Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Maggio 2005

Risoluzione 10 marzo 2005, n.74

Risoluzione del Parlamento europeo 10 marzo 2005, n. 74: “Commercio di ovociti umani”.

Il Parlamento europeo,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera a),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 3, che sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
– vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani(1) ,
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 sulla prevenzione e il controllo del traffico di organi e tessuti umani(2),
– visto l’articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che notizie riportate dai mezzi di comunicazione alla fine del dicembre 2004 hanno rivelato l’esistenza di una clinica in Romania specializzata nella donazione di ovociti a cittadini dell’Unione europea, in particolare cittadini del Regno Unito, in cambio di compensi finanziari,

B. considerando che un gruppo inviato dalla HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) dal Regno Unito alla Romania per investigare sulla questione dei pagamenti ai donatori non è stato in grado di rinvenire alcuna prova secondo cui i donatori rumeni avrebbero ricevuto compensi superiori alle legittime spese ma che, d’altra parte, il governo romeno ha deciso di chiudere la clinica e di sottoporre il caso all’ufficio del pubblico ministero,

C. considerando che l’HFEA ha pubblicato un documento consultivo in cui si prevede l’opzione del pagamento di 1000 sterline alla donatrice, chiedendo al pubblico di commentarla,

D. considerando che la raccolta di ovociti comporta un elevato rischio medico per la vita e la salute delle donne, tra l’altro a causa dell’iperstimolazione delle ovaie,

E. considerando che, nonostante la possibilità di gravi ripercussioni sulla vita e sulla salute delle donne, gli importi elevati pagati per gli ovociti incitano e incoraggiano la donazione, data la relativa povertà delle donatrici,

F. considerando che la promessa di incentivi finanziari potrebbe indurre una donna, specie se si trova in condizioni di ristrettezze economiche, a considerare la possibilità di vendere i propri ovociti, sebbene così facendo essa potrebbe mettere seriamente a repentaglio la propria vita e la propria salute e quella della destinataria, dal momento che la donatrice potrebbe non render noti la sua anamnesi o eventuali rischi medici che renderebbero sconsigliabile la donazione,

G. considerando che l’articolo 12 della direttiva 2004/23/CE dice chiaramente che un pagamento diverso dall’indennità per la donazione di cellule e tessuti in Europa non è accettabile e che cellule e tessuti in quanto tali non devono essere soggetti ad operazioni di carattere commerciale,

H. considerando che l’approvvigionamento di cellule non deve comportare pressioni o incentivi e che deve essere assicurata la donazione volontaria e gratuita di ovociti, in modo che le donne non diventino
“fornitrici di materia prima”,

1. rammenta che il corpo umano non deve essere fonte di lucro e che va rivolta una particolare attenzione alle persone vulnerabili a rischio di divenire vittime del traffico di organi, in particolare le donne;

2. condanna qualsiasi traffico del corpo umano e di sue parti e sottolinea che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2004/23/CE prescrive che gli Stati membri si adoperino per garantire donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule;

3. ricorda parimenti che questo stesso articolo attribuisce agli Stati membri la responsabilità di autorizzare e di fissare il livello dell’indennità nel quadro della direttiva in questione;

4. ritiene che le attività della clinica Globlal Arts in Romania e di organismi similari possano essere considerate come aventi carattere commerciale e quindi come inaccettabili;

5. chiede alla Commissione di fare piena luce sulle summenzionate informazioni riportate dai media e soprattutto di chiarire le contraddizioni tra il formulario informativo delle autorità del Regno Unito e quello delle autorità romene;

6. invita gli Stati membri ad adottare, prima del 7 aprile 2006, data in cui la direttiva 2004/23/CE dev’essere applicata, le misure necessarie per porre in essere una politica trasparente ed progressista per quanto concerne l’indennità per le spese e i disagi connessi alla donazione di tessuti e cellule;

7. invita la Commissione ad effettuare quanto prima possibile una valutazione delle legislazioni nazionali sulla donazione di ovociti e sul regime di indennità per la donazione di organi e di cellule riproduttive, e di rendere pubblica tale valutazione;

8. ritiene che una delle questioni essenziali, in pratica, sia la necessità di fornire una soluzione concreta alle coppie sterili in attesa della donazione di ovociti e invita la Commissione ad intensificare e rafforzare le alternative per la prevenzione e il trattamento della sterilità;

9. si augura che la donazione di ovociti, alla stessa stregua della donazione di organi nel loro insieme, sia rigorosamente disciplinata onde proteggere sia i donatori che i beneficiari e lottare contro qualsiasi forma di sfruttamento dell’individuo;

10. sottolinea che qualsiasi donna costretta a vendere parti del proprio corpo, comprese le cellule riproduttive, diventa la preda di reti criminali organizzate dedite al traffico di persone e organi;

11. plaude alla risoluzione dell’8 marzo 2005 (A/59/516/Add. 1) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che fa esplicito riferimento alla necessità di impedire lo sfruttamento delle donne, e chiede alla Commissione, in accordo con tale risoluzione, di escludere qualsiasi sostegno o finanziamento alla clonazione umana nel quadro di programmi dell’UE;

12. invita la Commissione ad accertare se si registrano casi del genere anche in Stati membri, paesi candidati o paesi terzi;

13. invita gli Stati membri ad adottare misure atte ad evitare lo sfruttamento delle donne nell’applicazione delle scienze della vita;

14. si compiace della decisione del Sesto Comitato delle Nazioni Unite del 18 febbraio 2005 e chiede alla Commissione di escludere di conseguenza la clonazione umana dal finanziamento a titolo del 7° Programma quadro di ricerca;

15. chiede alla Commissione di applicare il principio di sussidiarietà in relazione ad altre forme di ricerca embrionale e di ricerca sulle cellule staminali embrionali in modo che gli Stati membri in cui tale tipo di ricerca è legale la finanzino dal bilancio nazionale; ritiene che il finanziamento UE dovrebbe concentrarsi su alternative come la ricerca sulle cellule staminali somatiche e la ricerca sulle cellule staminali del cordone ombelicale che sono accettate in tutti gli Stati membri e che hanno già permesso di trattare con successo alcuni pazienti;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidenza dell’Unione europea, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.