Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Novembre 2012

Sentenza 18 maggio 2004, n.4637

T.A.R.  Roma  Lazio  sez. III. Sentenza 18 maggio 2004, n. 4637: "UAAR e accesso al portale www.religionecattolica.rai.it: inammissibilità del ricorso per difetto di interesse".

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-ter composto da                                                         

dr. Francesco Corsaro Presidente                                     
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.                              
dr.ssa Stefania Santoleri Consigliere                               

ha pronunciato la seguente           
                                
                              SENTENZA 
                             
sul ricorso n. 866/2004 R.G. proposto da Unione degli atei e degli agnostici razionalisti – UAAR, in persona del Segretario nazionale Giorgio Villella, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Corvaja, ex lege domiciliato presso la Segreteria di questo TAR;                
 
                               contro        
                       
– RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica, costituitosi in giudizio con l'Avv. A. Pace;                                                 
                         e nei confronti di          
               
– CEI- Conferenza Episcopale Italiana, in persona del Presidente in carica, suo legale rappresentante, non costituitosi in giudizio;    
– UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in persona del Presidente in carica, suo legale rappresentante, non costituitosi in giudizio;                                                            
                         per l'annullamento     
                    
— della deliberazione di diniego in data 1 dicembre 2003 prot. AL/PCS/13751, a firma del Direttore della Direzione affari legali della RAI, opposto alla richiesta di  esibizione di  documenti presentata dalla ricorrente in data 4 novembre 2003;                
 
                        e per l'accertamento     
                   
il diritto della ricorrente ad ottenere l'esibizione dei richiesti documenti.                                                          

Visto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti con i relativi allegati;                                                           
Viste le memorie prodotte dal ricorrente;                            
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata;       
Visti gli atti tutti della causa;                                   
Nominato relatore alla pubblica udienza del 19 febbraio 2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l'Avv. Corvaja e l'Avv. J. Paradisi;                                                           
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:        
 
