Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Aprile 2010

Sentenza 06 aprile 2010, n.1911

Consiglio di Stato. Sentenza 6 aprile 2010, n. 1911: "Visita pastorale dell'Ordinario diocesano a comunità scolastiche".

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 898 del 2008, proposto da:
Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – Uaar in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Mole' e Giuseppe Pericu, con domicilio eletto il primo in Roma, via della Farnesina, 272;

contro

Ministero della pubblica istruzione in persona del ministreo in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M. A., rappresentato e difeso dagli avv. Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del TAR VENETO – VENEZIA Sezione II n. 3635/2007, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE VISITA PASTORALE ORDINARIO DIOCESANO A COMUNITA' SCOLASTICHE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della pubblica istruzione e di M. A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avv. Emanuela Quici per delega dell'avv. Molè, l'avvocato dello Stato Biagini e l'avv. Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti-UAAR ha chiesto l’annullamento della deliberazione del consiglio dell’istituto comprensivo di scuola d’infanzia primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon in data 25 maggio 2007, con la quale viene autorizzata la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle comunità scolastiche.

Il Tar del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, che non ha dimostrato l’esistenza, nell’ambito del plesso scolastico nel quale si esaurisce l’effetto del provvedimento impugnato di un soggetto concretamente leso dalla censurata visita pastorale.

Tale decisione è meritevole di censura: l’associazione ricorrente, qualificata associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000 ed iscritta al relativo registro in forza di decreto ministeriale, ha infatti la capacità, ai sensi dell’art. 27 della legge citata, di promuovere azioni giurisdizionali a tutela dell’interesse dell’associazione, e quindi di “ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità” generali perseguite dall’associazione. Poiché scopo dell’associazione, ente esponenziale di interessi collettivi acefali, è la tutela dei non credenti a subire alcun tipo di discriminazione, nessun rilievo, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tar, ha la circostanza della mancata emersione di un soggetto che sia concretamente leso dal provvedimento impugnato, nell’ambito territoriale nel quale il provvedimento stesso è destinato ad avere effetto.

Il ricorso di primo grado è, in definitiva, ammissibile. Esso è, peraltro, da respingere.

Nell’autorizzazione concessa dal consiglio d’istituto all’Ordinario diocesano, oggetto del ricorso, non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che, indipendentemente dalla qualificazione contenuta nel codex iuris canonici, sottolineata dai ricorrenti e che ha invece valore limitato all’ordinamento al quale si riferisce, la visita programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale.

In conclusione, diversamente da quanto deciso dal giudice di primo grado, il ricorso di primo grado deve essere respinto, ma le spese del doppio grado del giudizio devono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2010