Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Luglio 2005

Sentenza 03 giugno 2003, n.1367

Corte di Cassazione. Sezione lavoro. Sentenza 3 giugno 2003, n. 1367: “Organizzazioni di tendenza e datori di lavoro non imprenditori”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SENESE – Presidente –
Dott. Giovanni MAZZARELLA – Consigliere –
Dott. Alessandro DE RENZIS – Consigliere –
Dott. Paolo STILE – Consigliere –
Dott. Saverio TOFFOLI – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARPANINI CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO GIAMPAOLI, giusta delega in atti; – ricorrente –

contro

CONFESERCENTI PROVINCIALE DELLA SPEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BENIFEI, giusta delega in atti; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 10/05/00 R.G.N. 2403/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito l’Avvocato BENIFEI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Pretore di La Spezia depositato in data 25 giugno 1996 Catia Carpanini, premesso di avere lavorato dal 1.5.1976 al 13.9.1995 alle dipendenze della locale Confesercenti, con qualifica e mansioni di impiegata, rivendicava il diritto a percepire vari importi retributivi non corrisposti in suo favore e correlati alla mancata applicazione, nel periodo dal 1.5.1976 al 31.12.1982, del contratto collettivo nazionale per il settore del commercio. Precisava la ricorrente che il rapporto era stato regolarizzato dapprima in capo alla Confesercenti stessa (dal 3.2.1977 al 8.11.1977), quindi in capo alla società Scea a r.l. (dal 9.11.1977 al 30.11.1979), quindi all’Associazione Commercianti (dal 1.12.1979 al 1.12.1989) e infine di nuovo alla Confesercenti. La ricorrente concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dei trattamenti retributivi omessi e del conseguente conguaglio del trattamento di fine rapporto liquidato a seguito della cessazione del rapporto, intervenuta il 13.9.1995.
Si costituiva in giudizio la Confesercenti Provinciale della Spezia facendo rilevare che la sua costituzione risaliva solo al 1986 e che essa aveva avuto alle proprie dipendenze la Carpanini solo da quell’anno. In precedenza il rapporto di subordinazione era invece intercorso con le altre entità menzionate dalla ricorrente. Dedotta l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., trattandosi di rapporti di lavoro intercorsi con soggetti non imprenditori, la Confesercenti Provinciale riteneva di non dover rispondere per debiti relativi ai precedenti rapporti di lavoro, osservando tuttavia che, se si fosse ritenuta la qualità di imprenditori dei datori di lavoro, la prescrizione doveva ritenersi già pienamente maturata al momento della domanda giudiziale, poiché vi erano sempre stati più di quindici dipendenti.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. Riteneva infatti l’unitarietà dei rapporti a norma dell’art. 2112 c.c. e non maturata l’eccepita prescrizione: quest’ultima, infatti, aveva avuto corso soltanto dal 1986, data di costituzione della Confesercenti, al 1990, quando, con l’entrata in vigore della I. n. 108 del 1990, la tutela reale contro i licenziamenti era divenuta inapplicabile alle organizzazioni di tendenza.
La convenuta proponeva appello, contestando l’applicabilità dell’art 2112 c.c. sotto il profilo della mancanza nella specie di trasferimento di unità produttive e osservando che, comunque, se si fosse diversamente opinato, si sarebbe dovuto concludere che la Confesercenti aveva natura imprenditoriale e non sindacale, con la conseguenza dell’applicabilità della c.d. tutela reale rispetto ad eventuali licenziamenti, nel concorso dei presupposti dimensionali, e della maturazione della prescrizione anche nel corso del rapporto di lavoro.
