo seguito; chiede la tutela di coloro che rivelano tali violazioni, come giornalisti e informatori;

29. esprime la propria preoccupazione sulle reiterate notizie circa la presunta violazione dei diritti fondamentali dell'UE, e della legge europea sulla protezione dei dati in particolare, da parte dei servizi segreti degli Stati membri e di paesi terzi che permettono di custodire e accedere ai dati delle comunicazioni elettroniche di cittadini europei; condanna fermamente le attività di sorveglianza di massa rivelate a partire dal 2013 e deplora il fatto che tali attività proseguano; chiede di far luce su tali attività e, in particolare, sul coinvolgimento e sulle attività attuali dei servizi di intelligence di taluni Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a tener pienamente conto dei requisiti e delle raccomandazioni del Parlamento di cui alla risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, nonché sulla cooperazione transatlantica in materia di giustizia e affari interni; ribadisce il suo appello agli Stati membri a fare in modo che le attività dei rispettivi servizi di intelligence siano compatibili con i diritti fondamentali e siano soggette a controllo parlamentare e giudiziario;

30. esprime preoccupazione per l'adozione di normative nazionali da parte degli Stati membri che consentono una sorveglianza a tappeto e ribadisce l'esigenza di strumenti di sicurezza che siano mirati, strettamente necessari e proporzionati in una società democratica; ribadisce il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri ad adottare un sistema di protezione degli informatori;

31. è preoccupato per la scarsa conoscenza da parte dei cittadini dei propri diritti in materia di protezione dei dati e della vita privata e dei meccanismi di ricorso giudiziario a loro disposizione; sottolinea a tale proposito il ruolo dei garanti nazionali per la protezione dei dati nella promozione e nella sensibilizzazione riguardo a tali diritti; ritiene sia essenziale che i cittadini, e in particolare i bambini, siano familiarizzati in merito all'importanza della protezione dei propri dati personali nel ciberspazio e ai pericoli cui possono essere esposti; invita gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole; sottolinea che, alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e dell'aumento degli attacchi informatici, occorre rivolgere un'attenzione particolare alla protezione dei dati personali, soprattutto in riferimento alla sicurezza del trattamento e della conservazione; sottolinea che, sebbene il diritto all'oblio non sia assoluto e debba essere bilanciato rispetto agli altri diritti fondamentali, i cittadini devono avere il diritto di chiedere la rettifica dei propri dati personali online; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la maggior parte degli internauti abbia difficoltà a far rispettare i propri diritti nel mondo digitale; invita il Consiglio a compiere progressi rapidi riguardo al pacchetto Protezione dei dati per garantire un livello elevato di protezione dei dati in tutta l'Unione;

32. ricorda che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i propri servizi segreti operino in modo lecito e nel pieno rispetto dei trattati e della Carta; invita a tale proposito gli Stati membri ad assicurare che la legislazione nazionale preveda soltanto la raccolta e l'analisi dei dati personali (inclusi i cosiddetti metadati) con il consenso del soggetto interessato o in seguito ad ingiunzione di un tribunale emanata sulla base di fondati sospetti che il soggetto sia coinvolto in attività criminali;

33. sottolinea che la raccolta e il trattamento illegali dei dati dovrebbero essere perseguiti alla stregua della violazione della tradizionale riservatezza della corrispondenza; insiste sulla necessità di vietare severamente la creazione di "backdoor" o di ogni altra tecnica che consenta di indebolire o aggirare le misure di sicurezza o di sfruttare le falle esistenti;

34. deplora le pressioni esercitate da enti sia pubblici che privati sulle imprese private per accedere ai dati relativi agli internauti, controllare i contenuti in internet o rimettere in discussione il principio di neutralità della rete;

35. sottolinea che la salvaguardia dei diritti fondamentali nell'odierna società dell'informazione rappresenta una tematica fondamentale per l'UE poiché il crescente impiego delle tecnologie d'informazione e comunicazione (TIC) pone nuove minacce per i diritti fondamentali nello spazio cibernetico, la cui tutela dovrebbe essere rafforzata assicurandone la promozione e protezione online, nello stesso modo e nella stessa misura in cui avviene per il mondo offline;

36. esorta la Commissione a monitorare scrupolosamente l'attuazione dell'attuale legislazione europea in tale ambito e ritiene che gli Stati membri dovrebbero applicare in pratica le disposizioni di diritto penale attraverso efficaci attività d'indagine e procedimenti giudiziari onde assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle vittime;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a dare prova della massima vigilanza in merito all'impatto che talune nuove tecnologie, tra cui i droni, possono avere sui diritti fondamentali dei cittadini e, più specificamente, sul diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali;

38. sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione nel prevenire la radicalizzazione e il crescere dell'intolleranza e dell'estremismo tra i giovani;

39. deplora gli atti di discriminazione e violenza perpetrati dalle forze di polizia di alcuni Stati membri nei confronti di gruppi minoritari come i migranti, i Rom, le persone LGBTI o le persone con disabilità; esorta gli Stati membri a indagare e sanzionare tali azioni; ritiene che le forze di polizia debbano essere maggiormente sensibilizzate e formate riguardo alle discriminazioni e violenze di cui sono vittime tali minoranze; invita gli Stati membri a rinsaldare la fiducia che le minoranze hanno nei confronti delle forze di polizia e a incoraggiarle a denunciare tali atti; invita altresì le autorità degli Stati membri a lottare contro la profilazione etnica discriminatoria effettuato da alcune forze di polizia;

Libertà di religione e di coscienza

40. si richiama all'articolo 10 della Carta, che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, comprese la libertà di praticare la religione di propria scelta e di cambiare religione o credo; ritiene che ciò copra anche la libertà di non credere; condanna ogni forma di discriminazione o intolleranza e chiede che sia messa al bando ogni forma di discriminazione su tale base; deplora a questo proposito i recenti episodi di discriminazione e violenza antisemitica e anti-islamica; invita gli Stati membri e le autorità regionali a proteggere con ogni strumento disponibile la libertà di religione o di credo e a promuovere la tolleranza e il dialogo interculturale con efficaci politiche, rafforzando le politiche contro la discriminazione ove necessario; ricorda l'importanza di uno Stato laico e imparziale inteso come presidio contro discriminazioni nei confronti di qualsiasi comunità religiosa, atea o agnostica, che garantisca parità di trattamento a tutte le religioni e i credi; esprime la propria preoccupazione per l'applicazione di leggi sulla blasfemia e ingiurie religiose nell'Unione europea, che possono avere un serio impatto sulla libertà di espressione, ed esorta gli Stati membri ad abrogare tali leggi; condanna fermamente gli attacchi ai luoghi di culto ed esorta gli Stati membri a non lasciare impuniti tali crimini;

41. esorta il rispetto della libertà di religione o di credo nella zona occupata di Cipro, dove oltre 500 movimenti religiosi e culturali sono prossimi al collasso;

42. è allarmato per la recrudescenza dell'antisemitismo in Europa e per la banalizzazione dei discorsi che negano o relativizzano l'Olocausto; è fortemente preoccupato per il fatto che numerosi membri della comunità ebraica abbiano intenzione di lasciare l'Europa per l'inasprimento del clima antisemita e le discriminazioni e violenze perpetrate nei confronti della comunità ebraica;

43. è fortemente preoccupato per l'aumento di dimostrazioni islamofobiche, di attacchi ai luoghi di culto musulmani e per i numerosi amalgami tra religione musulmana e fanatismo religioso di un'esigua minoranza; deplora le discriminazioni e le violenze di cui è vittima la comunità musulmana; invita gli Stati membri a condannarle sistematicamente e ad applicare una tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti;

Uguaglianza e non discriminazione

44. deplora fermamente che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; plaude alla priorità data a tale direttiva da parte della Commissione; ribadisce il suo appello al Consiglio affinché adotti al più presto la proposta;

45. ricorda che pluralismo, non discriminazione e tolleranza sono tra i valori fondanti dell'Unione secondo l'articolo 2 del TUE; ritiene che solo politiche volte a promuovere l'uguaglianza tanto formale quanto sostanziale e a combattere ogni forma di discriminazione possano promuovere una società coesa, abbattendo ogni forma di pregiudizio lesiva dell'integrazione sociale; deplora che nell'UE si verifichino ancora casi di discriminazione, emarginazione e perfino violenza fondata, in particolare, sul genere, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

46. ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare i rispettivi sforzi in materia di parità e di lotta contro le discriminazioni, di protezione della diversità culturale, religiosa e linguistica e promuovere misure volte a rafforzare la parità tra i sessi, i diritti dei minori, i diritti delle persone anziane e i diritti delle persone disabili, nonché i diritti delle persone LGBTI e delle persone appartenenti a minoranze nazionali; esorta l'UE e gli Stati membri a includere la discriminazione multipla nelle politiche per l'uguaglianza;

