Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Settembre 2005

Sentenza 14 giugno 2005

Tribunale Penale di Padova. Sentenza 14 giugno 2005: “Condanna per il reato di vilipendio commesso nel corso di trasmissione televisiva”.

TRIBUNALE DI PADOVA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

(Omissis)

Il Giudice Dott. Gianluca Bordon
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2005
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di Smith Adel – imputato dei reati p. e p.dagli artt. 81 cpv, 403, 404 in relazione all’art. 406 C.P., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubb1icamente, nel corso della trasmissione televisiva andata in onda il 4.01.03 in diretta dall’emittente privata “Serenissima Televisione” di Rubano – offendeva la religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa e di un ministro del culto cattolico affermando, fra le altre, che la “chiesa cattolica è un’associazione a delinquere” indicando il Papa come “… un signore extracomunitario che capeggia la chiesa” e come “un abile doppiogiochista”- nonchè offendeva la religione cattolica mediante vilipendio di cose che formano oggetto di culto o sono comunque consacrate al culto qualificando il crocifisso come un “cadaverino e cadavere in miniatura”. In Rubano, il 4 gennaio 2003.

CONCLUSIONI

Con l’intervento del P.M. dott.ssa Elisabetta Labate, Sost. Proc. e dell’Avv. Nico1i;

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. ha chiesto la condanna del1’ imputato, reato continuato, a mesi 9 di reclusione;

La difesa ha chiesto l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, eventualmente uti1izzando l’art. 55 c.p.

MOTIVAZIONE

1. I delitti contestati sono quelli di offesa alla religione mediante vilipendio di persone (art 403 c.p.), e di cose che formino oggetto di culto (art. 404 c.p.).
La trattazione del processo è stata differita in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse su1l’art. 403 c.p, dichiarato con la sentenza 18 apri1e 2005, n.168 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede anche per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena diminuita stabilita dall’art. 406 c.p.. La sentenza segue ad un’analoga pronuncia di alcuni anni precedenti relativa alla pena prevista dall’art. 404 c.p. (Corte Cost. 10 novembre 1997, n. 329).
Le frasi incriminate attribuite ad Adel Smith sono:
– “la chiesa cattolica è un’associazione a delinquere e il Papa “”un signore extracomunitario che capeggia la chiesa”, un “abile doppiogiochista”
– li crocifisso è “un cadaverino… cadavere in miniatura”.
Si riferiscono ad un dibattito televisivo dal titolo “La guerra e la legge del taglione” trasmesso in diretta dal1’emittente privata ‘Teleserenissima’ di Rubano, sabato 4 gennaio 2003. Del programma è stata acquisita — su accordo delle parti – una trascrizione integrale. E‘ stata altresì acquisita la trascrizione di un successivo programma dello stesso genere registrato il 12 gennaio 2003, ma non mandato in onda per decisione dell’editore.
La breve istruttoria dibattimentale è consistita negli esami del dott. Lucio Pifferi, dirigente delle Digos di Padova, e Lucio Garbo, proprietario ed editore di ‘TeleSerenissima’. E’ stata presa visione degli stralci della trasmissione pertinenti all’imputazione.

