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    Sentenza 17 luglio 2014, n.16379

    Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità: convivenza tra i coniugi dopo il matrimonio di durata almeno triennale

    Data: 17 luglio 2014
    Autore:
    Corte di Cassazione - Sezioni Unite
    Argomento:
    Matrimonio, Delibazione
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Nullità, Delibazione, Ordine pubblico italiano, Convivenza prolungata, Matrimonio concordatorio, Esclusione dell'indissolubilità del vincolo
    File PDF: 6379-sentenza-17-luglio-2014-n-16379.pdf
    Ai fini specifici che rilevano in questa sede, ovvero la composizione del contrasto giurisprudenziale in merito alla fatto se la convivenza prolungata possa rappresentare una condizione di violazione dell’ordine pubblico interno (ostativa dunque della dichiarazione d’efficacia nell’ordinamento civile della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico), il Collegio ritiene di potere prendere a riferimento – in ragione delle strette analogie tra le due fattispecie – i commi 1 e 4 dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nel testo sostituito dall’art. 6, comma 1 della legge n. 149 del 2001, secondo i quali “L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tra anni". Al riguardo, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi tra l’altro sulla legittimità di tale disposizione originaria, nella parte in cui disponeva che ai fini della adottabilità che i coniugi potessero vantare anche una convivenza prematrimoniale di almeno 10 anni, ha sul punto precisato di appoggiare la “scelta adottata dal legislatore italiano che, al pari di numerosi legislatori europei, intende il matrimonio … non solo come ‘atto costitutivo’ ma anche come ‘rapporto giuridico’, vale a dire come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale, in cui sia perdurante la volontà di vivere insieme”; ed ha dichiarato infine che “il criterio dei tre anni successivi alle nozze si configura come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale” (n. 2 delle considerazioni in diritto, della sentenza n. 281 del 1994): dalla lettura di tali disposizioni pare evidente la loro possibile riferibilità alle fattispecie in esame (in particolare, gli argomenti fondati sulla distinzione matrimonio-atto e matrimonio rapporto, sulla valorizzazione della convivenza coniugale con le caratteristiche di stabilità ed omogeneità, e soprattutto sul criterio dei tre anni successivi alle nozze). Ciò porta ad affermare che la convivenza dei coniugi, protrattasi per almeno tra anni dalla celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme di “ordine pubblico interno italiano”, anche in applicazione dell'art. 7, comma 1 della Costituzione e del principio supremo di laicità dello Stato, osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario.

    [Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 3 dicembre 2013. Depositata in cancelleria il 17 luglio 2014]

    Si veda: Ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2013, n. 712

    cfr. in OLIR.it.
    • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 1780 del 2012
    • Corte di Cassazione. Sezione I Civile, sentenza n. 9844 del 2012
    • Corte di Cassazione. Sezione I Civile, sentenza n. 8926 del 2012
    • Corte di Cassazione, Sezione, I Civile, sentenza n, 1343 del 2011
    • Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno - 18 luglio 2008, n. 19809
    • Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 20 luglio 1988, n. 4700

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