47. condanna ogni forma di discriminazione e violenza nel territorio dell'UE e è preoccupato per l'aumento del loro numero; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare impegni politici specifici per combattere tutte le forme di razzismo, inclusi l'antisemitismo, l'islamofobia, l'afrofobia e l'antiziganismo;

48. invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di dati sull'uguaglianza attendibili e comparabili per valutare la discriminazione, disaggregati in base ai motivi discriminatori, al fine di informare il processo di elaborazione delle politiche, valutare l'attuazione della legislazione dell'UE anti-discriminazione e applicarla nel modo migliore; invita la Commissione a definire norme coerenti di raccolta dati sull'uguaglianza, basati sull'autoidentificazione, sulle norme di protezione dei dati dell'UE e sulla consultazione delle comunità interessate; invita gli Stati membri a raccogliere i dati per tutti i tipi di discriminazione;

49. sollecita l'UE ad adottare una direttiva che condanni la discriminazione basata sul genere e che combatta i pregiudizi e gli stereotipi di genere nell'istruzione e nei media;

Promozione delle minoranze

50. chiede una maggiore coerenza da parte dell'Unione europea nel settore della protezione delle minoranze; è profondamente convinto che tutti gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione dovrebbero essere tenuti a rispettare i medesimi principi e criteri, al fine di evitare l'applicazione di due pesi e due misure; chiede pertanto di creare un meccanismo efficace per il monitoraggio e la garanzia dei diritti fondamentali delle minoranze di ogni tipo, sia nei paesi candidati sia nei paesi che hanno già aderito all'Unione europea;

51. sottolinea che l'Unione europea deve essere uno spazio in cui prevale il rispetto per la diversità etnica, culturale e linguistica; invita le istituzioni dell'UE a elaborare un sistema globale di protezione a livello europeo per le minoranze nazionali, etniche e linguistiche, onde assicurare la parità di trattamento, tenendo conto delle relative norme internazionali e delle buone pratiche esistenti; invita gli Stati membri ad assicurare un'effettiva uguaglianza per tali minoranze, in particolare per quanto riguarda le problematiche della lingua, dell'istruzione e della cultura; invita gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'OSCE;

52. condanna ogni forma di discriminazione legata all'uso di una lingua e invita gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sollecita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di eliminare eventuali ostacoli amministrativi o legislativi sproporzionati che potrebbero limitare la diversità linguistica a livello europeo o nazionale;

53. sottolinea che i principi della dignità umana, dell'uguaglianza di fronte alla legge e del divieto di qualsiasi discriminazione costituiscono i fondamenti dello Stato di diritto; invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo nazionale per contrastare tutte le forme di discriminazione e garantire l'effettiva attuazione del quadro normativo dell'UE in vigore;

Situazione della popolazione Rom

54. deplora la crescente propensione a sentimenti antirom nell'Unione europea ed esprime preoccupazione per la situazione dei Rom nell'Unione europea e per i numerosi casi di persecuzione, violenza, stigmatizzazione, discriminazione ed espulsioni illecite, che sono contrarie ai diritti fondamentali e alla legislazione dell'Unione europea; invita la Commissione a continuare a intraprendere azioni contro quegli Stati membri che promuovono o consentono la discriminazione istituzionalizzata e la segregazione; invita nuovamente gli Stati membri ad attuare in modo efficace strategie intese a promuovere un'autentica inclusione nonché azioni pertinenti per promuovere l'integrazione, in particolare nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria, e per combattere la violenza, gli incitamenti all'odio e la discriminazione nei confronti dei Rom, in conformità della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri del 9 dicembre 2013;

55. sottolinea che è importante attuare adeguatamente le strategie nazionali di integrazione dei Rom attraverso lo sviluppo di politiche integrate con il coinvolgimento in un dialogo permanente delle autorità locali, delle organizzazioni non governative e delle comunità di Rom; invita la Commissione a garantire un seguito e un migliore coordinamento nell'attuazione; invita gli Stati membri a cooperare con rappresentanti della popolazione Rom nella gestione, monitoraggio e valutazione di progetti che riguardano le loro comunità, mediante l'utilizzo dei fondi disponibili (compresi quelli dell'UE), verificando rigorosamente il rispetto dei diritti fondamentali dei Rom, compresa la libertà di movimento, ai sensi della direttiva 2004/58/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

56. deplora la discriminazione in atto a danno dei Rom nei sistemi d'istruzione nazionali e sul mercato del lavoro; sottolinea l'accresciuta vulnerabilità delle donne e dei minori Rom, specialmente alle molteplici e simultanee violazioni dei loro diritti fondamentali; ribadisce l'importanza di proteggere e di promuovere la parità di accesso a tutti i diritti per i minori Rom;

57. sollecita gli Stati membri ad adottare le modifiche legislative necessarie in relazione alla sterilizzazione e a risarcire finanziariamente le vittime di sterilizzazioni forzate eseguite su donne Rom e su donne con disabilità mentali, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Violenza contro la donna e parità di genere

58. sollecita l'UE e gli Stati membri a combattere e a perseguire ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne; invita in particolare gli Stati membri ad occuparsi con efficacia degli effetti della violenza domestica e dello sfruttamento sessuale in tutte le sue forme, inclusi lo sfruttamento di minori rifugiati o immigrati e il matrimonio precoce forzato;

59. esprime preoccupazione per la portata e le forme di violenza contro le donne nell'UE, come documentato dall'indagine europea condotta dalla FRA, che ha evidenziato come una donna su tre abbia subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni e che circa 3,7 milioni di donne nell'UE subiscono una violenza sessuale nel corso di un anno. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a riesaminare la legislazione vigente e porre come prioritaria la violenza contro le donne nel proprio programma d'azione, poiché la violenza di genere non deve essere tollerata; chiede alla Commissione di incoraggiare le ratifiche nazionali e di avviare la procedura di adesione dell'Unione alla Convenzione di Istanbul quanto prima; osserva che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla Convenzione di Istanbul contribuirà all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro qualsiasi forma di violenza contro le donne, comprese le intimidazioni sessuali online e non online;

60. invita gli Stati membri a istituire reti di centri di assistenza e accoglienza delle donne vittime della tratta di esseri umani e della prostituzione, garantendo che esse ricevano assistenza psicologica, medica, sociale e legale e siano incoraggiate a trovare un lavoro stabile con tutela dei diritti;

61. è seriamente preoccupato per il persistere delle pratiche di mutilazione genitale, che costituiscono una forma di violenza grave nei confronti delle donne e delle ragazze nonché una violazione inammissibile del loro diritto all'integrità fisica; sollecita l'Unione e gli Stati membri a vigilare maggiormente e a combattere tali pratiche nel loro territorio affinché cessino al più presto; invita in particolare gli Stati membri ad adottare un approccio risoluto e dissuasivo, formando i professionisti che operano a contatto con i migranti, perseguendo legalmente e sanzionando in maniera efficace e sistematica gli autori delle mutilazioni genitali nei confronti delle quali occorre adottare una tolleranza zero; insiste affinché tali azioni siano affiancate da campagne di informazione e sensibilizzazione mirate ai gruppi interessati; giudica positivamente il fatto che la legislazione dell'Unione in materia di asilo consideri le vittime della mutilazione genitale persone vulnerabili e includa le mutilazioni genitali tra i criteri da tenere in considerazione per le richieste d'asilo;

62. invita la Commissione ad assicurare la continuità nella raccolta dei dati sulla prevalenza e la natura delle violenze contro le donne, quale base per elaborare solide politiche atte a prevenire la violenza e soddisfare le esigenze delle vittime, incluse la valutazione dell'attuazione della direttiva a tutela delle vittime di reato dell'UE (2012/29/UE) e campagne di sensibilizzazione contro l'intimidazione sessuale; ritiene che la raccolta dei dati dovrebbe fare riferimento alla prima indagine condotta dalla FRA a livello dell'UE e basarsi sulla cooperazione tra la Commissione europea (incluso Eurostat), la FRA e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere; ribadisce la richiesta alla Commissione formulata nella propria risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni sulla lotta alla violenza contro le donne a presentare una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile; invita la Commissione a proclamare il 2016 anno della lotta alla violenza contro le donne e le ragazze;

63. invita l'UE e gli Stati membri a combattere e perseguire tutte le forme di violenza contro le donne; esorta la Commissione a proporre un'iniziativa legislativa per proibire la violenza contro le donne nell'UE;

64. chiede alla Commissione di sensibilizzare la collettività al fine di stimolare una cultura del rispetto e della tolleranza contro ogni forma di discriminazione delle donne; invita gli Stati membri a garantire l'attuazione di strategie nazionali per salvaguardare la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne; insiste sul ruolo dell'Unione di sensibilizzazione e promozione delle migliori pratiche in questo ambito, dal momento che la salute è un diritto umano fondamentale, essenziale per l'esercizio di altri diritti umani.