Il giudice di secondo grado, rilevato, in base alla documentazione in atti, che la Carpanini aveva lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Confesercenti dal 3.2.1977 al 8.11.1977, della Scea s.r.l. dal 9.11.1977 al 30.11.1979, della Associazione Commercianti dal 1.12.1979 al 1986, e da quell’anno fino al 13.9.1995 della Confesercenti Provinciale, osservava che, pur nella diversità delle intestazioni del rapporto dal lato datoriale, l’attività della Carpanini si era sempre svolta nell’ambito dell’organizzazione nota all’esterno come “Confesercenti” ed aveva sempre riguardato l’elaborazione, sia manuale che computerizzata, di libri paga e di modulistica varia, nonché lo svolgimento di servizi inerenti alle attività commerciali (inizio, variazioni, cessazioni, adempimenti in corso di attività) presso gli uffici pubblici, anche previdenziali. Rilevava poi che doveva ritenersi effettivo il succedersi di diversi datori di lavoro, in mancanza di prova della simulazione e visto che era documentato in atti che l’attività operativa non sindacale della Confesercenti era stata gestita nel tempo da diverse entità soggettive di medesima ispirazione e con compagini grosso modo coincidenti, ma dotate ciascuna di una propria autonomia statutaria. Esisteva la denominazione Confesercenti, che serviva a ricollegare sotto il profilo sindacale l’organizzazione locale alla corrispondente organizzazione di livello nazionale, ma l’attività giuridicamente rilevante, in riferimento ai rapporti lavoro ed al funzionamento della struttura, faceva capo alle entità soggettive già precisate.
Riteneva però l’unitarietà del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 2112 c.c.
Quanto alla operatività della prescrizione, il Tribunale riteneva che, sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il rapporto di lavoro della ricorrente era stato caratterizzato dalla stabilità assicurata dall’applicabilità dell’art. 18 l. n. 300/1970, in considerazione del fatto che i vari organismi alle cui dipendenze aveva lavorato la ricorrente non si erano limitati alla mera assistenza agli affiliati, ma avevano dato luogo alla produzione e fornitura a pagamento di servizi funzionali all’attività di impresa, attraverso strutture stabili a ciò destinate. Di conseguenza la natura anche sindacale dell’ente aveva ceduto il passo al regime tipico di disciplina comune, sotto il profilo lavoristico, dell’attività di impresa. Non a caso nel 1995, quando la Confesercenti aveva separato definitivamente l’attività sindacale da quella di servizio alle imprese, fu fondata una vera e propria società commerciale, che era subentrata, assumendo il medesimo personale, nella gestione già della Confesercenti provinciale e delle entità che l’avevano preceduta.
Quanto al numero dei dipendenti, il Tribunale rilevava che fin dal 1983 le organizza ioni in questione avevano avuto più di 15 dipendenti, come risultava dalla non contestazione, e dalla sostanziale conferma da parte della Carpanini in sede di interrogatorio libero, del capitolo di prova della convenuta, contenente un elenco di ventiquattro dipendenti. Anche sottraendo i sei anni nei quali asseritamente la Carpanini aveva lavorato a Lerici (tesi che peraltro destava perplessità, in quanto l’istruttoria testimoniale aveva piuttosto fatto emergere un trasferimento di breve periodo), era quindi pienamente compiuta nel settembre 1995 la prescrizione quinquennale, per tutti i crediti azionati, maturati entro 1982, salvo che per quello inerente all’integrazione del t.f.r., esigibile solo alla cessazione del rapporto. Detta integrazione era quantificata in L. 1.357.662, oltre accessori, sulla base delle maggiori retribuzioni a cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto per gli anni fino al 1982.
Contro questa sentenza la Carpanini propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Resiste con controricorso la Confesercenti Provinciale della Spezia.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente denuncia illogicità e contraddittorietà di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 5 c.c. e dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108.
Premesso che il giudice di appello ha ritenuto la prescrizione decorrente dal 1983, osserva che non era mai stato allegato che la Confesercenti provinciale fin dal 1983 svolgesse un’attività imprenditoriale, visto che al contrario, nella comparsa di costituzione in primo grado la parte convenuta aveva dichiarato di avere assunto la ricorrente solo dal 1986, data in cui essa era stata ufficialmente costituita con atto notarile, avendo avuto dal 1983 e fino alla sua formale costituzione unicamente scopi e finalità sindacali.
