Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Gennaio 2011

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Tribunale di Lucera. Sezione lavoro e previdenza. Sentenza 1 dicembre 2010, n. 4666: "Mobilità degli insegnanti di religione".

II Giudice del lavoro, dott. Mario De Simone, ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2010, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 655/2009 del Ruolo Generale Lavoro vertente

TRA

L.M., rappresentato e difeso in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. FEDELE CANNEROZZI , elett.te domiciliato come in atti;
E

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso it cui ufficio in Bari alla Melo, 97, legalmente domicilia;

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5.5.2010, il ricorrente, deduceva:
che a seguito del superamento del relativo concorso, veniva assegnato al Circolo Didattico … con una cattedra di 24 ore;
che con provvedimento del 26/8/2004, senza che venisse proposta alcuna domanda e senza che venisse soppressa la cattedra sopra indicata, veniva trasferito all'istituto …;
che il ricorrente, dunque, veniva trasferito da una scuola primaria ad un Istituto d'infanzia;
che il trasferimento era da considerarsi assolutamente illegittimo, in quanto la normativa in materia di mobilità degli insegnati di religione, prevedeva che dopo la prima assegnazione, fatta di concerto con l'Ordinario Diocesano competente, il trasferimento potesse avvenire solo per la perdita dell'idoneità ad opera dell'insegnate o per la mancanza disponibilità ore.
A sostegno della domanda esponeva che lo stesso godeva delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/94, assistendo con carattere di continuità la propria moglie, handicappata con annotazione di gravità.
Tutto quanto. premesso II ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento n. 18396 dell'ufficio scolastico e per l'effetto venisse dichiarato il diritto del ricorrente all'insegnamento della religione cattolica presso il Circolo Didattico ….
Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto che, con argomentazioni varie, resisteva all'altrui pretesa.
Svolta l'istruttoria con l'acquisizione di documenti, all'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ai sensi dell'art 429 c.p.c., il Giudice decideva la causa, dando lettura del dispositivo in pubblica udienza e fissando il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione

La domanda può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Rispetto all'eccezione di improcedibilità per pretermissione dei contro interessati, si osserva che la figura giuridica del controinteressato non è propria della giurisdizione ordinaria ma soltanto di quella amministrativa in cui il terzo può avere un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato. Nel caso in esame siamo in presenza non già di una impugnativa di un atto amministrativo, se pure ai fini della sua disapplicazione quale atto presupposto, bensì di una richiesta di tutela di un diritto soggettivo che si assume direttamente leso da un atto di gestione del rapporto, assunto con i poteri dell'imprenditore privato.
Ne l'eccezione vale sotto il profilo della integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario in base alle regole del processo civile. E' noto, infatti, che la nozione di controinteressato, che guarda all'idoneiàa della pronuncia di giudiziale ad incidere in senso negativo sull'interesse di altro soggetto, non coincide, secondo i canoni del processo civile, con quella di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.,che presuppone, piuttosto, un collegamento genetico tra le posizioni soggettive stretto a tal punto che una pronuncia emessa senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati "inutiliter data", ossia inidonea produrre un qualsivoglia accertamento spendibile nell'ordinamento. Nel caso in esame tale situazione non esiste e, in ogni caso, i soggetti destinati all'istituto di Vieste, se vedranno pregiudicato un proprio diritto soggettivo, potranno farlo valere autonomamente.
Venendo al merito della questione appare doverosa una prima ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
L'art 4 della legge 186/2003 stabilisce:
Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nel ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilitè professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilitè collettiva previste dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 23.03.2009 nel recepire i principi di cui alla legge 186/2003 e nel disciplinare le modalità applicative della disciplina di mobilità prevede che: "Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di una intesa raggiunta, al momento della prima assunzione, tra il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il successivo art. 8 al comma 2 prescrive:
Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangono le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finche non sia revocata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente.
L'interpretazione sistematica delle norme sopra riportate comporta che se e lecito sostenere che in sede di prima assegnazione sia necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, successivamente la disciplina della mobilità degli insegnati di religione non può sottostare all'arbitrio delle istituzioni religiose, ma necessiti della previa individuazione di regole generali. Ebbene la normativa richiamata soddisfa pienamente queste esigenze prevedendo che l'assegnazione della sede si intende confermata anno per anno sempre che sussista da un lato il requisito dell'idoneità, dall'altro quello della disponibilità della cattedra. Tale interpretazione appare innanzitutto coerente con la ratio della legge che, attraverso il requisito dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente tende ad assicurare che I'insegnamento della religione cattolica sia curata da insegnanti in grado di assicurare il rispetto dei valori fondanti dell'istituzione religiosa. Trasformare tale requisito in arbitrarietà delle istituzioni religiose net procedimenti di mobilita significa non solo stravolgere la ratio della legge, ma anche inserire un elemento di assoluta rottura in uno stato di diritto.
Nel caso di specie risulta che al ricorrente non sia stata revocata l'idoneità e che la cattedra sia rimasta disponibile (tali elementi, tra l'altro, non sono oggetto di contestazione), per cui il provvedimento di trasferimento è da considerarsi illegittimo.
Per completezza d'esposizione e a rimarcare l'assoluta illegittimità del provvedimento di trasferimento occorre evidenziare come parte ricorrente assista con continuità il proprio coniuge, dichiarato handicappato in situazione di gravità. L'art. 3 della stessa legge, dopo aver indicato quali sono le persone da considerarsi handicappate, al terzo comma precisa che, qualora la minorazione sia tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alle necessità di intervento assistenziale permanente, sono effettuate da unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui alla L. n.295/90, secondo quanto dispone I'art. 4 della L. n.104/92.
La giurisprudenza concordemente ritiene che il beneficio di cui al 5° comma dell'art. 33 citato può essere riconosciuto ai parenti o agli affini della persona handicappata che essi assistono con continuità a condizione che la detta persona sia affetta da una minorazione caratterizzata dalla gravità di cui al 30comma dell'art. 3 stessa legge (T.a.r. Lazio, sez. I, 02-02-1998, 462; C. Stato, sez. II, 05-04-1995, 3037), con una esegesi indirettamente avallata dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 246 del 18.7.97).
Ebbene, in nessuna considerazione a stata tenuta la situazione familiare del ricorrente da tale punto di vista, facendo leva su un diritto assoluto delle istituzioni scolastiche alla scelta della cede, minando principi fondanti dello stato sociale e della disciplina assistenziale.
Spese di giudizio – liquidate come da dispositivo – a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

II Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata ogni altra domanda ed istanza disattesa, cosi decide:
A) Accoglie il ricorso, e per I'effetto dichiara l'illegittimità del trasferimento del ricorrente disposto con provvedimento n. 18396 dal Circolo Didattico … all'istituto…;
B) Per l'effetto dispone la revoca del trasferimento di cui al capo A) dichiarando il diritto del ricorrente ad espletare l'insegnamento della religione cattolica presso il Circolo Didattico … secondo l'originaria assegnazione
C) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori come per legge;

Cosi deciso in Lucera il 1/12/2010
Il Giudice del Lavoro
M. De Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 DICEMBRE 2010