65. è allarmato per la sottorappresentazione delle donne nei processi decisionali, nelle imprese e nei consigli di amministrazione, nei contesti scientifici e politici, sia a livello nazionale che internazionale (grandi imprese, elezioni nazionali ed europee), ma soprattutto a livello locale; chiede che le donne siano sostenute nella loro evoluzione professionale e negli sforzi per ottenere incarichi esecutivi e invita le istituzioni dell'UE a prendere atto, con maggiore coscienza, dei dati secondo i quali le donne rappresentano soltanto il 17,8% dei membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società a partecipazione pubblica e quotate in borsa nell'UE;

66. chiede che la direttiva sul congedo di maternità sia sbloccata in Consiglio, trattandosi di un testo legislativo che renderà possibile l'effettiva e tangibile uguaglianza di genere nonché l'armonizzazione a livello di UE;

67. segnala che le donne rappresentano oltre la metà dei titolari di dottorato e che tale dato non trova riscontro nel mercato del lavoro, specialmente per quanto riguarda le funzioni di responsabili decisionali di livello superiore; invita gli Stati membri a ogni sforzo necessario al fine di assicurare la parità di partecipazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro e promuovere la presenza delle donne nelle funzioni di livello superiore e in particolare a conseguire quanto prima un accordo sulla proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure; deplora il fatto che nell'UE, a parità di lavoro, il reddito delle donne sia ancora in media inferiore del 16 % rispetto a quello degli uomini; invita l'UE a continuare il proprio lavoro volto ad assicurare l'uguaglianza tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 157 TFUE per quanto concerne le retribuzioni, le pensioni e la partecipazione al mercato del lavoro, anche a livello di quadri superiori. ritiene che tale azione dovrebbe consentire di lottare contro la povertà e assicurare che l'Europa sfrutti appieno tutto il talento disponibile; deplora che il tasso di disoccupazione delle donne risulti tuttora notevolmente superiore rispetto a quello degli uomini e sottolinea che l'indipendenza finanziaria delle donne deve essere un elemento della lotta alla povertà;

68. chiede alla Commissione di rafforzare la vigilanza sul rispetto del principio di parità tra uomini e donne nella legislazione europea; invita gli Stati membri a procedere a un'analisi analoga dalla propria legislazione nazionale;

69. riconosce che i diritti sessuali e riproduttivi sono diritti fondamentali e costituiscono un elemento essenziale della dignità umana, dell'uguaglianza di genere e dell'autodeterminazione; sollecita la Commissione a includere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in quanto diritti umani fondamentali, nella strategia dell'UE per la sanità al fine di garantire la coerenza fra la politica interna e quella esterna dell'Unione in materia di diritti fondamentali, come chiesto dal Parlamento il 10 marzo 2015;

70. riconosce che negare un aborto che salvi la vita della madre equivale a una grave violazione dei diritti fondamentali;

71. invita gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, a riconoscere il diritto di accesso a contraccettivi sicuri e moderni e all'educazione sessuale nelle scuole; sollecita la Commissione a integrare le politiche nazionali per migliorare la salute pubblica, tenendo allo stesso tempo il Parlamento europeo pienamente informato;

Diritti dei minori

72. condanna con fermezza ogni forma di violenza e di maltrattamento dei minori; invita gli Stati membri, in quanto Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, ad adottare le misure appropriate per proteggere i minori da ogni forma di violenza fisica e psicologica, inclusi gli abusi fisici e sessuali, i matrimoni forzati, il lavoro minorile e lo sfruttamento sessuale;

73. condanna fermamente lo sfruttamento sessuale dei minori e, in particolare, il fenomeno crescente della pedopornografia su Internet; sollecita l'Unione e gli Stati membri a unire gli sforzi nella lotta contro queste gravi violazioni dei diritti del bambino e a tenere debitamente conto delle richieste del Parlamento formulate nella sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online(33) ; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di recepire la direttiva relativa allo sfruttamento e agli abusi sessuali sui minori e alla pedopornografia; invita inoltre l'Unione e gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;

74. chiede agli Stati membri di attuare la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, come pure di rafforzare la capacità giuridica, le competenze tecniche e le risorse finanziarie delle autorità di contrasto per intensificare la cooperazione, anche con Europol, al fine di indagare nelle reti degli autori di reati sessuali contro i minori e smantellarle con maggiore efficacia, privilegiando nel contempo i diritti e la sicurezza dei minori coinvolti;

75. insiste sul ruolo dei professionisti che si occupano di bambini come gli insegnanti, gli educatori, i pediatri, quando si tratta di individuare i segni di maltrattamenti nei bambini, compreso il ciberbullismo; invita gli Stati membri a provvedere affinché questi professionisti siano sensibilizzati e formati in questo senso; invita altresì gli Stati membri ad approntare linee telefoniche attraverso le quali i bambini possano denunciare qualunque atto di maltrattamento, violenza sessuale, intimidazione o molestia di cui siano vittime;

76. ritiene necessario proteggere adeguatamente i dati personali dei minori online e informare i minori in modo comprensibile sui rischi e le conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online; invita gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole; sottolinea che occorre vietare la profilazione dei minori;

77. condanna qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori e invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere un'azione congiunta al fine di eliminare la discriminazione nei confronti dei minori; invita, in particolare, gli Stati membri e la Commissione a considerare esplicitamente i minori come una priorità in sede di programmazione e di attuazione delle politiche regionali e di coesione;

78. invita gli Stati membri ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia per tutti i minori, in veste di indagati, responsabili di reati, vittime o parti in causa nel procedimento; ribadisce l'importanza di rafforzare le garanzie procedurali per i minori nei procedimenti penali, in particolare nel contesto delle discussioni in corso su una direttiva sulle garanzie speciali per i minori sospettati o accusati di un procedimento penale;

79. è preoccupato per l'aumento dei casi di sottrazioni transfrontaliere da parte dei genitori; sottolinea a tale proposito l'importanza del ruolo di mediatore del Parlamento europeo per i bambini vittime di sottrazione transfrontaliera da parte dei genitori; sottolinea l'importanza di un approccio comune dell'UE volto a cercare i minori scomparsi nell'UE; invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione di polizia e giudiziaria nei casi transfrontalieri che riguardano la scomparsa di minori e a istituire linee di assistenza telefonica per la ricerca dei minori scomparsi;

80. ricorda che l'interesse superiore del bambino, come indicato nell'articolo 24 della Carta, deve sempre essere una considerazione fondamentale in tutte le politiche e misure adottate riguardo ai bambini; rammenta che il diritto all'istruzione è sancito dalla Carta e che l'istruzione è fondamentale sia per il benessere e lo sviluppo personale dei bambini, sia per il futuro della società; ritiene che l'istruzione dei bambini provenienti da famiglie a basso reddito sia una condizione essenziale per far uscire i bambini dalla povertà; invita pertanto gli Stati membri a promuovere un insegnamento di qualità per tutti;

81. sottolinea che è opportuno tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi dei figli dei cittadini dell'UE non soltanto all'interno dell'Unione, ma anche al di fuori dei suoi confini, e chiede pertanto che sia rafforzata la cooperazione con le istituzioni responsabili del benessere dei minori nei paesi nordici al di fuori dell'UE; è del parere che tutti i partner dell'Unione (anche i membri del SEE) dovrebbero ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

82. riconosce che la crisi finanziaria ed economica ha avuto un grave impatto negativo sui diritti e il benessere dei minori; invita gli Stati membri a rafforzare gli sforzi atti a contrastare la povertà minorile e l'esclusione sociale attraverso l'attuazione efficace della raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" attraverso strategie integrate a sostegno dell'accesso a risorse adeguate, volte ad assicurare l'accesso a servizi di qualità a prezzi abbordabili e a promuovere la partecipazione dei bambini nel processo decisionale che li riguarda; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure volte a monitorare l'attuazione della raccomandazione;

