Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Novembre 2006

Sentenza 07 marzo 2006, n.872

TAR Toscana. Sentenza 9 marzo 2006, n. 872: “Istituti di vita consacrata e permesso di soggiorno per motivi di studio”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA – I^ SEZIONE

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2006.

Visto il ricorso n. 172/06 proposto da D. A. K. rappresentato e difeso da MUGHINI LUIGI, con domicilio eletto in FIRENZE, PIAZZA INDIPENDENZA, 10 presso MUGHINI LUIGI

contro

QUESTURA DI FIRENZE, MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio eletto in FIRENZE, VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;

per l’annullamento del Provvedimento del Questore di Firenze del 10 novembre 2005, Prot. 2000/2005, notificato in data 18 novembre 2005, con il quale viene rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, nonchè ogni altro atto, anche di estremi sconosciuti, strettamento collegato;

Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 21 febbraio 2006, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti L.Mughini e U.Casali (avv. Stato);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato che la ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
Considerato che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla diversità fra il corso che la ricorrente intende frequentare (presso l’Istituto professionale tecnico “Elsa Morante”) e il corso per il quale era stato rilasciato il visto dalle autorità consolari italiane ad Accra (“motivi di studio religioso” presso l’Istituto Domenicano di S.Caterina);
Considerato che in realtà il visto risulta rilasciato genericamente per motivi di studio e che nella relativa istanza 8 luglio 2003 della Superiora del predetto Istituto si richiede “il visto d’ingresso per studi Religiosa”, da cui si ricava che (sia per la maiuscola sia per la lettera finale) la parola “Religiosa” designa non l’oggetto degli studi, ma lo status della persona destinataria del visto;
Considerato che ciò è confermato dalla successiva dichiarazione 7 agosto 2003 della medesima Superiora, la quale, nell’assumere la responsabilità per il mantenimento, precisa che “la giovane togolese D. A. K. (M.-S.) fa parte della nostra congregazione”;
Ritenuto che il ricorso sia fondato per tale assorbente ragione e che le spese di difesa della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, debbano essere poste a carico dell’Amministrazione;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato; condanna l’Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio, che liquida, in euro 209 per diritti ed euro 640 per onorari, oltre IVA e CPA con distrazione a favore dell’avv. Mughini. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze il 21 febbraio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

Giovanni Vacirca Presidente, est.
Saverio Romano Consigliere
Bernardo Massari Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.