Il motivo è infondato, in quanto non prende in considerazione che, in realtà, il Tribunale ha precisato che dal 1979 al 1986 la Carpanini ha lavorato alle dipendenza della Associazione commercianti, che all’epoca svolgeva quella attività imprenditoriale di prestazioni di servizi a cui era addetta la lavoratrice, successivamente passata, con ritenuta – e non censurata – applicabilità dell’art. 2112 c.c., alle dipendenze della Confesercenti provinciale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, analogamente, illogicità, contraddittorietà, carenza e insufficienza di motivazione su un punto decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 5 c.c. e dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108.
Censura la motivazione della sentenza impugnata per vizi di motivazione riguardo all’affermata natura imprenditoriale dell’attività della Confesercenti di produzione di servizi a favore delle imprese, rilevando che:
a) la tesi dello svolgimento in via professionale di detta attività fin dalla seconda metà degli anni settanta si scontra con lo svolgimento da parte della Confesercenti di sola attività sindacale fino al 1986;
b) contraddittoriamente si è parlato, da un lato, di organizzazione strutturata secondo modalità mirate quanto meno a coprire i costi con le entrate, e, dall’altro, di un’attività che comportava entrate per centinaia di milioni, valutandosi tale dimensione operativa per definire imprenditoriale l’attività svolta;
c) con ulteriore contraddizione si è parlato di attività contabile “in favore di soggetti che erano terzi rispetto all’entità associativa” e poi si è rilevato che il fatto che i servizi fossero resi agli affiliati non comportava che questi ultimi avessero il diritto di ricevere il servizio gratuitamente, come se fosse una forma di assistenza, rimanendo l’affiliazione solo un mero requisito di legittimazione: in realtà – osserva la ricorrente – un’entità associativa è tale se ne fanno parte gli associati, che quindi non possono essere dichiarati terzi rispetto ad essa, ed è certamente gratuito un servizio che richiede (come affermato dal Tribunale) soltanto il pagamento dei costi relativi alla sua organizzazione;
d) si è omesso di considerare che il fatto dello svolgimento da parte della Confesercenti di attività anche di natura imprenditoriale non implica che tutti i suoi dipendenti diventassero necessariamente dipendenti di un imprenditore: in senso contrario rileva la circostanza, riferita da tutti i testi, che la Confesercenti svolgeva anche e soprattutto attività sindacale; d’altra parte, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che la Confesercenti era impresa “nell’attività di assistenza a pagamento in favore degli affiliati” e aveva ricordato la separazione definitiva dell’attività di servizio alle imprese, avvenuta nel 1995 con la costituzione a tale ultimo scopo di una vera e propria società commerciale; ciononostante il Tribunale aveva contraddittoriamente ritenuto utili tutti i dipendenti ai fini della verifica della stabilità dei rapporti di lavoro relativi a quella parte della Confesercenti che svolgeva attività imprenditoriale.
Lamenta poi la violazione dell’art. 4 della I. n. 108/1990, osservando che, mentre la non applicazione alle associazioni sindacali della norma che sottrae alla stabilità i rapporti di lavoro richiede la contemporanea presenza dello svolgimento di un’attività imprenditoriale e di un’attività avente scopo di lucro, nella specie è stato accertato dal Tribunale della Spezia che era assente lo scopo di lucro anche nel momento in cui la Confesercenti prestava i propri servizi agli associati.
Tutti detti rilievi sono infondati o non concludenti.
Riguardo a quello riportata sub a), è sufficiente richiamare quanto rilevato a proposito del primo motivo.
Il rilievo sub b) non evidenzia alcuna contraddittorietà. Infatti, l’affermazione dello svolgimento nella specie di un’attività economica organizzata, impostata secondo il criterio della copertura, mediante i corrispettivi chiesti ai clienti, dei costi relativi, – in riferimento dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile un’attività imprenditoriale anche in mancanza del fine di lucro, se essa è caratterizzata dall’economicità, in quanto ispirata al criterio della copertura dei costi con le entrate – è evidentemente del tutto coerente con il rilievo circa l’entità notevole del giro d’affari, che conferma l’esistenza di un’attività economica organizzata e svolta professionalmente.