83. invita la Commissione a proporre un programma ambizioso e globale che dia seguito al Programma UE per i diritti dei minori nel 2015; invita la Commissione a garantire un'efficace integrazione dei diritti dei bambini in tutte le proposte legislative, le politiche e le decisioni finanziarie dell'UE; invita la Commissione a riferire annualmente sui progressi compiuti in termini di rispetto dei diritti dei minori e di piena attuazione dell'acquis dell'UE sui diritti dei minori; invita la Commissione a garantire che il mandato e le risorse a disposizione del coordinatore per i diritti dei minori rispecchino adeguatamente l'impegno dell'Unione europea a integrare in maniera sistematica ed effettiva i diritti dei minori nelle sue politiche; invita la Commissione ad adottare l'annunciata guida dell'UE sui sistemi integrati di protezione dell'infanzia;

84. accoglie con favore la tendenza alla criminalizzazione dei matrimoni forzati negli Stati membri; chiede agli Stati membri di dare prova di vigilanza e di formare e sensibilizzare il personale a contatto con i bambini, come gli insegnanti o gli educatori, a individuare i bambini che potrebbero essere condotti nel proprio paese di origine per subire un matrimonio forzato;

Diritti delle persone LGBTI

85. condanna in modo fermo le discriminazioni e violenze sul territorio dell'UE a danno di persone lesbiche, gay, transessuali, bisessuali e intersessuali (LGBTI), fomentate da leggi e politiche che restringono i diritti fondamentali di queste persone; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare leggi e politiche per contrastare l'omofobia e la transfobia; invita, a tal proposito, la Commissione a delineare un piano d'azione o una strategia per l'uguaglianza sulla base dell'orientamento di genere e dell'identità di genere, come ripetutamente chiesto dal Parlamento e come promesso dal commissario Jourová durante le audizioni della Commissione; ricorda la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere; sottolinea tuttavia che una siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue agenzie e degli Stati membri;

86. ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che diciotto Stati membri offrano attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti; rinnova pertanto il suo invito alla Commissione a presentare una proposta riguardante una disciplina avanzata per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione;

87. sollecita gli Stati membri a dare prova di vigilanza e di fermezza e a sanzionare gli insulti e le stigmatizzazioni perpetrate nei confronti delle persone LGBTI da parte di titolari di cariche pubbliche nella sfera pubblica;

88. sollecita gli Stati membri dell'UE a sostenere i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro nel loro tentativo di adottare politiche di diversità e non discriminazione con particolare riferimento alle persone LGBTI.

89. ritiene che le autorità degli Stati membri debbano agevolare le procedure che consentono alle persone che hanno cambiato sesso di far riconoscere il nuovo genere nei documenti ufficiali; ribadisce la propria condanna di qualunque procedura giuridica che imponga la sterilizzazione delle persone transgender;

90. deplora che le persone transgender siano ancora considerate inferme di mente nella maggior parte degli Stati membri e li invita a rivedere i cataloghi nazionali di sanità mentale, assicurando al contempo che i necessari trattamenti medici siano sempre disponibili per tutte le persone transgender;

91. plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per promuovere la depatologizzazione dell'identità transgender nella revisione della classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a impedire che la varianza di genere nell'infanzia diventi una nuova diagnosi ICD;

92. deplora fermamente il fatto che gli interventi chirurgici di "normalizzazione" genitale negli infanti intersessuali siano diffusi, sebbene non necessari dal punto di vista medico; accoglie in tal senso con favore la legge maltese sull'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali dell'aprile 2015, che proibisce gli interventi chirurgici su bambini intersessuali e rafforza il principio di autodeterminazione degli intersessuali e invita gli altri Stati a seguire l'esempio di Malta;

Diritti delle persone con disabilità

93. deplora le discriminazioni ed esclusioni che ancora oggi continuano a subire le persone disabili; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di realizzare la strategia europea sulla disabilità e rispettivamente a monitorare e applicare la normativa europea rilevante; invita la Commissione, a questo proposito, a riprendere l'iniziativa legislativa di un Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale in grado di far avanzare la tutela delle persone disabili e di assicurare che le tutte politiche di competenza dell'UE siano coerenti a questo fine, chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare piena valorizzazione alla sinergie tra la strategia europea sulla disabilità e le disposizioni della CEDAW e della convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia al fine di garantire il godimento sostanziale e l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti, anche tramite azioni di armonizzazione e implementazione del quadro legislativo e dell'intervento culturale e politico;

94. sollecita la Commissione a orientare gli Stati membri affinché usino nel modo migliore i fondi europei in linea con gli obblighi dell'UE a norma della convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite e a sostenere e cooperare strettamente con ONG e altre organizzazioni onde assicurare una corretta applicazione della convenzione; invita l'UE e gli Stati membri a migliorare l'accesso all'occupazione e alla formazione delle persone con disabilità, incluse le persone con disabilità psicosociali, e a sostenere condizioni di vita indipendente e programmi di deistituzionalizzazione in conformità dell'articolo 26 della Carta;

95. sottolinea la necessità di rispettare il diritto delle persone con disabilità di partecipazione alle elezioni; invita la Commissione a includere una valutazione della compatibilità con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nella sua relazione sull'attuazione delle direttive del Consiglio 93/109/CE e 94/80/CE che sanciscono il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e municipali. si rammarica che numerose persone disabili a cui è stata tolta la capacità giuridica si vedano anche private del diritto di voto; invita pertanto gli Stati membri a modificare la propria legislazione nazionale nel senso di non negare sistematicamente il diritto di voto alle persone disabili private della capacità giuridica, ma a procedere a un esame caso per caso e a prevedere assistenza per le persone disabili durante le operazioni di voto;

96. invita la Commissione a valutare la compatibilità delle legislazioni europee con i requisiti della convenzione della Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone disabili e a valutare, attraverso le sue analisi di impatto, qualunque proposta futura alla luce di tale convenzione;

97. Condanna il ricorso alle forme di coercizione fisica e farmacologica delle disabilità mentali ed invita l'Unione Europea e gli Stati membri all'adozione di politiche di integrazione sociale;

98. deplora il fatto che le persone disabili incontrino ancora ostacoli nel loro accesso ai mercati dei beni e dei servizi in seno all'Unione; ritiene che tali ostacoli siano tali da limitare la partecipazione alla società e costituiscano una violazione dei loro diritti derivanti in particolare dalla cittadinanza europea; invita la Commissione a far avanzare rapidamente i lavori relativi all'accessibilità nell'Unione europea, affinché sia possibile adottare un atto legislativo in tempi brevi;

99. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coinvolgere le persone con disabilità, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, nel processo decisionale nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

100. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad assicurare che le opportunità di partecipare ai processi di consultazione siano pubblicizzate diffusamente e chiaramente utilizzando mezzi di comunicazione accessibili, che le informazioni possano essere fornite anche in altri formati come il braille o di facile lettura e che le audizioni e le riunioni pubbliche dedicate a proposte di legge e politiche siano accessibili.

101. invita la Commissione ad armonizzare la raccolta dei dati sulla disabilità attraverso indagini sociali europee in linea con i requisiti dell'articolo 31 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; sottolinea che tale raccolta di dati dovrebbe utilizzare metodologie che includano tutte le persone con disabilità, comprese quelle con disabilità più gravi e che vivono in istituti.

Discriminazioni legate all'età

102. deplora che molti anziani subiscano quotidianamente discriminazioni e violazioni dei diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne l'accesso a un reddito adeguato, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai beni e servizi necessari; ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'articolo 25, il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale; invita la Commissione a sviluppare una strategia sul cambiamento demografico al fine di dare attuazione all'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali;

103. manifesta preoccupazione per il fatto che il maltrattamento, la negligenza e la violenza nei confronti degli anziani sono diffusi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a combattere i maltrattamenti e tutte le forme di violenza nei confronti degli anziani e a promuoverne l'indipendenza sostenendo la ristrutturazione e l'accessibilità delle abitazioni; ricorda che le donne anziane vivono più spesso sotto la soglia della povertà a causa del divario di genere concernente le retribuzioni e, successivamente, le pensioni;

104. invita gli Stati membri a garantire l'inclusione dei lavoratori più giovani, in particolare quelli colpiti dalla crisi economica, nel mercato del lavoro, anche attraverso l'organizzazione e l'offerta di formazione intesa alla promozione sociale dei giovani;

105. chiede il rispetto della dignità delle persone al termine della vita, in particolare garantendo che le decisioni espresse nei testamenti in vita siano riconosciute e rispettate;

106. esprime preoccupazione per il fatto che i tagli degli Stati membri alla spesa pubblica e alle pensioni stiano in gran parte contribuendo alla povertà degli anziani diminuendo il loro reddito disponibile, peggiorando le loro condizioni di vita, creando disuguaglianze in termini di accessibilità dei servizi e facendo sì che un numero crescente di anziani abbia redditi appena al di sopra della soglia di povertà;

