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    Sentenza 12 giugno 2014, n.56030/07

    Grand Chamber. Case of Fernandez Martinez v. Spain

    Data: 12 giugno 2014
    Autore:
    Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
    Argomento:
    Libertà religiosa, Chiesa cattolica, Insegnanti di religione
    Dossier:
    Chiesa cattolica
    Parole chiave:
    Matrimonio, Scuola, Figli, Celibato, Insegnanti di religione, Presbitero, Movement for Optional Celibacy of Priests
    File PDF: 6356-sentenza-12-giugno-2014-n-56030-07.pdf
    In OLIR.it: Press Release issued by the Registrar of the Court


    Con la presente sentenza, la Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, confermando una decisione della III Sezione, ha ritenuto che la Spagna non abbia violato l’art. 8 CEDU nel negare il rinnovo del contratto annuale di insegnamento della religione cattolica in una scuola statale, affidato ad un sacerdote che, perso lo stato clericale e dispensato dal celibato, aveva contratto matrimonio civile ed avuto cinque figli e che aveva pubblicamente aderito e sostenuto il Movimento Pro-Celibato Opcional.
    Nel giudizio di bilanciamento tra il rispetto della vita privata e familiare del ricorrente di cui all’art. 8 CEDU e la tutela della libertà religiosa della Chiesa cattolica, ex art. 9 CEDU, la Corte ha ritenuto legittima la limitazione della prima, a favore della seconda, avendo verificato il ricorrere dei tre presupposti che consentono tale limitazione: la previsione di legge, la necessità di essa in una società democratica e la proporzionalità.
    In particolare, con riferimento alla previsione di legge, ha rilevato come la disciplina dell’insegnamento della religione cattolica sia regolato dal Concordato ed il mancato rinnovo del contratto di insegnamento fosse ben prevedibile dal ricorrente quale conseguenza della sua condotta.
    Quanto, invece, alla limitazione della vita privata e familiare del ricorrente come necessaria in una società democratica, i Giudici di Strasburgo hanno tra l’altro affermato che, «per rimanere credibile, una religione deve essere insegnata da una persona la cui condotta di vita e le cui dichiarazioni pubbliche non siano apertamente in contrasto con la religione in questione, specialmente quando si suppone che la religione regoli la vita privata e le credenze personali dei suoi seguaci». Hanno, dunque, ritenuto che la protezione da parte dello Stato dell’autonomia della confessione religiosa importi anche la tutela di tale dovere di fedeltà.
    Per ciò che concerne, infine, la proporzionalità della sanzione, la Corte ha preliminarmente rilevato come il ricorrente si era posto volontariamente in una situazione incompatibile col magistero della Chiesa, ed ha ritenuto che nel caso di specie non vi potesse essere una misura meno restrittiva del mancato rinnovo dell’insegnamento che potesse avere la stessa efficacia nel preservare la credibilità della Chiesa.

    « Deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n.X/1653 » Sentenza 19 maggio 2014, n.10956

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