2. Gianluca Versace è il conduttore e moderatore del dibattito televisivo. Lo introduce facendo riferimento “ai venti di guerra” in Iraq, e a quello da taluni definito lo scontro fra la “civiltà musulmana, gli islamici e il nostro mondo occidentale, il cattolicesimo, il cristianesimo”. Giustifica il titolo della trasmissione accennando ad un fatto di cronaca accaduto a Torino, l’amputazione della mano (almeno questo sembra) di una persona di nazionalità algerina, accusata di aver commesso un reato.
Gli ospiti che si contrappongono sono Adel Smith, fondatore del Partito Islamico d’Italia e Presidente dell’Unione Musulmani d’Italia, e Carlo Pelanda, editorialista de Il Giornale, economista e consulente del Governo. Sono presenti anche Luigi Bacialli, direttore de Il Gazzettino, e Silvia Caravello, ‘una ragazza che ha fatto molte cose in televisione’.
Il dibattito si svolge inizialmente con toni pacati. Interviene quindi in trasmissione, con una telefonata, una certa Lucia, esprimendo un’opinione provocatoria ed irriguardosa sul modo di pregare delle persone di fede mussulmana (f. 9 della trascrizione: ‘… la preghiera è valida se si fa in piedi … ma se uno si mette steso a terra con i pièdi maleodoranti, con il sedere sul naso dell’altro, la vedo una cosa talmente antica…’). Nonostante il tentativo di Versace di non attribuire peso alla telefonata, Smith torna sulla questione, a suo dire provocata da un libro ‘spazzatura’ di Oriana Fallaci (“La rabbia e l’orgoglio”), e spiega che anche Gesù pregava esattamente come i musulmani.
Interviene un secondo telespettatore per chiedere al “musulmano” se nel “loro paese” è possibile professare liberamente la religione cristiana. A questo punto Smith sbotta: “…allora tutta questa bufera che è stata fatta sulle falsità che aveva detto un esponente della chiesa cattolica che io amo definire associazione a delinquere…” // (Versace) “lei sta parlando del cardinale di Bologna… Biffi… vero?” // (Smith)… del cardinale di Bologna, prima di lui altri, insomma tutto è una falsità, io vi invito a non credere sempre ai preti, vi hanno mentito per secoli e continuano a farlo” (f. 10).
Bacialli e Versace invitano a moderare i toni, per l’impossibilità altrimenti di instaurare un qualsiasi confronto, ma Smith rincara la dose: “… non dimentichiamo che io sono un ex cattolico e quando definisco la chiesa cattolica associazione a delinquere io ho le mie buone ragioni .., la chiesa ha truffato quasi tutta l’Europa attraverso un documento che si chiama donazione costantiniana che poi è risultato un falso. Chi commette, chi si appropria del beni altrui attraverso un documento falso, il gruppo è sempre un’associazione a delinquere. Noi sappiamo che all’epoca dell’Inquisizione, che molti hanno dimenticato le torture a cui venivano sottoposte gli uomini e le donne e roghi// (Versace) “… e no il Papa ha chiesto scusa per queste cose” // (Smith)…Senta lo penso che ci sono reati che devono essere ritenuti imprescrittibili, non basta chiedere scusa senza risarcire gran parte dell’Umanità dei danni che sono stati fatti dalla chiesa cattolica” (f.11).
Pelanda contesta l’utilità di cercare nella storia 1a legittimazione dell’una o dell’altra religione, e ricorda i paesi dove i cristiani sono sottoposti a persecuzioni. Smith richiama allora il “terrorismo mediatico” volto a demonizzare l’Islam e favorire la guerra. A chi gli la notare che persevera, così come quando poco prima aveva definito la chiesa cattolica un’associazione per delinquere, nel gettare benzine sul fuoco, risponde: “…la chiesa attraverso questo signor Biffi prima che parlasse ed altri… come Woityla; questo signore extracomunitario che capeggia la chiesa cattolica che ha definito…” // (Versace)…. molti telespettatori si sentiranno offesi” // (Smith) ha offeso i musulmani … un momento per favore… io non lo ritengo ovviamente assolutamente il Santo Padre … quando si comincia dalla parte cristiana ad offendere i musulmani, poi non penso che dobbiamo stupirci che c’è una reazione da parte nostra … abbiamo diritto di replica” (f. 15).
Il dibattito prosegue, sfiorando più argomenti (lo Stato di Israele, le dichiarazioni del sindaco di Treviso, Gentilini), interrotto da alcune telefonate di persone che si dimostrano indignate (fog 16, 20, 21 e 25), finché l’ultima si sofferma sull’invito del pontefice alla collaborazione fra le diverse confessioni religiose. Smith risponde che “Woityla è un abile doppiogiochista. Da una parte dà l’autorizzazione a fare un documento come ll Dominus Jesus in cui si esalta solo la religione cattolica e si butta nelle spazzatura pressappoco tutte le altre, e poi fa questi giochetti. Da un lato bacia il Corano in una visita ed in un libro ‘Varcare la soglia della speranza” va dicendo che sarebbe una diminuzione della rivelazione divina. Questa forma di ipocrisia, io non l’accetto, personalmente, mi sembra un politicare veramente rozzo” (f. 29).
La discussione si sposta sul pericolo di un nuovo conflitto in Iraq, sul regime di Saddam Hussein e la politica estera statunitense. Giunge nello studio televisivo la telefonata di tale Catone, che ironizza sull’abilità di Smith nel farsi pubblicità gratuitamente. Afferma che il Crocifisso è un “cadavere” ma non certo una “carogna”; che Smith chiede rispetto per la propria religione e non ne ha per quella cattolica, e che, se veramente pensasse che la religione (la chiesa, lo corregge subito Smith) sia un’associazione per delinquere, dovrebbe per coerenza presentare una denuncia. Replica Smith: “…i giornali hanno scritto cadaverino… decontestualizzando quello che ho detto. Allora mi era stata fatta una domanda precisa: per quale ragione il crocifisso non deve essere nelle scuole. Fra le regioni… avevo parlato della situazione della nostra Repubblica, della Costituzione via dicendo, avevo anche detto che il Crocefisso, essendo una raffigurazione ed avevo premesso che non volevo offendere nessuno, essendo la raffigurazione di un cadavere in miniatura può anche dare disturbi ai bambini, come aveva detto tra l’altro uno psichiatra… E quando io ho definito come stavo dando una definizione morfologica a questo oggetto e come l’ho detto. Quindi chi contesta il mio dire, mi deve semplicemente dire che cos’è se non un cadavere in miniatura” (f. 34).
Il telespettatore Rashid interviene invitando Smith ad usare parole “meno offensive”. Il confronto si sposta su altri temi fino a quando si assiste ad un repentino scambio di offese fra Smith e Pelanda. Le voci dei due si sovrappongono, Pellanda dice: ”…allora che facciamo… ci picchiamo? Vuole fare la guerra di religione a pugni… allora stia zitto”, Smith gli risponde di tacere, dandogli dell’ignorante. Accusato di essere un terrorista, ripete più volte “ignorante”, Pelanda si avvicina a Smith, lo colpisce con uno schiaffo, e si scatena una rissa, a cui partecipa anche un assistente di Smith.