Crimini di odio e di incitamento all'odio

107. deplora gli episodi di incitamento all'odio e i crimini di odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che si verificano quotidianamente nell'UE; invita gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali ed a promuovere la comprensione, l'accettazione e la tolleranza tra le varie comunità sul loro territorio; chiede all'UE di rendere prioritaria la lotta contro i crimini di odio nel definire le politiche europee contro la discriminazione e nel settore della giustizia; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la lotta contro i crimini di odio e gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori attraverso lo sviluppo di una strategia globale per la lotta contro i crimini di odio, la violenza e la discriminazione basate sui pregiudizi;

108. è preoccupato per la presenza di un numero sempre maggiore di incitamenti all'odio su Internet e invita gli Stati membri ad attuare una procedura semplice che permetta ai cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio su Internet;

109. esprime preoccupazione circa le indagini e le condanne relative ai crimini di odio negli Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure adeguate per incoraggiare la segnalazione di tali reati, anche garantendo una protezione adeguata, dato che dalle indagini su larga scala condotte dalla FRA è emerso che le vittime di reati sono restie a farsi avanti e a denunciare tali fatti alla polizia;

110. si dice preoccupato per il fatto che diversi Stati membri non hanno correttamente recepito le disposizioni della decisione quadro 2008/913/JHA ed invita gli Stati membri a recepire ed attuare appieno le norme dell'UE ed a garantire l'applicazione della normativa nazionale che punisce qualsiasi forma di crimini di odio, di incitamento all'odio e di molestia, dando avvio in modo sistematico al perseguimento di tali reati; invita la Commissione a monitorare il corretto recepimento della decisione quadro e ad avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non provvedono al suo recepimento; chiede altresì di rivedere la decisione quadro affinché essa copra appieno tutte le forme di crimini di odio e di reati motivati da pregiudizio o discriminazione e definisca chiaramente norme coerenti in materia di indagine e di azione penale;

111. invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che alle agenzie dell'UE competenti, in materia di prevenzione e di lotta alle pratiche discriminatorie e ai crimini di odio; invita gli Stati membri a mettere a disposizione delle autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale strumenti e competenze pratici, che consentano loro di individuare e di gestire i reati contemplati dalla decisione quadro e di interagire e comunicare con le vittime;

112. osserva con preoccupazione l'ascesa di partiti politici che fondano i loro programmi politici sull'esclusione per motivi religiosi o sulla base dell'orientamento sessuale;

113. manifesta profonda preoccupazione per la crescente banalizzazione degli atti e dei discorsi razzisti e xenofobi a causa della presenza sempre più visibile nella sfera pubblica di gruppi razzisti e xenofobi, alcuni dei quali hanno acquisito o cercano di acquisire lo status di partito politico;

114. manifesta profonda preoccupazione per l'ascesa di partiti politici che utilizzano l'attuale crisi economica e sociale per giustificare il loro messaggio razzista, xenofobo e anti-islamico;

115. condanna fermamente le pratiche di intimidazione e di persecuzione perpetrate nei confronti delle minoranze, segnatamente i rom e i migranti, da parte di gruppi paramilitari, alcuni dei quali sono direttamente associati a un partito politico; esorta gli Stati membri a vietare e a punire tali pratiche;

Senzatetto

116. manifesta preoccupazione per il numero di persone che hanno perso la casa a causa della crisi economica; ritiene che le persone senza fissa dimora debbano essere integrate nella società e che sia necessario lottare contro il loro isolamento e la loro emarginazione; invita, al riguardo, gli Stati membri ad adottare politiche ambiziose volte ad aiutare tali persone; ricorda che i senzatetto sono persone vulnerabili e rinnova la richiesta agli Stati membri di astenersi dallo stigmatizzarli come criminali; invita gli Stati membri ad abolire qualsiasi legge o politica che li presenti come tali; invita gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali volte a contrastare il fenomeno dei senzatetto sul loro territorio; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nelle loro missioni volte a combattere il problema dei senzatetto agevolando lo scambio delle migliori prassi e un’accurata raccolta di dati; invita la Commissione a monitorare le violazioni dei diritti umani che si verificano negli Stati membri come conseguenza del problema dei senzatetto; ricorda che il diritto all'assistenza abitativa degli indigenti è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali;

Diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale

117. condanna il fatto che un considerevole numero di richiedenti asilo e di migranti che cercano di raggiungere l'Unione europea continua a perdere la vita nel Mediterraneo nonché il ruolo svolto dagli scafisti e dai trafficanti, che negano ai migranti i loro diritti fondamentali; sottolinea che l'UE e gli Stati membri dovrebbero prendere misure energiche e obbligatorie per evitare ulteriori tragedie in mare; invita l'UE ed i suoi Stati membri a porre la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo al centro delle politiche dell'UE in materia di migrazione, ed in particolare:
– sottolinea la necessità di integrare i diritti fondamentali in ogni aspetto delle politiche migratorie dell'UE e di eseguire una valutazione approfondita dell'impatto sui diritti fondamentali dei migranti di tutte le misure ed i meccanismi in materia di migrazione, asilo e controlli alle frontiere; invita in particolare gli Stati membri a rispettare i diritti dei migranti vulnerabili;
– sottolinea la necessità di un approccio globale che rafforzi la coerenza delle politiche interne ed esterne dell'UE; incoraggia l'UE e gli Stati membri a porre il rispetto dei diritti dei migranti al centro di ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale di cooperazione con i paesi non-UE, compresi gli accordi di riammissione, i partenariati per la mobilità e gli accordi di cooperazione tecnica;
– ricorda agli Stati membri il loro obbligo internazionale di fornire assistenza alle persone in pericolo in mare;
– invita gli Stati membri a modificare o rivedere qualsiasi normativa che penalizzi coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare;
– sottolinea il diritto fondamentale di chiedere asilo; incoraggia l'Unione europea e gli Stati membri ad aprire ed a dedicare sufficienti risorse alla creazione di nuove possibilità e nuovi canali legali e sicuri di ingresso nell'UE per i richiedenti asilo, al fine di ridurre i rischi legati ai tentativi di ingresso irregolare e di combattere le reti dei trafficanti di esseri umani e degli scafisti, che traggono profitto dal fatto di mettere in pericolo la vita dei migranti e dal loro sfruttamento sessuale e lavorativo;
– invita gli Stati membri a partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE ed incoraggia l'uso dei visti umanitari;
– sollecita gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza dignitose, in conformità della legislazione esistente in materia di diritti umani e di asilo, prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili ed alla riduzione del rischio di esclusione sociale dei richiedenti asilo; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) ed in particolare della direttiva 2013/32/UE, prestando particolare attenzione ai richiedenti asilo che necessitano di speciali garanzie procedurali;
– chiede l'istituzione di un sistema di asilo efficace ed armonizzato a livello UE per un'equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri;
– si rammarica per gli episodi segnalati di violenti respingimenti alle frontiere dell'UE; ricorda agli Stati membri il loro obbligo di rispettare il principio di non respingimento, quale riconosciuto dalla convenzione di Ginevra e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché il divieto di espulsioni collettive ai sensi dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione, le sue agenzie e gli Stati membri a garantire la conformità con questi ed altri obblighi a livello internazionale e dell'Unione europea;
118. chiede all'Unione e agli Stati membri di adottare le legislazioni necessarie per dare attuazione al principio di solidarietà sancito all'articolo 80 TFUE;

119. condanna fermamente la protezione della sicurezza delle frontiere dell'Unione europea, che può giungere fino alla costruzione di muri e di sbarramenti di filo spinato, e la mancanza di vie legali per entrare nell'Unione europea, che fanno sì che molti richiedenti asilo e migranti siano costretti a utilizzare metodi sempre più pericolosi e si trovino alla mercé di contrabbandieri e trafficanti;

120. chiede controlli alle frontiere rispettosi dei diritti fondamentali e sottolinea la necessità di un controllo democratico da parte del Parlamento sulle operazioni Frontex;

121. chiede la sospensione di tutte le attività accertate essere in violazione dei diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE o del mandato di Frontex;

122. sottolinea l'impatto negativo del regolamento di Dublino sull'accesso efficace alla protezione internazionale, in assenza di un vero sistema europeo comune di asilo, in particolare in seguito alla giurisprudenza della CGUE e della CEDU; condanna il fatto che la revisione del regolamento non abbia portato alla sospensione dello stesso o almeno all'eliminazione del rimpatrio verso il primo paese di ingresso nell'UE, nonché la mancanza di azione da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di trovare una possibile alternativa basata sulla solidarietà tra gli Stati membri;

123. invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

124. condanna il ricorso indiscriminato alla detenzione illecita di migranti irregolari, inclusi richiedenti asilo, minori non accompagnati e apolidi; chiede agli Stati membri di conformarsi alle disposizioni della direttiva sui rimpatri, incluso il rispetto del diritto alla dignità e del principio del superiore interesse del minore, nonché alle disposizioni del diritto internazionale e dell'UE; ricorda che la detenzione di migranti deve restare una misura cui ricorrere in ultima istanza ed esorta gli Stati membri a mettere in atto misure alternative; condanna le terribili condizioni di detenzione in alcuni Stati membri e sollecita la Commissione ad affrontarle senza indugio; ribadisce la necessità di garantire che ai migranti irregolari sia riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo nel caso di violazioni dei loro diritti;

125. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire le informazioni e la trasparenza relativamente alla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo in numerosi Stati membri ed esorta la Commissione europea a proporre una revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 in modo da includervi i dati statistici sul funzionamento dei sistemi e delle strutture di detenzione;

126. sottolinea l'importanza del controllo democratico di tutte le forme di privazione della libertà ai sensi delle leggi in materia di immigrazione e di asilo; invita i parlamentari europei e nazionali a fare regolarmente visita ai siti di accoglienza e di detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo e invita gli Stati membri e la Commissione europea a facilitare l'accesso delle ONG e dei giornalisti a questi siti;

127. chiede un maggiore controllo dei centri di accoglienza e di detenzione dei migranti, del trattamento riservato loro in detti centri e delle procedure applicate dagli Stati membri per concedere asilo; mette in guardia dalle cosiddette "procedure di espulsione a caldo" e dagli incidenti violenti che si verificano in vari punti "caldi" dell'Europa meridionale, che giustificano l'immediato avvio da parte della Commissione in tale ambito del dialogo politico con gli Stati che attuano dette pratiche ai fini della salvaguardia dello Stato di diritto;

128. invita l'Unione europea e gli Stati membri a definire misure concrete e migliori prassi volte a promuovere la parità di trattamento e l'inclusione sociale al fine di migliorare l'integrazione dei migranti nella società; ricorda, al riguardo, che è essenziale contrastare gli stereotipi negativi e la disinformazione in merito ai migranti sviluppando contro-argomentazioni, principalmente a scuola e rivolte ai giovani, al fine di sottolineare l'impatto positivo della migrazione;

129. ritiene che i migranti minorenni siano particolarmente vulnerabili, specie quando non sono accompagnati; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE; invita gli Stati membri a dare piena applicazione al pacchetto relativo al regime europeo comune di asilo (CEAS), al fine di migliorare la situazione dei minori non accompagnati nell'UE; accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-648/11, secondo cui lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande in più Stati membri è quello in cui si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda; rammenta che i minori non accompagnati sono innanzitutto bambini e che la protezione dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve costituire il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea in tema di minori;

130. chiede che si proceda ad una valutazione di come vengono spesi i fondi destinati e utilizzati per gli affari interni, in particolare i fondi concessi per l'accoglienza dei richiedenti asilo; invita l'Unione europea ad agire qualora risulti che i fondi sono stati utilizzati per attività che non rispettano i diritti fondamentali;

131. invita a fornire assistenza agli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione al fine di aiutarli a ovviare alle carenze sistemiche in termini di condizioni di accoglienza e di procedure di asilo, aggravate dal numero crescente di richiedenti asilo;

132. chiede all'Unione europea di garantire la responsabilità dei propri agenti per le violazioni dei diritti fondamentali da essi commesse; in particolare chiede di assicurare che un'inchiesta sia aperta a seguito di accuse di violazioni commesse nel contesto delle operazioni coordinate dall'agenzia Frontex, e che misure adeguate, disciplinari o di altro genere siano adottate nei confronti di coloro che risultino aver commesso tali violazioni; a tal fine chiede la creazione di un meccanismo di ricorso interno a Frontex, come richiesto dal Mediatore europeo nel contesto della sua inchiesta OI/5/2012/BEH-MHZ e di rendere pubbliche le conclusioni delle inchieste condotte sulla base di accuse di violazioni dei diritti umani; chiede inoltre di sospendere le operazioni dell'agenzia qualora nel corso di tali operazioni siano state commesse violazioni dei diritti fondamentali, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1168/2011;

133. invita gli Stati membri a ratificare senza ulteriori indugi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani;

134. chiede agli Stati membri di garantire un accesso effettivo alla protezione internazionale per le donne vittime di persecuzioni di genere; chiede agli Stati membri di seguire gli orientamenti della Commissione per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare la concessione immediata di un titolo di soggiorno autonomo ai familiari entrati a titolo di ricongiungimento familiare, in caso di situazioni particolarmente difficili come le violenze domestiche;

135. si congratula per il fatto che la legislazione europea in materia di asilo consideri le vittime di mutilazioni genitali come persone vulnerabili e includa le mutilazioni genitali tra i criteri da tenere in considerazione in occasione della richiesta di asilo; invita gli Stati membri a formare i professionisti che sono a contatto con i migranti a individuare le donne e le ragazze che potrebbero subire una mutilazione genitale nel loro paese di origine;

136. sottolinea che il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e delle loro famiglie enunciato nei trattati e garantito dalla direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei; condanna qualsiasi tentativo di rivedere tale acquis , in particolare la reintroduzione dei controlli alle frontiere di Schengen al di fuori del codice frontiere Schengen, e chiede che ogni violazione delle norme sia portata dinanzi alla Corte di giustizia; esprime preoccupazione per la crescente tendenza ad espellere celermente i cittadini dell'UE dal loro Stato membro di residenza in seguito alla perdita del posto di lavoro e del reddito, in violazione del quadro vigente; ritiene che tale prassi sia contraria allo spirito della libertà di movimento;

Solidarietà nella crisi economica

137. deplora il modo in cui la crisi finanziaria, economica e del debito sovrano, unita alle restrizioni di bilancio imposte, ha influito negativamente sui diritti economici, civili, sociali e culturali, spesso determinando un aumento della disoccupazione, della povertà e di condizioni di lavoro e di vita precarie, nonché l'esclusione e l'isolamento, in particolare negli Stati membri in cui sono stati adottati programmi di adeguamento economico, e sottolinea che una recente nota di Eurostat ha indicato che attualmente un cittadino europeo su quattro è a rischio di povertà ed esclusione;

138. nota che la crisi economica e le misure attuate per affrontarla hanno inciso sul diritto di accedere a necessità di base quali l'istruzione, l'alloggio, la sanità e la sicurezza sociale, oltre ad avere un impatto negativo sulle condizioni di salute generali della popolazione in alcuni Stati membri; sottolinea la necessità di rispettare il diritto alla protezione dalla povertà e dall'esclusione sociale, quale sancito all'articolo 30 della Carta sociale europea; invita tutti gli Stati membri ad introdurre misure di sostegno, in linea con le prassi nazionali, volte a garantire condizioni di vita dignitose ai propri cittadini e a combattere l'esclusione sociale;

139. ribadisce che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri che attuano riforme strutturali all'interno dei loro sistemi sociali ed economici sono sempre soggetti all'obbligo di rispettare la Carta e i loro obblighi internazionali, e sono pertanto responsabili delle decisioni adottate; ribadisce il suo invito ad allineare i programmi di adeguamento economico agli obiettivi dell'Unione indicati dall'articolo 151 TFUE, inclusi la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; ribadisce la necessità di garantire un pieno controllo democratico attraverso un'effettiva partecipazione dei parlamenti in relazione alle misure adottate dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in risposta alla crisi;

140. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a esaminare, secondo un approccio sensibile alle questioni di genere, l'impatto delle misure di austerità, proposte o attuate, sui diritti fondamentali, tenendo conto dell'impatto sproporzionato delle misure di austerità sulle donne; invita le istituzioni dell'UE ad adottare immediatamente un'azione correttiva qualora le misure di austerità abbiano inciso negativamente sui diritti economici, sociali e culturali delle donne;

141. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a verificare l'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali, inclusi i diritti sociali e del lavoro, delle misure proposte o adottate per far fronte alla crisi e, se necessario, a porvi rimedio qualora si evidenzino situazioni di regressione nella tutela dei diritti o violazioni del diritto internazionale, incluse le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL;

142. chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri, al momento dell'adozione e dell'attuazione di misure correttive e tagli di bilancio, di eseguire una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali e di garantire che siano messe a disposizione risorse sufficienti per tutelare il rispetto dei diritti fondamentali e garantire livelli minimi essenziali per il godimento dei diritti civili, economici, culturali e sociali, prestando particolare attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili e socialmente svantaggiati;

143. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a riconoscere che gli investimenti a lungo termine a favore dell'inclusione sociale sono utili in quanto rispondono al costo elevato della discriminazione e della disuguaglianza; chiede agli Stati membri di assicurare investimenti pubblici adeguati a sostegno dell'istruzione e della sanità e di garantire che l'accesso alla giustizia ed ai ricorsi nei casi di discriminazione non sia messo a rischio dai drastici tagli ai finanziamenti dei bilanci degli organismi per le pari opportunità; invita l'UE e le istituzioni nazionali a non minare l'inclusione sociale mediante misure di bilancio che incidano sul funzionamento delle organizzazioni locali che si adoperano per l'uguaglianza;

144. invita la Commissione a considerare di proporre l'adesione alla Carta sociale europea al fine di tutelare efficacemente i diritti sociali dei cittadini europei; invita gli Stati membri a promuovere l'estensione dei diritti sociali di cui alla Carta dell'UE ad altri diritti sociali menzionati nella Carta sociale riveduta del Consiglio d'Europa, quali il diritto al lavoro, il diritto ad un'equa remunerazione e il diritto alla protezione dalla povertà e dall'esclusione sociale;

Criminalità e lotta alla corruzione

145. ribadisce che il reato di corruzione, in particolare se organizzata, rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali ed una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto; sottolinea che la corruzione, sviando fondi pubblici dagli scopi di pubblica utilità cui sono destinati, riduce il livello e la qualità dei servizi pubblici, ledendo gravemente il trattamento equo di tutti i cittadini; esorta gli Stati membri e le istituzioni europee a sviluppare strumenti efficaci per prevenire, combattere e sanzionare la corruzione e la criminalità e continuare a monitorare regolarmente l'uso che viene fatto dei fondi pubblici, europei e nazionali; a tal fine, invita gli Stati e le istituzioni ad agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, della Procura europea, fornendo adeguate garanzie di indipendenza ed efficienza;

146. sottolinea che la corruzione lede fortemente i diritti fondamentali; invita gli Stati e le istituzioni a sviluppare strumenti efficaci per lottare contro la corruzione e a verificare regolarmente l'uso dei fondi pubblici, europei e nazionali; sottolinea che una maggiore trasparenza e accesso ai documenti pubblici da parte di cittadini e giornalisti costituisce un modo efficace per portare alla luce e combattere la corruzione;

147. invita la Commissione europea ad adottare una strategia anticorruzione integrata da strumenti efficaci; invita tutti gli Stati membri e l'Unione europea ad aderire al partenariato di governo aperto ed a sviluppare strategie concrete per promuovere la trasparenza, responsabilizzare i cittadini e lottare contro la corruzione; invita gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni della relazione anticorruzione della Commissione europea ed alla risoluzione del Parlamento del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(34) , ed a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria nella lotta alla corruzione;

148. esorta gli Stati membri a intensificare la lotta contro tutti i tipi di gravi crimini organizzati, compresi la tratta degli esseri umani, l'abuso e lo sfruttamento sessuale, la tortura e il lavoro forzato, in particolare di donne e bambini;

149. invita la Commissione a prevedere reati per contrastare i crimini ambientali commessi da singoli o da gruppi criminali organizzati, che hanno un impatto sul diritto degli esseri umani alla salute, alla vita e al godimento di un ambiente salubre, nonché sull'economia e sull'uso di risorse pubbliche; esorta la Commissione a esaminare l'effettiva attuazione nell'UE del diritto di accesso alla giustizia nell'ambito del diritto di ogni persona, per le generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente propizio alla salute e al benessere;

150. propone l'attuazione di un codice europeo di prevenzione della corruzione, di un sistema trasparente di indicatori sui livelli di corruzione negli Stati membri e sui progressi conseguiti per eliminarla nonché di una relazione annuale comparativa sullo stato di questo grave problema a livello europeo;

151. invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine alla concorrenza fiscale ed a contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose, l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE, che danneggiano la capacità degli Stati membri di sfruttare al massimo le risorse disponibili al fine di realizzare appieno i diritti economici, sociali e culturali;

152. condanna il fenomeno crescente della tratta di esseri umani, in particolare a fini di sfruttamento sessuale, e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di adottare misure, conformemente alla direttiva UE, per lottare contro la domanda di sfruttamento che favorisce il traffico in tutte le sue forme;

Condizioni di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia

153. ricorda che i diritti fondamentali dei detenuti devono essere garantiti dalle autorità nazionali; deplora le condizioni di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia di numerosi Stati, tra cui figurano il sovraffollamento delle carceri e il maltrattamento dei detenuti; ritiene indispensabile l'adozione, da parte dell'UE, di uno strumento che garantisca l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) e delle sentenze della CEDU;

154. ricorda che l'abuso delle misure di custodia cautelare ha come conseguenza il sovraffollamento delle carceri in tutta Europa, che viola i diritti fondamentali dei singoli e compromette la fiducia reciproca necessaria per sostenere la cooperazione giudiziaria in Europa; ribadisce la necessità, da parte degli Stati membri, di rispettare gli impegni assunti nelle sedi internazionali ed europee a fare ricorso più di frequente alle misure di sospensione condizionale e alle sanzioni che offrono un'alternativa al carcere, ed a fare del reinserimento sociale l'obiettivo ultimo di un periodo di detenzione; invita pertanto gli Stati membri a sviluppare strategie volte a promuovere la formazione e il lavoro delle persone in stato di detenzione;

155. ribadisce le raccomandazioni presentate alla Commissione nella sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sul riesame del mandato di arresto europeo(35) , in particolare per quanto concerne l'introduzione di un controllo della proporzionalità e di un'eccezione connessa ai diritti fondamentali nel mandato d'arresto europeo o, più in generale, di misure di riconoscimento reciproco;

156. deplora che le tre decisioni quadro riguardanti il trasferimento dei detenuti, le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive e l'ordinanza cautelare europea, che hanno il grande potenziale di ridurre il sovraffollamento delle carceri, siano state attuate soltanto da alcuni Stati membri;

157. invita la Commissione a valutare l'impatto delle politiche in materia penitenziaria e dei sistemi di giustizia penale sui minori; sottolinea che la situazione dei minori che vivono in strutture di detenzione assieme ai loro genitori nell'Unione europea si ripercuote direttamente sui loro diritti; sottolinea che si stima che ogni anno nell'Unione europea 800 000 minori sono separati da un genitore detenuto in carcere, con molteplici conseguenze per i diritti dei minori;

Giustizia

158. sottolinea che lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie giuridiche, che armonizzi i diversi sistemi giuridici degli Stati membri, soprattutto in materia penale, dovrebbe rimanere tra le grandi priorità delle istituzioni europee nell'ambito del programma Giustizia 2020 dell'UE; ritiene che un'applicazione efficace della Carta e del diritto secondario dell'UE in materia di diritti fondamentali sia cruciale per la fiducia dei cittadini nei confronti del corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia;

159. ricorda che il diritto di accesso alla giustizia e ad un tribunale indipendente e imparziale è indispensabile per la tutela dei diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; ribadisce l'importanza di assicurare l'efficienza dei sistemi giudiziari, tanto civili quanto penali, e di garantire l'indipendenza del sistema giudiziario;

160. accoglie con favore il portale europeo della giustizia, che è gestito dalla Commissione e mette a disposizione dei professionisti e del pubblico informazioni sui sistemi giudiziari, oltre ad essere uno strumento pratico per il miglioramento dell'accesso alla giustizia grazie a una sezione separata dedicata ai diritti fondamentali, che mira a informare i cittadini riguardo a chi rivolgersi in caso di violazioni dei loro diritti fondamentali;

161. accoglie con favore il lavoro già svolto a livello europeo per armonizzare le garanzie procedurali nei procedimenti penali degli Stati membri ed i relativi benefici per i cittadini; ribadisce l'importanza dell'adozione di una normativa UE sui diritti procedurali, che sia conforme con il più elevato livello di protezione sancito dalla Carta, dai trattati internazionali sui diritti umani e dal diritto costituzionale degli Stati membri;

162. deplora la mancanza di accesso all'assistenza legale in molti Stati membri e il fatto che ciò incida sul diritto di accesso alla giustizia da parte di quanti non dispongono di mezzi finanziari sufficienti; ritiene fondamentale che l'UE adotti una direttiva forte e completa in materia di assistenza legale;

163. invita l'Unione europea e gli Stati Membri a prevedere misure a sostegno e a tutela degli informatori che denunciano azioni illegali;

