Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 febbraio 2018, n.1978

"(…) l’
“idoneità” della condotta a porre, in concreto, in
pericolo il bene tutelato dall’art. 15 comma 10 l. n.
223/90 deve tenere conto della particolare rilevanza del bene
stesso, quale desumibile anche dalle numerose fonti normative interne
ed internazionali citate dalla sentenza della Cassazione (tra cui
la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo,
ratificata con legge n. 176/91, la Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, approvata con legge n.
327/91, e le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE).
Infatti, le
disposizioni di cui all’art. 15 comma 10 l. n. 223/90 <sono
chiaramente volte alla tutela dello “sviluppo fisico,
psichico e morale” del minore nei suoi rapporti con il
medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da
qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi
pregiudizio. In altri termini, anche a fondamento delle disposizioni
in esame…sta il riconoscimento del legislatore che questa,
in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed
intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure
particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e
completo della sua personalità" (tali espressioni sono
contenute nel "preambolo" della Convenzione sui diritti
del fanciullo dianzi richiamata); e che il particolare medium
radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi
effetti, costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad
altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale
"Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle
componenti più importanti ("accanto", ad
esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e
morale" del minore> (Cass. n. 6760/2004).
Proprio
l’esigenza di particolare protezione del minore e la rilevanza
del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo dello stesso
inducono il Tribunale a ritenere che il giudizio avente
ad oggetto l’esistenza del pericolo, in concreto, per il
bene (“sviluppo psichico o morale dei minori”)
tutelato dalla prima parte dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/90,
debba essere improntato ad un particolare rigore.
Ciò posto, la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo
contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare
lo sviluppo morale e psichico dei minori in
ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in
essa."

Sentenza 12 dicembre 2017, n.55418

"è pacifico che il D. abbia inneggiato apertamente allo
Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di
valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati
derivanti dall'attività di propaganda, i giudici del
Riesame, nonostante avessero espressamente citato
quell'orientamento giurisprudenziale (Sez 1.12.2015, Halili) che
impone di considerare il comportamento dell'agente per la
condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto in cui
si esplica, non hanno tenuto conto dei contatti dagli stessi
evidenziati (…) del D. con altri soggetti già indagati per
terrorismo islamico, affermando contraddittoriamente che lo stesso
fosse estraneo a frequentazioni di gruppi religiosi più
estremisti, o valorizzando la circostanza che fosse estraneo a
frequentazioni religiose.
Inoltre, per escludere la
configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p.,
l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei
due video sul rilievo dell'asserita breve durata – ben undici
giorni – della condivisione degli stessi sul profilo facebook del D. o
in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso
con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono
certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa
la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto
dal social network facebook."

FONTE DEL
DOCUMENTO: www.penale.it

Sentenza 15 maggio 2017, n.24103

"(A)i fini della configurazione della fattispecie dell’art.
414 cod. pen., non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali
si esplica l’attività comunicativa, ma le modalità
con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere
connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di
essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non
riconducibili, come nel caso in esame, ad un ambito strettamente
interpersonale".

Sentenza 20 luglio 2017

Non può rientrare nell’ambito tutelato della
libertà di espressione (art. 10 CEDU) la diffusione mediante
Youtube di video inneggianti alla jihad, alla necessità di
affermare la sharia anche con il ricorso alla violenza e alla
sottomissione dei non musulmani, trattandosi di discorsi d’odio;
la tutela rivendicata dal ricorrente, condannato in sede penale per
tali atti, costituisce uno sviamento di tale libertà ai sensi
dell’art. 17 CEDU (abuso del diritto).

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 07 gennaio 2011

Rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica
l’espressione da parte dell’autore di uno scritto di opinioni e
giudizi anche in termini graffianti con un linguaggio colorito e
pungente, purché vi sia pertinenza della critica, cioè essa avvenga
nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto
oggetto di critica, ma dell’interpretazione di quel fatto. Nel caso in
esame, stante l’indiscutibile rilevanza sociale dell’argomento
trattato nel libro oggetto di causa (l’indagine, attraverso la
narrazione della vita personale dell’autore, dei complessi rapporti
tra mondo occidentale e mondo islamico), la notorietà in Italia
dell’autore del libro, nonché il progressivo aumento della presenza
di persone di fede islamica nel territorio italiano, è palese
l’esistenza di un concreto interesse dell’opinione pubblica ad avere
elementi di conoscenza e giudizio su tali argomenti. Né, in tale
fattispecie, può ritenersi travalicato il limite della continenza,
tenuto conto dei contenuti espressivi con i quali la critica è stata
esercitata e del rispetto del parametro della proporzione tra le
modalità di esposizione dei giudizi e la rilevanza sociale dei temi
trattati nel libro.
 

Sentenza 22 maggio 2007, n.100

Il diritto di critica giornalistica e il diritto di cronaca possono
essere esercitati anche quando ne derivi una lesione all’altrui
reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti,
individuati dalla giurisprudenza a) nella verità della notizia
pubblicata; b) nell’utilità sociale dell’informazione in relazione
all’attualità e rilevanza dei fatti narrati (c.d. pertinenza) e c)
nell’esigenza che l’informazione sia mantenuta nei limiti della
obiettività o serenità e in una forma espositiva corretta (c.d.
continenza), in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui
reputazione. Ciò rilavato, l’agente può in particolare invocare
l’esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, solo se
abbia provato di avere riscontrato, con ogni possibile cura, la
verità dei fatti che si accingeva a narrare, al fine di vincere ogni
dubbio o incertezza intorno a essi, e ciò nonostante sia incorso
nell’errore di ritenere che tali fatti fossero veri. Nessuna efficacia
scriminante può invece riconoscersi all’errore in cui il soggetto
incorra per non aver riscontrato la verità del fatto, stante che in
questo caso il suo errore attiene a un elemento normativo, vertendo
sulla liceità del comportamento e derivando da una inesatta
conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti normativi del diritto
di informazione (nel caso di specie, l’imputato – autore di un volume
sull’Islam in Italia – invocava quale esimente dell’utilizzo di alcune
espressioni dispregiative nei confronti della persona offesa,
l’esercizio putativo del diritto di cronaca, affermando che “a livello
di opinione pubblica quello di S. è da anni un personaggio discusso e
controverso”).

Legge 19 febbraio 2007, n.19

Legge 19 febbraio 2007, n.19: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005″. (in “Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana”, 5 marzo 2007, n.53) La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente […]

Deliberazione 26 ottobre 2006, n.49

Garante per la protezione dei dati personali. Deliberazione 26 ottobre 2006, n. 49: “Aggiornamento della Carta di Treviso, richiamata dal codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, […]