3. La colluttazione, ripresa in diretta televisiva, ebbe molto eco sui mass media. Le immagini – ha ricordato l’editore di “Teleserenissima”- furono trasmesse dai principali networks, e passarono anche sulla CNN.
L’interesse dei mezzi di informazione fu tale che si pensò di organizzare una nuova trasmissione sullo stesso tema per il 12 gennaio. Questa volta però, l’editore ritenne opportuno registrare il dibattito, e non trasmetterlo in diretta. Sentite le nuove dichiarazioni di Smith, preferì non mandare in onda la registrazione, perché poco compatibile con la linea editoriale della sua rete televisiva. L’idea era di trasmettere programmi che favorissero il confronto ed il dialogo fra esponenti di diverse culture e confessioni religiose, e non che alimentassero uno “scontro di civiltà”.
Dalla trascrizione del nuovo dibattito risulta che Smith ribadisce ancora una volta le proprie opinioni. Di diverso, vi è il mancato riferimento al Papa e al cardinale Biffi. Associazione per delinquere è un termine riferito alla “storia macabra e nefasta della Chiesa cattolica”, all’Inquisizione, ai roghi, alle torture più allucinanti, alla falsa donazione di Costantino, e all’appropriazione di beni in gran parte dell’Europa, alle migliaia di casi di preti pedofili.

4. – I delitti previsti dagli artt.403 e 404 c.p. puniscono l’offesa della religione mediante vilipendio di persone, o cose che formino oggetto di culto.

