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    Sentenza 07 ottobre 2008

    Delibabilità della pronuncia di nullità del matrimonio concordatario per condizione de futuro

    Data: 07 ottobre 2008
    Autore:
    Corte d'Appello
    Argomento:
    Delibazione
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Consenso, Ordine pubblico, Matrimonio concordatario, Riserva mentale, Delibazione, Simulazione, Condizione de futuro
    File PDF: 4891-sentenza-07-ottobre-2008.pdf
    La giurisprudenza suole ravvisare la contrarietà all’ordine pubblico italiano nei soli casi di pronuncia di nullità fondata sulla cd. riserva mentale, ossia sulla unilaterale esclusione da parte di uno dei coniugi, di taluno dei bona matrimonii (V. Cass. n. 2138/1996; n. 11951/1993; n. 4875/88; nn. 188 e 189 del 1991), salvo il consenso esplicito o implicito alla delibazione da parte dell’altro coniuge (Cass. n. 5548/1995) e salva l’ipotesi che la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Ne deriva che, nel caso in cui sia stata apposta una condizione al vincolo matrimoniale, viziante il consenso negoziale di uno dei coniugi, occorre anzitutto verificare, ai fini della delibazione, se essa sia rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, ovvero sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata comunque conosciuta o conoscibile da parte di questi. In ogni caso, comunque, nell'ipotesi in cui il coniuge, che ignorava il vizio del consenso dell'altro, proponga egli stesso la domanda di esecutorietà, allegando la simulazione unilaterale, va esclusa la ricorrenza di motivi di ordine pubblico, ostativi alla delibazione della relativa sentenza ecclesiastica, non potendo ricondursi nei rigorosi limiti dell'ordine pubblico anche la tutela della buona fede del coniuge che detta tutela respinga, invocandola anzi in senso contrario.

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