Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Novembre 2012

Sentenza 14 febbraio 2012, n.880

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2002, n. 880: "Laicità dello Stato e finanziamenti pubblici in favore delle scuole private".            
           
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE      
                          (SEZIONE QUARTA)   
                       
ha pronunciato la seguente  
                                        
                              DECISIONE     
                         
sul ricorso iscritto al NRG 615897, proposto da Regione EmiliaRomagna in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giandomenico Falcon e Giulio Correale ed elettivamentedomiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Pisanelli n. 4;   
     
                               contro  
                             
il {Comitato Bolognese "Scuola e Costituzione"},   la    {Chiesa evangelica metodista di Bologna}, la {Chiesa cristiana avventista del 7° giorno di Bologna}, la {Comunità ebraica di Bologna}, ciascuno inpersona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati edifesi dagli avvocati Federico Sorrentino, Massimo Luciani, Maria Virgilio e Corrado Mauceri, elettivamente domiciliati presso i primidue in Roma, Lungotevere delle navi n. 30;      
                    
                         e nei confronti di   
                      
Comune di Bologna in persona del sindaco pro tempore, non costituito;
 
                         per l'annullamento
                         
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione seconda, n. 191 del 1 luglio 1997.            
     
Visto il ricorso in appello;                                        
visto l'atto di costituzione in giudizio del {Comitato Bolognese "Scuola e Costituzione"}, della {Chiesa evangelica metodista di Bologna}, della {Chiesa cristiana avventista del 7° giorno diBologna}, nonché della {Comunità ebraica di Bologna};                
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;                                                             
visti gli atti tutti della causa;                                   
data per letta alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Falcon, Correale e Luciani;                                                            

ritenuto e considerato quanto segue:     
                        
FATTO

Con ricorso notificato il 6 giugno 1997, la Regione Emilia Romagna proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna, sezione seconda, n. 191 del 1 luglio 1997.
Si costituivano gli intimati deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Con decisione interlocutoria n. 1556 del 16 marzo 2001 veniva disposta acquisizione documentale.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 15 gennaio 2002.
 