FATTO
L'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR), associazione filosofica non confessionale, apartitica e senza fini di lucro, chiede l'annullamento del provvedimento della RAI, di rigetto dell'istanza di accesso:
1. alla delibera del C.d.A. 18-19 settembre 2002 SCA/LC/164bis di istituzione della struttura denominata Rai – Vaticano e degli altri atti di competenza della stessa;
2. dell'accordo stipulato con la Chiesa cattolica, e/o con enti della medesima confessione (come la CEI), relativi alla gestione del portale su Internet "www.religionecattolica.rai.it";
3. del tariffario in vigore per l'inserimento nel Televideo, a pagamento, delle notizie relative alle "Istituzioni" (pag. 400 di Televideo,) e di eventuali condizioni di favore accordate a confessioni religiose e associazioni omologhe;
4. di ogni altro documento relativo alla collaborazione organica tra Rai e confessioni religiose e/o loro enti.
L'UAAR, precisa di avere interesse all'accesso in quanto, essendo restata inevasa una richiesta alla Rai di collaborazione sui medesimi temi, intendere reagire all'inerzia della Rai nell'avviare contatti volti alla conclusione di accordi per la gestione in comune di un portale per l'informazione sulle concezioni del mondo ateo alle medesime condizioni tariffarie Televideo praticato alle confezioni religiose.
La parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 22 e seg. della L. 7. 8. 1990 n. 241 ed eccesso di potere sotto diversi profili.
La RAI, costituitasi in giudizio, con la memoria per la discussione ha concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
Alla Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
Il ricorso, avverso il rigetto da parte della RAI della istanza di accesso della ricorrente Unione degli atei e degli Agnostici razionalisti, è inammissibile.
A. La ricorrente, che afferma di avere tutti i requisiti per essere considerata un'associazione di promozione sociale di cui all'art. 2 della L. n. 383/2000, non è iscritta nell'elenco di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000, per cui non può invocare il diritto all'accesso "per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale" previsto all'art. 26 della predetta legge .
B. Pur convenendosi, in linea di principio, sull'inerenza al pubblico servizio della documentazione richiesta dalla ricorrente e sull'astratta ammissibilità un'istanza di accesso di un'associazione riconducibile alle "formazioni sociali" di cui all'art. 2 e art. 18, I co. della Costituzione, nel caso di specie appaiono però difettare in concreto i presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari per far luogo all'accesso.
La ricorrente compie infatti un fondamentale errore di prospettazione laddove collega il suo interesse all'accesso all'affermazione per cui la libertà di non credere sarebbe una religione, come tale riconducibile all'art. 19 Cost. .
Sul piano costituzionale, i riferimenti storici e filosofici dell'ateismo e dell'agnosticismo vanno invece ricondotti sia al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione di cui all'art. 21 I. co. Cost., e sia al diritto di libera associazione di cui ai ricordati artt. 2 e 18, I° co. della Cost. .
Le associazioni agnostiche da un lato e le associazioni religiose dall'altro sono quindi portatrici di interessi specularmene contrapposti, per cui non possono assolutamente considerarsi omologhe.
È proprio la radicale estraneità, nei rispettivi ambiti, del laicismo e delle confessioni religiose che fa dubitare della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell'URAR, all'accesso della delibera relativa alla struttura denominata Rai – Vaticano, dell'accordo stipulato con la Chiesa cattolica per la gestione del sito "www.religionecattolica.rai.it" e degli atti di collaborazione con altre religioni.
Per la sua genericità, neppure l'asserito interesse ad un'informazione non confessionalmente orientata appare idoneo a costituire autonoma posizione legittimante ad accedere agli accordi con le confessioni religiose.
Per le anzidette ragioni, corretto si rivela il richiamo della RAI al principio giurisprudenziale per cui il limite all'accesso è dato dalla necessità di evitare che si trasformi in azione popolare o in uno strumento di "ispezione popolare" (Consiglio Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818).
L'interesse direttamente collegato alla proposta dell'UAAR di collaborazione con la Rai, allo stato, costituisce vicenda del tutto estranea e separata a quella in esame
L'esistenza di un portale confessionale non dà luogo ad alcuna preclusione nei confronti di un pop della ricorrente e gli strumenti che l'ordinamento fornisce per reagire ad un'indebita inerzia di ente pubblico sono del tutto differenti.
Per questo nel caso di specie deve negarsi la sussistenza di un interesse qualificato della ricorrente all'accesso sotto tali profili.
C. In ulteriore diversa angolazione va poi rilevato che, correttamente, la RAI ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva sia in ordine alla richiesta relativa al portale (che avrebbe dovuto essere fatta alla RAI NET s.p.a.) e sia in ordine alla richiesta di accesso alle condizioni tariffarie del servizio di Televideo, tale servizio essendo gestito dall'A.P.A. o dalla Sipra s.p.a. a seconda della natura del soggetto richiedente la prestazione.
Pur essendo le anzidette strutture articolazioni funzionali della casa madre, l'istanza di accesso avrebbe indirizzata nei loro confronti.
Si tratta infatti di soggetti in possesso di separata personalità giuridica e quindi di un'autonoma potestas decidendi a formare ed a detenere stabilmente gli atti, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 352/1992.
Di qui l'inammissibilità del ricorso sotto tali profili.
D. Mette conto infine rilevare che la RAI non ha opposto un ideologico e pregiudiziale rifiuto alle richieste di accesso della associazione ricorrente.
Anzi l'Azienda non solo ha dato atto della piena legittimità all'ingresso nel servizio pubblico radiotelevisivo delle problematiche di cui la ricorrente è portatrice ma non ha neppure escluso che la ricorrente possa usufruire di alcune pagine gratuite di Televideo o concludere con RAI NET un accordo per un portale dell'UAAR per l'informazione sulle concezioni del mondo ateo.
In definitiva il ricorso è inammissibile non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 25 della L. n. 241/1990 alcun specifico interesse e quindi una autonoma posizione legittimante dell'associazione ricorrente all'accesso agli atti qui richiesti.
Sussistono sufficienti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez.III^-ter :
 
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
 
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004.
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAG. 2004.