Né la ricorrente ha censurato l’adesione da parte del giudice di merito al principio, peraltro ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurazione di un’attività imprenditoriale, è sufficiente l’economicità della gestione, mentre non è necessario il fine di lucro.
Quanto alle osservazioni sub c) deve rilevarsi che in realtà il Tribunale, con un giudizio di fatto fornito di una motivazione adeguata e sostanzialmente coerente, e come tale insindacabile in questa sede, ha accertato che l’affiliazione dei vari commercianti alla Confesercenti non attribuiva loro il diritto alla prestazione di tutti quei servizi di assistenza contabile, fiscale e amministrativa in relazione ai quali l’attività dei vari datori di lavoro dell’attuale ricorrente doveva essere qualificata come imprenditoriale, ma costituiva solo un presupposto, una precondizione, per poter accedere, a pagamento, ai singoli servizi, offerti sulla base di una gestione impostata secondo i criteri dell’economicità e in sostanziale concorrenza con altri operatori del mercato. E’ in questo quadro che il Tribunale ha considerato sostanzialmente come delle controparti di un rapporto commerciale, e quindi come terzi, anche gli affiliati alla Confesercenti.
A proposito della problematica riguardante l’accertamento del numero dei dipendenti, esposta sub d), va considerato che l’obiezione relativa al computo cumulativo dei vari dipendenti potrebbe ritenersi fondata solo qualora fosse risultata l’esistenza di una rilevante autonomia, sia sul piano organizzativo generale che della utilizzazione del personale, del ramo avente ad oggetto l’attività economico – imprenditoriale dei servizi resi alle imprese e del ramo avente ad oggetto l’attività associativa e sindacale. Il Tribunale ha evidentemente ritenuto, implicitamente, che non fosse emersa l’esistenza di una tale distinzione presso i soggetti succedutisi quali datori di lavoro della ricorrente, e ha più volte fatto riferimento, invece, al passaggio, senza sostanziali mutamenti, di persone, luoghi e mezzi dall’uno all’altro datore di lavoro, con finale assunzione del medesimo personale anche da parte della società costituita nel 1995 per la separata gestione dei servizi alle imprese.
In ogni caso, lo stesso giudice ha inequivocabilmente presupposto l’unitarietà del soggetto nel momento in cui ha osservato che “un’organizzazione di ispirazione sindacale può godere dei benefici della normativa sulle strutture di tendenza solo fino a che non assuma i caratteri dell’impresa sopra delineati”, poiché in tal caso “la natura sindacale dell’ente cede il passo al regime tipico di disciplina comune, sotto il profilo lavoristico dell’attività di impresa”.
La ricorrente in effetti non ha direttamente censurato questa impostazione unitaria e comunque neanche in questa sede ha dedotto l’esistenza di una separazione sul piano organizzativo delle due attività (rimanendo apodittica e non logicamente giustificata anche la tesi della necessaria esistenza di dipendenti addetti esclusivamente all’attività sindacale), né ha indicato quali elementi di prova, trascurati dal giudice di merito, avrebbero evidenziato una simile separatezza, sicché, a ben vedere, la censura relativa alle modalità di computo dei dipendenti risulta sfocata, in quanto non diretta contro statuizioni che avevano carattere assorbente.