4.1 – Il sentimento religioso, l’interesse giuridico tutelato dalle norme in esame, va inteso come corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa, che deve abbracciare l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, indipendentemente dai diversi contenuti della fede professata. Nonostante l’epigrafe delle due norme non sia mai stata modificata e continui a riferirsi alla “religione dello Stato”, non è più quindi, alla luce della giurisprudenza costituzionale, solo il sentimento religioso dei cattolici, a venir tutelato. Lo impone il principio costituzionale della laicità (o non confessionalità) dello Stato, uno dei principi supremi che caratterizza in senso pluralistico la forma dello Stato, e che permette la convivenza in posizione di eguaglianza di fedi, culture, e tradizioni diverse (cfr. Corte Costituzionale sent. 203/89, 259/90, 195/93, 440/95, 329/97, 508/00).
Valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati a seconda della confessione religiosa inciderebbero sulla pari dignità delle persone, e si porrebbero in contrasto con in principi di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge (art.3 Cost.) e di uguale libertà di tutte le confessioni religiose (art.8 Cost.).
Il principio di laicità comporta equidistanza ed imparzialità dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose. Non implica indifferenza ed astensione dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, e legittima interventi legislativi a tutela della libertà religiosa, purchè nel rispetto del principio di uguaglianza. Ne discende l’esigenza di una disciplina penale equiparatrice o nel senso di assicurare pari tutela penale a tutte le religioni, o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solo tutelare l’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (Corte Cost. 203/89 e 508/00).

4.2 – L’art. 403 c.p. richiede che l’offesa avvenga “pubblicamente”, mentre l’art. 404 c.p. prevede che avvenga “ in un luogo destinato al culto, o pubblico o aperto al pubblico”.
La prima nozione è definita dall’art. 266 (o 268, non si legge bene, ndr), III c. c.p. Il reato si considera avvenuto pubblicamente quando commesso 1) col mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico, aperto al pubblico o in presenza di persone; 3) in una riunione che, per il luogo ove è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia il carattere di riunione non privata.
Se si conviene che mezzo di propaganda sia qualsiasi mezzo con il quale si possa portare una manifestazione del pensiero, nello stesso contesto spaziale e temporale, a conoscenza di un numero indeterminato di persone, possono residuare pochi dubbi sul fatto che un dibattito trasmesso in diretta televisiva, data la sua vasta possibilità di diffusione, rientri in tale concetto.
Uno studio televisivo è anche un luogo aperto al pubblico, essendo tale ogni luogo nel quale un certo numero di persone, anche se non illimitato, può accedere a determinate condizioni, ed anche quello aperto ad una sola categoria di persone che abbiano determinati requisiti (Cfr., fra le tante, Cass. Sez, I 10.2.00 n.3187; Cass. Sez. I, 2.5.95, n.. 5880 e Cass. Sez.III, 1.8.83, 8616).

4.3 – Ad essere punita è l’offesa alla religione, mediante vilipendio di chi la professa art. 403, I comma c.p.) o di un ministro del culto (art. 403, II comma c.p.) o di cose che formino oggetto di culto (art. 404 c.p.). Tra gli oggetti di culto è indiscusso che rientri anche il crocefisso (Cass. Sez.III, 28.10.66 n.2419 e Cass, sez.III 21.12.67, n.1637).
Vilipendere significa “tenere a vile”. E’ ravvisabile nell’offesa volgare e grossolana, che si concreta in atti che assumono caratteri evidenti di dileggio, derisione e disprezzo. Con riferimento alle cose che formino oggetti di culto, può estrinsecarsi non solo con atti materiali di disprezzo, ma anche con espressioni verbali (Cass, sez. III 21.12.67, n. 1637).
L’elemento psicologico dei delitti e il dolo generico, ossia la volontà di commettere il fatto con la consapevolezza della sua idoneità a vilipendere, sicchè non rileva il particolare movente, politico o sociale poco importa, dell’azione. Vilipendere un ministro di culto come tale equivale a recare offesa alla religione, sicchè il dolo di offendere il primo non è diverso da quello di recare offesa alla religione. La religione si identifica anche nel ministro, ed il vilipendio di costui equivale all’offesa della religione ( Cass. Sez.III, 20.6.66, n. 1799, imp. Grasso, e Cass. Sez. III 24.2.67, n.328 imp. Pasolini).

5. – Le parole di Smith integrano offesa alla religione, mediante vilipendio sia di suoi ministri di culto, sia di cose destinate al culto.