Cittadinanza

164. ritiene che una cittadinanza dell'Unione europea attiva e partecipativa debba essere incoraggiata attraverso l'accesso ai documenti e alle informazioni, attraverso la trasparenza, la buona governance e la buona amministrazione, la partecipazione e la rappresentazione democratica, con un processo decisionale il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione; ribadisce la necessità di garantire la piena partecipazione della società civile al processo decisionale a livello europeo, come stabilito dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, e sottolinea l'importanza dei principi di trasparenza e di dialogo a tale riguardo; osserva che il diritto dei cittadini di accedere ai documenti detenuti dalle istituzioni pubbliche conferisce loro potere e consente loro di esaminare e di valutare le autorità pubbliche e di chiedere loro conto; deplora in tale contesto il blocco della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di riprendere i lavori, tenendo conto delle proposte del Parlamento;

165. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano condotte campagne di informazione sulla cittadinanza europea e sui diritti ad essa collegati: il diritto di protezione diplomatica e consolare, il diritto di petizione, il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo, il diritto di votare e di presentarsi alle elezioni europee e il diritto di presentare iniziative dei cittadini;

166. accoglie con favore il ruolo svolto dal Mediatore europeo nella sua determinazione a garantire il buon governo e la trasparenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

167. condanna il fatto che più di 15 milioni di cittadini di paesi terzi e 500 000 apolidi nell'Unione europea sono vittime del rifiuto discriminatorio di riconoscere la loro cittadinanza; esige il rispetto del diritto fondamentale alla cittadinanza da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri e invita, in particolare, gli Stati membri a ratificare e ad attuare pienamente la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 e la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997;

168. ricorda che informare i cittadini sui loro diritti fondamentali è parte integrante del diritto ad una buona amministrazione sancito dalla Carta; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione agli indigenti al fine di garantire che siano spiegati loro i loro diritti e a sostenerli al fine di garantire che tali diritti siano rispettati;

169. chiede alla Commissione di aumentare gli sforzi tesi a consolidare il diritto a una buona amministrazione, trasformando il codice di buona condotta amministrativa dell'UE in un regolamento vincolante;

170. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare, attraverso le loro politiche, che i diritti fondamentali siano correttamente rispettati, garantiti, tutelati e ulteriormente sviluppati all'interno dell'UE; invita gli Stati membri a rinnovare gli sforzi per riconoscere il diritto di petizione e il diritto di ricorso al Mediatore quale strumento che permetta ai cittadini di difendere i loro diritti;

171. esprime preoccupazione, alla luce delle centinaia di petizioni ricevute ogni anno, per le lacune riscontrate nell'effettiva attuazione, sia nella lettera che nello spirito, negli Stati membri, delle disposizioni della legislazione dell'UE in materia ambientale, come la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale e quella sulla valutazione ambientale strategica; chiede alla Commissione di vigilare più strettamente sui contenuti di tali procedure, in particolare qualora casi specifici siano oggetto di petizioni;

172. ribadisce l'importanza dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), quale nuovo diritto dei cittadini introdotto dal trattato di Lisbona, che si prefigge di aumentare la democrazia partecipativa all'interno dell'UE; prende atto dell'importanza dell'ICE quale potente strumento in grado di fornire ai cittadini europei un diritto democratico diretto onde contribuire al processo decisionale dell'Unione, oltre al diritto dei cittadini europei di presentare petizioni al Parlamento europeo e al diritto di ricorrere al Mediatore europeo;

173. invita la Commissione a rafforzare il ruolo delle iniziative dei cittadini europei (ICE), adottando un approccio a misura di cittadino per far fronte a tutte le lacune dello strumento nella prossima revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, e migliorando al contempo le campagne di informazione a favore dei cittadini sull'uso dell'ICE e sulla sua facoltà di influenzare il processo di elaborazione delle politiche dell'UE;

Vittime di reato

174. ritiene che la protezione delle vittime debba essere una priorità; invita gli Stati membri ad attuare correttamente e senza indugio la direttiva a tutela delle vittime di reato dell'UE (2012/29/UE), onde rispettare il termine di recepimento del 16 novembre 2015, nonché la Commissione e gli Stati membri a garantire, ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, la raccolta di dati comparabili sul suo recepimento, in particolare su come le vittime, incluse le vittime di reati motivati da discriminazione, abbiano potuto accedere ai loro diritti; reputa che resti ancora molto da fare in termini di sostegno alle vittime di reato, informandole in merito ai loro diritti e mettendo a disposizione sistemi di orientamento e formazione per gli agenti di polizia e gli operatori della giustizia, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e di certezza con le vittime, come dimostrato dagli studi condotti dalla FRA sul sostegno alle vittime; accoglie con favore l'adozione, nel 2013, del regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

175. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a garantire la più elevata qualità della raccolta di dati comparabili sul recepimento della direttiva vittime dell'UE (2012/29/UE) e su come le vittime, comprese le vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione, hanno potuto accedere ai loro diritti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva;

176. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto, in sede di definizione delle loro politiche, delle tendenze demografiche e dei cambiamenti in termini di dimensioni e composizione delle famiglie; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le proprie politiche sociali e occupazionali non discriminino sulla base della dimensioni e della composizione delle famiglie;

177. sottolinea il vuoto giuridico per quanto concerne l'accesso dei cittadini ai mezzi di ricorso legale quando gli Stati membri non hanno, o hanno solo tardivamente, recepito la legislazione europea che li riguarda direttamente; evidenzia la necessità di un coordinamento delle azioni a tutti i livelli per proteggere e promuovere i diritti fondamentali, che comprenda le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le ONG e la società civile;

178. sottolinea la necessità di rafforzare la trasparenza istituzionale, la responsabilità e l'apertura democratica nell'UE e sollecita le istituzioni competenti dell'UE e tutti gli Stati membri a:
– intensificare gli sforzi in vista di una revisione senza indugio del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al fine di garantire la massima trasparenza e procedure semplificate per l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti; invita la Commissione, a questo proposito, a riprendere l'iniziativa legislativa di un Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale in grado di far avanzare la tutela delle persone disabili e di assicurare che tutte le politiche di competenza dell'UE siano coerenti a questo fine;
– presentare una revisione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei (regolamento (UE) n. 211/2011) durante la presente legislatura per migliorarne il funzionamento, introducendo modifiche in modo da eliminare gli ostacoli di tipo amministrativo, organizzativo e finanziario a causa dei quali non tutti i cittadini europei possono adeguatamente esercitare la loro influenza democratica mediante l'ICE come previsto nei trattati; esorta la Commissione a includere anche nella proposta le disposizioni necessarie al fine di porre fine al fatto che ad alcuni gruppi di cittadini, quali i non vedenti o coloro che vivono all'estero, venga impedito di esercitare il loro diritto a sostenere le iniziative dei cittadini, dato che tale esclusione limita l'uguaglianza e la partecipazione tra i cittadini;
– presentare una revisione della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, onde aiutare i cittadini dell'UE residenti in uno Stato diverso dal proprio a partecipare alle elezioni europee nel loro paese di residenza; invita gli Stati membri a far sì che tutti i cittadini possano votare alle elezioni europee, compresi quelli che vivono al di fuori dell'UE, in particolare tramite una campagna d'informazione in tempo utile;
– accordare debita considerazione al crescente segmento della popolazione che è completamente privato dei propri diritti di voto per quanto riguarda le elezioni nazionali in quanto non può votare né nel suo paese d'origine né in quello di residenza;

179. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0126.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0105.
(3) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(4) GU C 378 del 24.12.2013, pag 1.
(5) Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012, direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013.
(6) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(7) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(8) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(9) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(10) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(12) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(13) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(14) GU L 59 del 2.3.2013, pag. 5.
(15) Testi approvati, P7_TA(2013)0594.
(16) Testi approvati, P7_TA(2014)0062.
(17) GU C 51E del 22.2.2013, pag. 101.
(18) Testi approvati, P7_TA(2013)0387.
(19) Testi approvati, P7_TA(2014)0173.
(20) Testi approvati, P8_TA(2014)0105.
(21) GU C 124E del 25.5.2006, pag. 405.
(22) Testi approvati, P8_TA(2014)0070.
(23) Testi approvati, P7_TA(2013)0322.
(24) Testi approvati, P7_TA(2014)0230.
(25) Testi approvati, P8_TA(2015)0031.
(26) Testi approvati, P7_TA(2013)0350.
(27) Testi approvati, P8_TA(2014)0058.
(28) GU C 353E del 3.12.2013, pag. 1.
(29) Testi approvati, P7_TA(2013)0418.
(30) Testi approvati, P7_TA(2013)0203.
(31) Testi approvati, P7_TA(2013)0315.
(32) Programma d'azione dell'ICPD, paragrafi 7.2 e 7.3.
(33) Testi approvati, P8_TA(2015)0070.
(34) Testi approvati, P7_TA(2013)0444.
(35) Testi approvati, P7_TA(2014)0174.