Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Ottobre 2018

Sentenza 11 settembre 2018, n.40301/18

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 14 settembre 2016, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Torino, in data 26 febbraio 2016, aveva condannato I.M. alla pena di 5 anni di reclusione (con relative pene accessorie), in quanto ritenuto colpevole di tre fattispecie criminose, ovvero quella di cui agli art. 609 bis cod. pen. (episodi di violenza sessuale in danno dei minori R.R. , classe (…), capo 1, H.A. , classe (…), capo 2 e L.V.S. , classe (…), capo 6), quella di cui all’art. 600 bis (per aver avuto rapporti consenzienti di meretricio con i minori E.A.A. ed E.A. , capi 3 e 4) e infine quella ex art. 609 undecies (per l’adescamento dei minori M.M. , capo 7 e K.O. , capo 8).
I. veniva altresì condannato a risarcire i danni cagionati alle parti civili R. e H. , da liquidare in sede civile. Le otto contestazioni elevate a carico di I. si riferivano in particolare a condotte poste in essere dal (omissis) all’(omissis) dall’imputato, parroco in (…) e direttore della Scuola Salesiana (…), avente sede all’interno dell’oratorio (omissis) della medesima città, nonché preparatore atletico nelle strutture sportive ivi operanti.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, I.M. , tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con cui lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1 e 5 della rubrica, il travisamento del fatto e la mancanza di motivazione, anche in relazione all’applicazione dell’attenuante della minore gravità in ordine al capo 6. In particolare, il ricorrente, nel premettere che in ordine agli episodi di prostituzione minorile di cui ai capi 3 e 4 della rubrica non vi è contestazione, si duole invece della qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1 (in cui è stato assorbito il capo 2), 5 e 6, osservando che le condotte di cui ai capi 1 e 5 poste in essere nei confronti dei ragazzi dell’oratorio, andavano inquadrate nella fattispecie di cui all’art. 609 quater cod. pen. e non in quella di violenza sessuale, avendo al riguardo la Corte di appello frainteso il concetto, di "autorità" rilevante ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen., concetto che non potrebbe essere esteso alle potestà di tipo privatistico, secondo il richiamato orientamento di questa Corte (si richiama tra le altre la sentenza n. 2681 dell’11.10.2011).
Sul punto la difesa ha peraltro aggiunto che nella sentenza impugnata sono state equivocate le qualifiche soggettive dell’imputato, il quale non rivestiva alcun ruolo all’interno dell’istituto scolastico, essendo egli, quale parroco dell’oratorio parrocchiale, solo direttore della casa salesiana che ospitava tale istituto, e non anche preparatore atletico delle attività praticate nelle strutture scolastiche.
Quanto infine all’episodio contestato al capo 6, l’unico secondo la difesa a poter essere inquadrato nel perimetro dell’art. 609 bis cod. pen., viene lamentato il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità, che invece sarebbe stata applicabile in ragione dell’immediata desistenza dell’imputato a fronte della reazione della vittima, cioè il diciassettenne L.V.S. , trattandosi peraltro di una vicenda ai limiti della punibilità, essendo consistita in un furtivo palpeggiamento frenato dal rifiuto del minore.
 
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Iniziando la disamina dalla prima delle due questioni sollevate, ovvero la qualificazione giuridica delle condotte di violenza sessuale contestate ai capi 1 e 5 (sui fatti di prostituzione minorile di cui ai capi 3 e 4 e su quelli di adescamento di minori di cui ai capi 7 e 8 non c’è contestazione, come pure sulla configurabilità della fattispecie ex art. 609 bis cod. pen. rispetto alla condotta descritta al capo 6), occorre evidenziare che la differenza tra il reato di violenza sessuale e quello di atti sessuali con minorenne è stata oggetto di attenta riflessione da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 n. 19419 del 19.4.2012 Rv. 252768, Sez. 3 n. 49990 del 30.4.2014, Rv. 261594 e Sez. 3 n. 33042 dell’8.3.2016, Rv. 267453); si è al riguardo messo in evidenza che l’art. 609 bis cod. pen. sanziona al comma 1 la violenza sessuale mediante costrizione (attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità) e al comma 2 mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima oppure attraverso inganno con sostituzione di persona; l’art. 609 quater cod. pen. invece equipara quoad poenam il compimento di atti sessuali con minorenne (nelle diverse ipotesi indicate nella norma) al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis cod. pen.