5.1 – Sotto il primo profilo, l’imputato ha sostenuto che la chiesa è un’associazione per delinquere per il comportamento tenuto dalle gerarchie cattoliche, il cardinale Biffi, ed il pontefice, che la “capeggia”. Se la chiesa cattolica è un’associazione per delinquere, e se il riferimento non è (solo) all’istituzione in sé, ma a determinati suoi esponenti, l’effetto offensivo della frase è che anche i ministri di culto sono dei delinquenti che ingannano i fedeli.
Quella di Smith non è un giudizio storico, ma è una presa di posizione rispetto a delle supposte menzogne che i ministri di culto perpetuerebbero anche nel presente. Nel contesto del suo discorso i riferimenti alla questione della falsa donazione di Costantino, un documento redatto alla fine dell’VIII secolo dalla cancelleria papale, ed usato dai papi a sostegno del primato della Chiesa di Roma e per rivendicare la legittimità del loro potere temporale, nonché al Tribunale Supremo istituito nel 1542 per combattere l’eresia e salvaguardare l’autorità della chiesa cattolica, rappresentano solo un espediente per tentare di criminalizzare la chiesa come istituzione, e sbeffeggiare le persone che la rappresentano.
E’ lo stesso Smith che subito dopo la boutade, altamente provocatoria e dal sicuro effetto spettacolare, precisa che intende riferirsi alle gerarchie cattoliche, e ben si comprende che il suo discorso è diretto contro un particolare esponente del collegio cardinalizio, ed il pontefice, definito non a caso un “abile doppiogiochista”, perché colpevole di aver impostato in modo volutamente contraddittorio il confronto con le altre comunità religiose.
D’altronde, la trasmissione di dibattito storico sul papato nel medioevo e ai tempi della controriforma non ha proprio nulla. Se avesse avuto tale natura, potrebbero richiamarsi le parole di un importante storico delle religioni, secondo cui la realtà di un fatto non dovrebbe mai essere sacrificata sull’altare della generalizzazione. Quello del 4 gennaio è un dibattito tutto incentrato sul presente, sulla cronaca; volto nell’intenzione di chi lo aveva concepito, a rappresentare un’occasione di confronto fra esponenti di culture diverse, e dei partecipanti, a commentare i fatti di attualità.
In questo contesto, definire nella sostanza dei criminali i ministri di culto per il ruolo da loro rivestito, costituisce una volgare offesa. Se l’intenzione fosse stata non quella di approfittare di un palcoscenico per offendere, ma di sviluppare un ragionamento storico, i riferimenti al Cardinale Biffi e Papa Giovanni Paolo II non avrebbero avuto alcun significato. E tardivo appare il tentativo compiuto alcuni giorni più tardi di “storicizzare” le proprie argomentazioni, omettendo qualsiasi riferimento ad esponenti contemporanei della chiesa acattolica.

