Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 marzo 2012, n.4961

Il servizio pre-ruolo prestato, quale insegnante di attività
alternative alla religione cattolica, è riconoscibile ai fini della
ricostruzione della carriera, sempre che tale servizio sia stato
prestato con il possesso del titolo di studio prescritto o comunque
riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Nota 19 maggio 2011

Nota 19 maggio 2011, Prot. n. A00DGPER 4237: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2011/2012". Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Ai Direttori Generali Regionali Ai Dirigenti degli Uffici Territorialmente competenti LORO SEDI Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI Si comunica che dal 23 maggio […]

Sentenza 01 febbraio 2011, n.924

Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.