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    Sentenza 21 febbraio 2018, n.1978

    TAR Lazio: la pronuncia di una bestemmia è idonea a pregiudicare lo sviluppo morale e psichico dei minori

    Data: 21 febbraio 2018
    Autore:
    Tribunale Amministrativo
    Argomento:
    Famiglia, Tutela penale, Minori, Bestemmia
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Bestemmia, Morale, Sentimento religioso, Minori, Offesa, Mezzi di comunicazione, Pregiudizio, Trasmissione televisiva, Programma televisivo, Sviluppo psichico e morale
    File PDF: 6905-sentenza-21-febbraio-2018-n-1978.pdf

    "(...) l’ “idoneità” della condotta a porre, in concreto, in pericolo il bene tutelato dall’art. 15 comma 10 l. n. 223/90 deve tenere conto della particolare rilevanza del bene stesso, quale desumibile anche dalle numerose fonti normative interne ed internazionali citate dalla sentenza della Cassazione (tra cui la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176/91, la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, approvata con legge n. 327/91, e le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE).
    Infatti, le disposizioni di cui all’art. 15 comma 10 l. n. 223/90 <sono chiaramente volte alla tutela dello “sviluppo fisico, psichico e morale” del minore nei suoi rapporti con il medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi pregiudizio. In altri termini, anche a fondamento delle disposizioni in esame…sta il riconoscimento del legislatore che questa, in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità" (tali espressioni sono contenute nel "preambolo" della Convenzione sui diritti del fanciullo dianzi richiamata); e che il particolare medium radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi effetti, costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale "Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle componenti più importanti ("accanto", ad esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e morale" del minore> (Cass. n. 6760/2004).
    Proprio l’esigenza di particolare protezione del minore e la rilevanza del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo dello stesso inducono il Tribunale a ritenere che il giudizio avente ad oggetto l’esistenza del pericolo, in concreto, per il bene (“sviluppo psichico o morale dei minori”) tutelato dalla prima parte dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/90, debba essere improntato ad un particolare rigore.
    Ciò posto, la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare lo sviluppo morale e psichico dei minori in ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in essa."

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