Circa il giudizio di prevalenza dell’attività imprenditoriale formulato dal giudice di merito deve osservarsi che lo stesso non è stato direttamente censurato, essendosi la ricorrente limitata a sostenere, nel quadro della tesi dello svolgimento da parte della Confesercenti anche di attività sindacale, che tutti i testi avrebbero riferito circa lo svolgimento “anche e soprattutto” di tale attività da parte di detta organizzazione. Tale osservazione non è adeguata in sede di legittimità, poiché questa Corte non può procedere ad una rivisitazione del materiale istruttorio ai fini della formulazione di un nuovo giudizio di fatto, ma può solo dare rilievo, quale vizio di motivazione, alla mancata considerazione da parte del giudice di merito di elementi di prova aventi rilievo decisivo, e a tal fine il ricorrente deve indicare in maniera specifica il concreto contenuto delle risultanze probatorie della cui pretermissione si duole (cfr. Cass., Sez. un., n. 1988/1998; Cass. n. 8383/1999, n. 497/2000, n. 15112/2000, Cass. n. 3737/2001).
L’ultima censura sviluppata dalla ricorrente coinvolge l’interpretazione dell’art. 4 della legge n. 108/1990, nella parte in cui esclude dall’applicazione dell’art. 18 1. n. 300/1970 i “datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.
Questo collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui ai fini in esame il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e ai criteri di economicità della gestione, a prescindere dalla esistenza di un vero e proprio fine lucrativo (cfr. Cass. 11 luglio 2001 n. 9396 e 20 dicembre 2002 n. 18218). E, in effetti, la natura e l’ampiezza di taluni dei settori previsti dalla norma in esame, come quelli inerenti alle attività culturali o di istruzione, nonché il frequente esercizio di tali attività da parte di organizzazioni varie non aventi statutariamente fini di lucro (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.), rendono evidente l’inammissibilità del riferimento ad una nozione più restrittiva di imprenditore, che presupponga l’accertamento dell’esistenza di un fine di lucro e attribuisca rilevanza determinante nei confronti dei terzi alla qualificazione formale e statutaria del soggetto datore di lavoro.
E’ invece senza dubbio più logica l’interpretazione secondo cui quelle prese in considerazione dal legislatore sono le attività le cui modalità organizzative, di sostegno economico e di rapporto con gli eventuali destinatari delle iniziative sono assimilabili a quelle tipiche delle attività in senso proprio politiche, sindacali, di religione o di culto. In tale quadro, l’inciso “senza fini di lucro” rappresenta un’ulteriore conferma dell’intento del legislatore di delimitare in senso rigoroso la portata dell’eccezione prevista. Del resto, non può escludersi la utilità di detto inciso a fronte di particolari situazioni, in cui il fine di lucro sia dimostrato ma possano esservi dubbi circa la sussistenza di un’attività imprenditoriale.
Sulla base di questa opzione interpretativa, risulta confermato il rilievo determinante dell’accertamento compiuto dal giudice di merito circa il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dai datori di lavoro dell’attuale ricorrente, senza che, invece, la sentenza impugnata possa ritenersi censurabile, per violazione di legge, per il solo motivo che la prestazione di servizi, peraltro avvenuta secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, come accertato dal giudice di merito, sia stata resa solo nei confronti di imprese associate al soggetto, avente una connotazione sindacale, che tale servizi erogava, oppure ad un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore era collegato. Infatti non appare condivisibile la tesi, pur accolta in un precedente di questa Corte (Cass. 6 novembre 2001 n. 13721), secondo cui il fatto che il servizio sia reso esclusivamente agli iscritti sia sufficiente ai fini della qualificazione dello stesso, anche se caratterizzato da forme e modalità imprenditoriali, come prestazione di assistenza ricollegabile al vincolo e fine associativo (peraltro, circa la non qualificabilità della vera e propria attività sindacale come prestazione di servizi agli associati, cfr. Cass. 2 agosto 2002 n. 11622). Un tale tipo di valutazione appare in contrasto con la natura effettiva degli specifici rapporti e della relativa attività organizzata e fonte di ingiustificate elusioni delle norme disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti. Del resto la fondatezza di queste ultime considerazioni appare confermata dalla vicenda oggetto del presente giudizio, caratterizzata dal fatto che nel corso del tempo la stessa attività e analoghe strutture organizzative sono state gestite in certi periodi da organizzazioni sindacali e altre volte da società o altre organizzazioni alla stessa correlate.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.