Nella fattispecie di cui all’art. 609 bis cod. pen., in definitiva, manca il consenso della vittima per effetto della costrizione operata dall’agente attraverso la violenza, la minaccia o l’abuso di autorità, oppure il consenso è viziato per effetto dell’induzione operata dall’agente con abuso delle condizioni di inferiorità della vittima o con inganno; nel delitto di cui all’art. 609 quater cod. pen., invece, il legislatore presume invalido e dunque giuridicamente inesistente il consenso al compimento degli atti sessuali da parte dei minori infraquattordicennni in generale, e in particolare dei minori infrasedicenni rispetto ai rapporti sessuali con soggetti qualificati da una posizione di sovraordinazione, cioè quando l’agente sia l’ascendente, il genitori anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza.
Ora, rispetto alla nozione di abuso di autorità, che, insieme alla violenza e alla minaccia, è una delle forme di consumazione della violenza sessuale mediante costrizione prevista dal comma 1 dell’art. 609 bis cod. pen., vi è un ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale, essendo cioè controverso se l’espressione faccia riferimento soltanto a una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico (in questo senso Sez. 4 n. 6982 del 19.1.2012 Rv. 251955 e Sez. 3 n. 16107 del 24.3.2015, Rv. 263333), o se invece l’abuso di autorità indicato dalla norma in esame debba comprendere anche situazioni di supremazia di tipo privatistico (sul punto cfr. le già citate Sez. 3 n. 19419 del 19.4.2012 Rv. 252768, Sez. 3 n. 49990 del 30.4.2014, Rv. 261594 e Sez. 3 n. 33042 dell’8.3.2016, Rv. 267453).
Quest’ultimo orientamento, che peraltro trova adesione nella prevalente dottrina, appare invero preferibile, innanzitutto per una ragione storico-sistematica: l’art. 520 cod. pen. abrogato, infatti, prevedeva come figura autonoma di reato la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, sanzionando il comma 1 il pubblico ufficiale che si congiungeva carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui aveva la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che era a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente, mentre il comma 2 affermava che la stessa pena si applicava se il fatto era commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette; dunque la norma era chiara nel ritenere che la congiunzione con "abuso di autorità" non potesse che essere quella commessa da un pubblico ufficiale.
La legge n. 66 del 15 febbraio 1996, nell’abrogare il capo I del titolo 9 del codice penale, ha ricompreso nell’art. 609 bis cod. pen., comma 1, le ipotesi della violenza e minaccia (previste dall’abrogato art. 519 cod. pen.) e l’ipotesi dell’abuso di autorità (prevista dal precedente art. 520 cod. pen.); significativamente, però, con l’espressione "abuso di autorità" non ha fatto più alcun riferimento a una posizione di preminenza di natura pubblicistica o comunque derivante da pubbliche funzioni.
Tale mancato riferimento non può essere frutto di una mera "dimenticanza" normativa, dovendosi al contrario ritenere che il legislatore abbia inteso sanzionare qualsiasi soggetto che, dotato di autorità pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali; si è in tal modo voluto far rientrare nel perimetro della norma, per evitare che rimanessero aree di impunità, tutte quelle ipotesi in cui la vittima è costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà o perché il suo consenso è viziato.
Del resto, è stato correttamente rimarcato (Sez. 3 n. 19419 del 19.4.2012 Rv. 252768), l’espressione adoperata è la stessa utilizzata in relazione alle circostanze aggravanti comuni, posto che l’art. 61 n. 11 cod. pen. prevede che il reato è aggravato quando il fatto è commesso con "abuso di autorità" o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità, tutte situazioni caratterizzate dall’essere pertinenti a rapporti di diritto privato. La norma non fa dunque distinzione alcuna, riferendosi genericamente ad "autorità". 
E la giurisprudenza non ha mai mostrato incertezze nel fornire un’interpretazione ampia del dato normativo, riferito indistintamente ad autorità pubblica o privata che sia. Si è così affermato (Cass. Sez. 2 n. 45742 del 4.11.2003) che l’abuso di relazioni di autorità previsto come circostanza aggravante dall’art. 61 cod. pen., n. 11, riguarda principalmente l’autorità privata e presuppone l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato, anche perché, laddove il legislatore abbia inteso riferirsi a una posizione autoritativa di tipo pubblicistico, l’ha indicato espressamente, come ad esempio avvenuto con l’art. 608 cod. pen. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), che fa espresso riferimento al "pubblico ufficiale".
