Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Ottobre 2016

Sentenza 04 ottobre 2016, n.19811

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 luglio – 4 ottobre 2016, n. 19811:  "Delibazione delle sentenza di nullità del matrimonio concordatario: tardiva l'eccezione relativa alla prolungata convivenza dei coniugi proposta nella comparsa di risposta depositata in prima udienza".

Presidente Di Palma – Relatore De Marzo

Svolgimento del processo

1. Con sentenza depositata il 16 aprile 2015 la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la domanda con la quale G. S. aveva chiesto il riconoscimento dell'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra il primo e A.B..

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la B. avesse tempestivamente eccepito nella comparsa di risposta la prolungata convivenza con il marito, successiva alla celebrazione delle nozze.
3. Avverso tale sentenza, lo S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la B. che propone, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, al quale resiste lo S.. È stata depositata memoria nell'interesse della B..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, comma secondo, e 343, comma primo, cod. proc. civ., rilevando che la convenuta si era costituita solo all'udienza del 18 dicembre 2014, depositando la comparsa di risposta contenente l'eccezione che era stata accolta dalla Corte territoriale.

La doglíanza è fondata.

Secondo il condiviso orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Ciò posto e tenuto conto dell'applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul rito ordinario di cognizione (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363), appare evidente che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dell'art. 166 cod. proc. civ. , deve ritenersi tardiva.

2. Con il secondo motivo dei medesimo ricorso si lamenta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale valorizzato la convivenza successiva alla celebrazione dei matrimonio concordatario, nonostante l'assenza di un'eccezione tempestivamente proposta dalla parte interessata. Sulla scorta di tale rilievo, il ricorrente principale chiede che la causa venga decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la fondatezza anche del secondo, dipendente motivo.
Tuttavia, una decisione nel merito non è consentita in quanto la delibazione della pretesa dello S. richiede accertamenti in fatto preclusi a questa Corte.

3. L'accoglimento dei ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale condizionato.

4. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., in relazione all'art. 163, comma terzo, n. 3, del medesimo codice, rilevando che la Corte territoriale non si era pronunciata sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza sulla cosa oggetto della domanda.

La censura è inammissibile.

AI riguardo, va premesso che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 28 marzo 2014, n. 7406).

Va, peraltro, precisato che quando coi ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità dei procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. 17 gennaio 2014, n. 896), laddove, nel caso di specie, la ricorrente incidentale non riproduce le premesse e le conclusioni dell'atto di citazione, limitandosi ad una sintesi delle stesse. 5. Con il secondo motivo del medesimo ricorso, sì denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ., sia con riguardo alla già lamentata indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sia con riferimento alla mancata produzione, nel giudizio dinanzi alla Corte territoriale, di una copia tradotta in italiano della sentenza rotale del 17 febbraio 2012. Mentre il primo rilievo è inammissibile per le ragioni indicate supra sub 4, il secondo è infondato, alla luce del condiviso orientamento espresso da Cass. 15 settembre 2009, n. 19808.
6. In conseguenza, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, con rinvio, in relazione al disposto accoglimento, dinanzi alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione Dispone che, in caso di diffusione dei presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d_P.R, n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dei comma 1-bis dello stesso art. 13.