DIRITTO

1. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti oltre specificati.
2. L'impugnata sentenza:
I) ha riunito i due ricorsi di primo grado (nrg. 37295 e 23996), proposti avverso: a) la deliberazione n. 452 del 5 dicembre 1994 del consiglio comunale di Bologna ed ogni atto presupposto ivi compresa la risoluzione del 5 ottobre 1994 del consiglio regionale dell'Emilia Romagna; b) la deliberazione del consiglio regionale n. 97 del 28 settembre 1995, recante l'approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ai comuni, per l'anno 1995, per l'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole di infanzia private senza fini di lucro, ex lege regionale 24 aprile 1995 n. 52; c) la circolare applicativa dell'Assessore regionale agli affari sociali e familiari n. prot. 20783 del 17 agosto 1995;
II) ha dichiarato inammissibili le censure proposte avverso la deliberazione del consiglio comunale n. 452 del 1994, per omessa notificazione al controinteressato F.I.S.M., Federazione italiana scuole materne (tale capo di sentenza non essendo stato impugnato è coperto dalla forza del giudicato interno);
III) ha disatteso le eccezioni sollevate dalla difesa regionale di carenza di interesse ad agire per mancanza di lesività della deliberazione regionale n. 97 del 1995 cit.
IV) ha dichiarato inammissibili per omessa integrazione del contraddittorio la seconda e la terza censura articolate avverso la più volte menzionata deliberazione regionale, nella parte in cui rinvia al protocollo di intesa con la F.I.S.M.;
V) ha accolto la prima censura, rivolta contro la deliberazione regionale n. 97 del 1995, ravvisandone il contrasto con l'art. 5, l.r. n. 52 del 1995.
VI) ha esaminato il quarto e quinto motivo di ricorso, (ngr. 239/1996) sollevando due volte questioni di costituzionalità sulle norme di legge regionale che prevedono la possibilità di erogare finanziamenti alle scuole private (la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni per carenza del potere decisorio del giudice a quo, cfr. ordinanze, 5 novembre 2001, n. 346; 17 marzo 1998, n. 67).
3. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, sollevata dalla difesa degli intimati nella memoria conclusionale del 4 ottobre 2000 (pagina 5).
L'eccezione è infondata.
Anche se l'erogazione dei contributi in contestazione si riferisce all'anno scolastico 1995, l'amministrazione ha interesse a che si riconosca la legittimità del proprio operato onde evitare, da un lato il recupero delle somme indebitamente erogate ed il connesso contenzioso, dall'altro di dover mutare, per il futuro, i propri indirizzi di politica legislativa.
4. Con il primo motivo di appello la Regione reitera l'eccezione di carenza di interesse ad agire nel presupposto della mancanza di lesività del provvedimento impugnato in quanto atto meramente preliminare ed a contenuto generale.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo deve sottolinearsi che l'atto in questione non si rivolge ad una platea di soggetti non determinabili, ma, al contrario, è destinato a produrre effetti favorevoli in capo a ben individuabili gestori privati di scuole materne.
Il contenuto delle sue clausole, inoltre, è così puntuale da esaurire la discrezionalità dell'amministrazione in parte qua (si veda la conforme pedissequa circolare dell'Assessorato affari sociali del 17 agosto 1995 – pagina 3 – meramente riproduttiva, sul punto controverso, della deliberazione consiliare n. 97 del 1995 cit.).
La lesione della sfera giuridica degli originari ricorrenti – a cagione della peculiarità della loro posizione nell'ordinamento giuridico e degli interessi di cui sono portatori, come si dirà meglio in prosieguo – è cagionata in via immediata e diretta anche dalla astratta previsione di criteri così specifici che consentano l'erogazione di contributi a scuole private.
5. Con il secondo motivo di gravame si contesta l'ammissibilità del ricorso di primo grado per totale difetto di legittimazione ed interesse ad agire.
Il rilievo critico della sentenza si fonda sulle seguenti circostanze: i ricorrenti non sono destinatari del provvedimento; non assumono di svolgere attività nel settore dell'istruzione; non sono gestori di scuole private; al più sarebbero titolari di un interesse al ricorso di ordine civico o politico, comunque privo di concretezza e personalità.
L'assunto è condivisibile nei limiti meglio specificati.
La peculiare collocazione delle confessioni religiose nell'ordito costituzionale in rapporto allo Stato ed alla chiesa cattolica (cfr. art. 7 e 8 Cost.), unitamente agli obbiettivi di tutela del principio di laicità dello Stato da sempre perseguiti, differenziano e qualificano la posizione soggettiva degli originari ricorrenti rispetto al quivis de populo; ciò si verifica in particolare per le articolazioni territoriali delle confessioni religiose – tutte firmatarie di intese con lo Stato italiano – nonché del {comitato bolognese "Scuola e Costituzione"}, il cui statuto contempla espressamente lo scopo di vigilare e cooperare con la regione e gli enti locali per tutelare la laicità delle istituzioni ed assicurare il rispetto del divieto di finanziare le scuole private sancito dall'art. 33, comma 3, Cost. (non è contestata, inoltre, l'attività in concreto svolta con la raccolta di firme – circa 60.000 – per l'abrogazione della normativa regionale che consente il finanziamento di scuole private, che testimonia del radicamento sul territorio, cfr. pagina 3 della memoria conclusionale degli appellati).
Del resto l'importanza del valore della laicità dello Stato – non a caso annoverato fra i principi supremi costituzionali dalla giurisprudenza costante (cfr. Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2000, {Montagnana}; Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329; Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 334; 5 maggio 1995, n. 149), in connessione con il divieto di finanziamenti alle scuole private, si coglie anche sul piano comunitario dall'insieme di disposizioni che tutelano la libertà di coscienza, di opinione e di religione nell'ottica del più ampio pluralismo culturale da realizzarsi individualmente o per il tramite delle confessioni religiose (cfr. art. 10, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 147 Trattato CE; dichiarazione n. 11 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa di Torino del 1996).
È evidente che l'interesse principale dei ricorrenti è quello di paralizzare ab imis la possibilità di finanziamento alle scuole private.
Nel caso di specie, però, la censura accolta dal primo giudice si risolve in una inammissibile contestazione delle concrete modalità di riparto di fondi rispetto ai quali, in ogni caso, gli appellati si trovano in una situazione di indifferenza non subendo una lesione attuale e concreta.
Rispetto a tali modalità di erogazione dei finanziamenti il rispetto delle regole legali che presidiano la concessione di contributi, riducendone l'importo secundum legem, appare questione che interessa la generalità dei cittadini e non specificamente le confessioni religiose ed il comitato cittadino. Da qui la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso.
6. Rimane impregiudicato l'ulteriore corso del giudizio di primo grado avuto riguardo al quarto e quinto motivo di ricorso originario.
7. Alla stregua delle su esposte considerazioni l'appello deve essere accolto.
Giusti motivi consentono al collegio di compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
 
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta): – accoglie l'appello proposto, e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
– dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2002, con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta – Presidente –
Costantino Salvatore – Consigliere –
Dedi Rulli – Consigliere –
Aldo Scola – Consigliere –
Vito Poli – Rel. Estensore- Consigliere –

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 FEB. 2002.