5.2 – “Cadavere in miniatura” è l’espressione che Smith utilizza dopo che un telespettatore ha ricordato polemicamente alcune sue precedenti dichiarazioni nell’ambito del noto dibattito sulla legittimità (od opportunità) della presenza del crocefisso nelle aule della scuola pubblica. Un’espressione che peraltro Smith rivendica con orgoglio, perché si tratterebbe semplicemente di una oggettiva descrizione morfologica dell’oggetto.
La croce è un simbolo primordiale che indica la vita e la divinità. La particolare valorizzazione che ne ha fatto il cristianesimo è nel legame con il crocifisso , nella simbiosi con il destino di un dio fatto uomo. Il crocifisso simboleggia il Cristo che ha patito, ma anche il Cristo risorto e vittorioso sulla morte. E’ vero che la rappresentazione di Cristo crocifisso suscitava alle origini della storia del cristianesimo perplessità, perché era l’immagine di un dio inchiodati su di una croce, costretto ad una punizione vergognosa, facile motivo di derisione per i pagani. Ma è vero anche che già nel corso dei primi secoli il crocifisso s’impose come uno dei fondamentali simboli della religione cristiana. Per i credenti rappresenta il simbolo della partecipazione concreta di Dio alla sofferenza dell’uomo, un simbolo non di morte, perché Dio vince la morte. E’ l’espressione della salvezza conseguita attraverso la sofferenza.
Uno Stato laico tutela la libertà di ognuno, credente o non credente. Tutela attraverso la norma incriminatrice prevista dall’art. 404 c.p. anche l’interesse del credente a che non siano derisi i simboli della propria religione. E per valutare il dileggio non si può prescindere dal contenuto che ogni comunità di credenti attribuisce ai propri oggetti di culto. Non si può, in altre parole, prescindere dal punto di vista della “vittima”, sicchè parole che all’apparenza potrebbero sembrare neutre, tali possono non esserlo se riferite a certi simboli carichi di significato religioso.
Una persona che si presenta ad un pubblico dibattito televisivo, tanto più se rappresenta un’associazione che si richiama a una delle grandi religioni monoteiste, e quindi ben conosce la materia di cui parla, non può sostenere, nel momento in cui affronta argomenti delicati e capaci di suscitare forti emozioni, di voler limitarsi a fotografare “oggettivamente” una realtà sotto gli occhi di tutti, e che gli altri non avrebbero il coraggio di riconoscere, quasi che potesse esistere anche su queste questioni un comune sentire universalmente condiviso. Se ritiene di esporre la propria opinione su un simbolo religioso altrui, lo deve fare nel rispetto di chi attribuisce ad esso un significato trascendente, nella consapevolezza che per i credenti la materialità dell’oggetto perde ogni rilievo,ed il richiamo ad essa può assumere valore offensivo.
Definire il crocifisso “cadavere in miniatura”, nell’ambito di un discorso volto a giustificare le ragioni per cui non dovrebbe essere esposto in certi luoghi, ed ancora più nell’ambito dei temi trattati nella trasmissione, ha un valore volutamente denigratorio, perché significa dimenticare o meglio fingere di dimenticare, due millenni di storia, ed il valore che i cristiani attribuiscono al loro oggetto di culto per eccellenza. Il crocifisso viene spogliato del suo significato simbolico, e ridotto ad un’espressione anatomica che la beffarda puntualizzazione che si tratterebbe di qualcosa di meno di un cadavere, perché di ridotte dimensioni.
Adel Smith non è persona ingenua, e conosce il significato delle parole. Lo si comprende, ad esempio, nel momento in cui definisce il Papa “signore extracomunitario”, per farsi beffa di quella parte di opinione pubblica che tende ad attribuire al termine una sfumatura vagamente dispregiativa, indicando gli immigrati in cerca di occupazione provenienti da paesi economicamente meno sviluppati. Una definizione, a suo giudizio, ineccepibile perché lo Stato Vaticano non è membro della Comunità Europea. Una definizione a cui è difficile attribuire – a prescindere dal contesto – un significato dispregiativo, ma che lascia ben intendere come Smith sia maliziosamente accorto nell’uso dei vocaboli. Anche espressioni quali “associazione a delinquere” e “cadavere in miniatura” non appaiono frutto d’improvvisazione, ma di una scelta premeditata, volta ad attirare l’attenzione, a suscitare clamore e scandalo.

6. – Adel Smith è dunque responsabile del delitto continuato ascritto, con la precisazione che i termini offensivi a lui attribuibili sono quelli sopra indicati.
L’assenza di recenti precedenti penali (dal certificato del casellario risultano solo reati non successivi al 1987), e comunque di precedenti specifici, consente il riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti rispetto alla aggravante prevista dall’art. 403, II comma c.p.
Stimasi congrua, in applicazione dei criteri di cui all’art.133 c.p., la pena di mesi otto di reclusione per il delitto previsto dall’art. 404, I comma c.p., ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p., ed aumentata ex art.81, II c. c.p., per il reato satellite, sino a mesi sei di reclusione.
Trattandosi di un reato di opinione, e visti i toni fortemente polemici usati anche da altri partecipanti alla trasmissione televisiva (il naturale contradditore e certi telespettatori), si ritiene opportuna la sostituzione ex art. 53 L. 689/81 della pena detentiva, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 6.840,00 di multa ( euro 135,00×180 giorni). Ai fini del ragguaglio, il computo avviene convertendo 38,00 euro per ogni giorno di pena detentiva, eliminando sin dall’inizio i decimali (cfr. Cass. S.u. 17 novembre 2004, n.47449).
L’imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali.
I precedenti escludono la concessione del beneficio della non menzione.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 53 s. L. 689/81,
dichiara ADEL SMITH responsabile del reato continuato ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 403, II c, c.p., lo condanna alla pena di euro 6.840,00 di multa, in sostituzione di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l’art.544 c.p.p.,
indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Il Cancelliere
Dott.ssa Barbara LORENZINI