Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 settembre 2018, n.40301/18

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di
violenza sessuale con abuso di autorità commesso da un parroco
nei confronti di un minore. Pur non ricorendo una posizione
autoritativa di tipo formale e pubblicistico, infatti, il ricorrente,
per il suo ruolo di parroco, era percepito come un sicuro punto di
riferimento dai giovani che frequentavano l’oratorio, a nulla
rilevando che non rivestisse alcun ruolo formale all’interno
dell’istituto scolastico ospitato dalla casa salesiana di cui
era direttore. La sua veste di parroco era sufficiente a giustificare
l’esistenza della sua posizione di supremazia rispetto ai minori
che si relazionavano con lui in oratorio.

Sentenza 24 maggio 2018, n.12954

“In tema di separazione giudiziale dei coniugi, posto che
l’affido condiviso deve escludersi quando possa essere
pregiudizievole per l’interesse dei figli minori, deve disporsi
l’affido esclusivo del minore, nella specie di cinque anni
di età, al genitore in grado di assicurargli un modello
educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo
di socializzazione, e consentirgli l’acquisizione delle
certezze indispensabili per una crescita equilibrata, se
l’altro genitore, nella specie la madre, per avere
abbracciato
la religione dei testimoni di Geova, si presenta
destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello
educativo tale da renderne impossibile una corretta
socializzazione”.

Sentenza 14 gennaio 2016, n.34

La sentenza in commento del Tribunale di Como, 14 gennaio 2016 –
Est. A. Petronzi, affronta il delicato caso del risarcimento del danno
da violenza sessuale commessa da un Parroco nei confronti di un minore
(peraltro, affetto da lieve ritardo mentale), che frequentava le
attività pastorali della Parrocchia e rivestiva anche le
funzioni di chierichetto.
Gli attori (il minore e i suoi
genitori) avevano chiesto il risarcimento del danno da reato,
già accertato con sentenza passata in giudicato, non solo nei
confronti del Parroco, reo delle violenze sessuali, ma anche nei
confronti della Parrocchia e della relativa Diocesi.
Il giudice lariano, con approfondita e condivisibile
motivazione, ha ritenuto sussistere (oltre alla responsabilità
civile del reo, già accertata in sede penale) la
responsabilità diretta della Parrocchia e indiretta della
Diocesi.
La responsabilità diretta, ex art.
2043 c.c., della Parrocchia è fondata sul rapporto organico
sussistente tra il Parroco e l’ente-Parrochia, in ragione della
riferibilità all’ente del comportamento del Parroco, in
quanto la condotta illecita ha trovato occasione nell’esercizio
delle attività proprie della Parrocchia, allorché il
minore era affidato alla cura ed alla vigilanza del Parroco, ed anzi
sfruttando il suddetto contesto di minorata difesa non solo della
vittima, ma anche e soprattutto della famiglia, evidentemente
fiduciosa di affidare il figlio ad un contesto di assoluta
protezione.
Mentre, la responsabilità
indiretta della Diocesi per fatto altrui, ex art. 2049 c.c., è
fondata sul potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto
canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi
(rapporto di preposizione) e sulla circostanza che le funzioni del
Parroco hanno agevolato la commissione del fatto illecito (nesso di
occasionalità necessaria).
Altro aspetto di
rilievo, risolto dalla annotata sentenza, concerne il profilo della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli
obbligati in solido. Parrocchia e Diocesi, infatti, avevano eccepito
la prescrizione nei loro confronti della domanda di risarcimento del
danno, se obbligati in solido, rispetto ai fatti-reato accaduti tra
l’agosto 2003 e l’ottobre 2004.
Il
giudice lariano, premesso che il più lungo termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da
fatto-reato, ex art. 2947, comma 3, c.c., si riferisce alla sola
obbligazione principale, collegata al reato, e non anche alle
obbligazioni solidali, ha rilevato che gli effetti interruttivi della
costituzione di parte civile nel processo penale, ex artt. 2943 e 2945
c.c., si sono estesi, a norma dell’art. 1310 c.c., anche nei
confronti dei condebitori solidali, ancorché non abbiano
partecipato al relativo giudizio penale, il cui giudicato si è
formato in data 22.05.2012, mentre l’atto di citazione è
stato notificato ai condebitori solidali in data 10.12.2013.

L’annotata sentenza è stata confermata da
App. Milano 20 marzo 2017 – Pres. est. W. Saresella.


(Fonte: www.altalex.com)

Sentenza 30 giugno 2016, n.13435

Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti
del possibile, con suoi genitori e di essere allevato nell'ambito
della propria famiglia, posto dall'art. 1 della l. n. 184 del
1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di
adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore
interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nel caso in
cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non
transitoria, le cure necessarie, con conseguente
configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono,
in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed
educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura. 

Decreto 29 ottobre 2014

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali
stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse
superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989),
ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al
riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra
genitori e figli, dall'art. 23 del Reg CE n 22012003 il quale
stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata
tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso in
questione  (minore nato all'estero da coppia omosessuale in
seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con
l'impianto di gameti da una donna all'altra) l'atto di
nascita può dunque essere trascritto in Italia, in quanto non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente
ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto
nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato
cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri
(rispettivamente, biologica e genetica).

Sentenza 19 giugno 2006, n.27613

La scelta di far frequentare la lezione di catechismo nello stesso
giorno fissato per l’incontro con il padre non costituisce violazione
del provvedimento adottato dal giudice in sede di separazione posto
che le decisioni dei parroci in materia di catechismo sono
insindacabili, stante la natura collettiva delle stesse e la
necessità di tener conto degli impegni scolastici dei ragazzi.

Legge regionale 14 dicembre 2004, n.34

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34: “Politiche regionali per i minori”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 51 del 17 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 1) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi e finalità) 1. La Regione adotta ogni azione idonea ad […]

Sentenza 18 giugno 2002, n.154

Tribunale costituzionale. Sentenza n. 154 del 18 luglio 2002. El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Presidente, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado […]

Varie marzo 2003

The British Medical Association The professional association for doctors March 2003 The law & ethics of male circumcision – guidance for doctors Aim of the guidelines One of the BMA’s roles is to issue guidance to doctors on ethical and medico-legal issues. Accordingly, this guidance addresses the queries medical practitioners raise with the BMA about […]

Convenzione 19 novembre 1996

Consiglio d’Europa. Convenzione per la tutela sui diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano in ordine alle applicazioni della biologia e della medicina, 19 novembre 1996. Capitolo I – Disposizioni generali 1. – (Finalità e obiettivo). – Le Parti aderenti alla presente Convenzione tuteleranno la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani e garantiranno […]