Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 luglio 2018, n.[2018] UKSC 46

La Corte Suprema britannica ha chiarito che, nel caso in cui i
familiari di un paziente in stato di incoscienza prolungata e i suoi
medici concordino sul fatto che sospendere la somministrazione di
idratazione e alimentazione artificiali che lo tengono in vita
corrisponda al suo "migliore interesse", nessuna norma,
né nazionale, né CEDU imponga l'obbligo di chiedere
una preventiva autorizzazione a un giudice.

Decreto generale 24 maggio 2018

La 71ª Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del
Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza, risalente al 1999. Il passaggio era
necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto
dell’autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi
enti e delle sue attività – al Regolamento
dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali,
che dal 25 maggio 2018 è applicato in tutti i Paesi membri.
L’aggiornamento votato, ottenuta la necessaria recognitio della
Santa Sede e promulgato dal Presidente della CEI, entra in vigore da
oggi, 25 maggio 2018.

Decreto di promulgazione

Recognitio
della Santa Sede
 

Sentenza 01 marzo 2012, n.3227

Il giudice civile ai fini della delibazione può dissentire dalla
valutazione dei fatti espressa dal tribunale ecclesiastico, ma ciò
può fare dando conto delle ragioni del diverso convincimento da
conseguire sulla scorta degli elementi istruttori posti in evidenza
nella sentenza oggetto del riconoscimento statale, incorrendo
altrimenti in un palese vizio motivazionale.

Sentenza 02 dicembre 2011, n.577

Per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici occorre a fare applicazione dell’art. 8 dell’Accordo,
con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense. Accordo firmato a Roma tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede, e fatto oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. n.
121/1985. Non si applicano infatti gli artt. 64 e segg. della
successiva l. n. 218/95 (contenente la riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), atteso che l’art. 2 di questa legge
fa salva l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia, fra le quali rientra certamente l’Accordo di cui sopra
(Cass. 03/17595). Per l’efficacia della sentenza ecclesiastica rimane
perciò necessaria, su domanda delle parti o di una di esse,
un’apposita sentenza della Corte d’appello competente, senza
possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione
degli artt. 64 e segg. della l. n. 218/05.

Autorizzazione 24 giugno 2011, n.2

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione 24 giugno 2011, n. 2: "Autorizzazione n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011) Registro dei provvedimenti n. 252 del 24 giugno 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE […]

Autorizzazione 24 giugno 2011

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione 24 giugno 2011: "Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici". Registro dei provvedimenti n. 258 del 24 giugno 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011) In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. […]

Sentenza 04 maggio 2010, n.10734

Ai fini della trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l’Accordo
di Villa Madama esige – all’art. 8, comma 6 – il consenso attuale del
coniuge non richiedente, distinguendo così tra la volontà di
celebrare il matrimonio e quella volta alla trascrizione dello
stesso. Deve pertanto escludersi l’ammissibilità della trascrizione
tardiva, quando la relativa richiesta sia stata presentata
all’ufficiale dello stato civile successivamente alla morte di uno dei
coniugi, in quanto la suddetta volontà del de cuius deve essere
attuale e non può venire presunta.

Sentenza 26 marzo 2010, n.7253

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso, le
situazioni di vizio psichico – assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti incapacità del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio – non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art.
120 c.c. In questo senso, è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale
contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela
dell’affidamento della controparte, poichè mentre in tema di
contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà
rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è
ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.

Sentenza 15 settembre 2009, n.19808

In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per difetto
del consenso, la situazione di vizio psichico da parte di uno dei
coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome
comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i
doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso,
non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità
contemplata dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei
principi fondamentali dell’ordinamento italiano.