È vero che a diverse conclusioni erano pervenute in precedenza (sentenza n. 13 del 31.5.2000) le Sezioni Unite, le quali avevano affermato che, "in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art. 609 cod. pen., comma 1, presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico".
È altrettanto vero, tuttavia, che la questione era stata affrontata dalla sentenza sopra richiamata in modo del tutto marginale, poiché il contrasto giurisprudenziale devoluto alle Sezioni Unite riguardava il solo delitto di pornografia minorile di cui all’art. 600 ter cod. pen., mentre il motivo di ricorso del P.M. in ordine al diverso reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. riguardava la pretesa sussistenza dell’abuso di autorità anche quando l’agente abusi delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, deduzione ritenuta non pertinente e infondata, non potendosi confondere l’abuso delle condizioni di inferiorità con l’abuso di autorità. E in ogni caso la successiva evoluzione giurisprudenziale, a parte talune eccezioni, sembra ormai orientata nell’accogliere un’accezione non restrittiva del concetto di "abuso di autorità", estendendo cioè tale nozione non solo alle posizioni autoritative di tipo formale e pubblicistico, coincidenti sostanzialmente con la qualifica di pubblico ufficiale, ma a ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (in termini cfr. anche Sez. 3 n. 33049 del 17.5.2016, Rv. 267402).
Ciò posto, la Corte di appello, nel manifestare adesione a quest’ultimo indirizzo ermeneutico, ha correttamente rilevato che il ricorrente, per il suo ruolo di parroco, era percepito come un sicuro punto di riferimento dai giovani che frequentavano l’oratorio, a nulla rilevando che I. non rivestisse alcun ruolo formale all’interno dell’istituto scolastico ospitato dalla casa salesiana di cui era direttore, essendo sufficiente la sua veste di parroco a giustificare l’esistenza della sua posizione di supremazia rispetto ai minori che si relazionavano con lui in oratorio, fermo restando che a ciò l’imputato sommava una sua asserita competenza come preparatore atletico, che lo autorizzava a presentarsi come esperto di massaggi, espediente spesso utilizzato per praticare le molestie sessuali in danno dei minori.
La dinamica delle relazioni instauratesi tra il ricorrente e i giovani frequentatori del suo oratorio, alla luce delle emergenze probatorie analizzate nelle conformi decisioni di merito (e in assenza di contestazioni da parte dell’imputato della realtà fenomenica dei fatti), è risultata contraddistinta non da rapporti consensuali, ma dalla imposizione, in forma generalmente graduale, delle pulsioni sessuali del ricorrente, scaturita proprio dall’abuso della sua condizione soggettiva di supremazia collegata alla sua veste di parroco, per cui sotto tale profilo, ravvisandosi l’elemento della costrizione, deve ritenersi che correttamente la vicenda fattuale contestata ai capi 1 e 5 sia stata collocata nell’alveo della previsione di cui al 609 bis cod. pen. piuttosto che in quella ex art. 609 quater.
3. Passando infine alla seconda questione sollevata, ovvero il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis comma 3 cod. pen. con riferimento al reato contestato al capo 6, commesso in danno del minore L.V.S. , reato rispetto al quale la difesa non contesta la qualificazione giuridica del fatto come violenza sessuale, deve osservarsi che il diniego dell’ipotesi di minore gravità non appare censurabile, avendo la Corte di appello richiamato in tal senso non solo gli esiti psicofisici delle condotte, ma anche "il fatto che gli eventi si collocano in ambito parascolastico, e quindi un una situazione che avrebbe dovuto essere tutelante e formativa delle vittime", affermazione questa che, per quanto riferita in generale a tutte le imputazioni, vale però anche per quella cristallizzata al capo 6, che, sulla falsariga delle precedenti contestazioni, riflette un modus agendi fondato sul reiterato abuso del ruolo di guida spirituale.
La mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 609 bis ultimo comma cod. pen. risulta quindi coerente con la costante interpretazione di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196), secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto, il che è stato escluso nel caso di specie con argomenti tutt’altro che illogici.
Né peraltro va sottaciuto che òdel leale comportamento processuale dell’imputato, manifestatosi con una piena confessione degli addebiti, si è comunque tenuto conto in sede di trattamento sanzionatorio, essendo state concesse in favore di I. le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di I. deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile H.A. , che si liquidano, in favore dello Stato, nella somma di Euro 3.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile H.A. , che si liquidano, in favore dello Stato, nella complessiva somma di Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.