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    Sentenza 25 maggio 2011, n.20979

    Studio dei testi biblici da parte del detenuto, sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41 bis o.p., in presenza di un ministro del proprio culto

    Data: 25 maggio 2011
    Autore:
    Corte di Cassazione
    Argomento:
    Confessioni religiose, Assistenza spirituale, Libertà religiosa, Testimoni di Geova, Prevenzione e pena
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Ministri di culto, Testimoni di Geova, Assistenza spirituale, Carceri, Ordinamento penitenziario, Detenuti, Studio dei testi biblici, Regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis
    Se da un lato è innegabile che lo studio della Bibbia non rende necessaria per il detenuto la costante e sistematica presenza del ministro del culto, dall'altro neppure può escludersi che l'approfondimento di tali testi richieda talvolta l'assistenza del ministro del proprio culto. Tale fattispecie può dunque essere ricondotta al disposto dell'art. 26, comma 4 dell'ord. pen., secondo cui il detenuto appartenente a religione diversa dalla cattolica ha diritto di ricevere, su sua richiesta, l'assistenza del ministro del proprio culto. In questo senso, il termine "assistenza" adoperato dalla norma deve cioè essere inteso come presenza materiale e spirituale del ministro del culto, che aiuti il fedele ad approfondire lo studio dei testi religiosi. Per tale motivo non pare possibile negare ad un credente - ed a maggior ragione ad un testimone di geova, per il quale è fondamentale lo studio della bibbia - almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario.

    Corte di Cassazione. Sez. I. Sentenza 25 maggio 2011, n. 20979: Studio dei testi biblici da parte del detenuto, sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41 bis o.p., in presenza di un ministro del proprio culto.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
     
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
    Dott. CHIEFFI Severo – Presidente – del 08/03/2011
    Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere – SENTENZA
    Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere – N. 878
    Dott. ROMBOLÀ Marcello – Consigliere – REGISTRO GENERALE
    Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere – N. 37060/2010
    ha pronunciato la seguente:
     
    SENTENZA
    sul ricorso proposto da:
    1) D'ORONZO ORLANDO N. IL 21/03/1958;
    avverso l'ordinanza n. 2195/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEO, del 31/08/2010;
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
    lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorso.
     
    RITENUTO IN FATTO
     
    1. Con ordinanza del 31.10.2010, il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha respinto il reclamo, proposto da D'ORONZO Orlando, detenuto presso la casa circondariale di Cuneo, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis o.p., avverso il provvedimento con cui l'amministrazione penitenziaria aveva rigettato la sua istanza, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad incontrare in via permanente un ministro del culto dei testimoni di geova per lo studio della Bibbia.
    2. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che il rigetto dell'istanza formulata dal detenuto non poteva ritenersi una violazione della libertà religiosa, assicurata ai detenuti dall'art. 26 o.p., in quanto lo studio della Bibbia ben poteva essere svolto dal richiedente mediante contatti epistolari con il ministro del culto e non comportava necessariamente la presenza fisica di quest'ultimo in carcere, anche perché il richiedente era persona sottoposta al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis o.p.
    3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo D'ORONZO Orlando ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, o.p. e degli artt. 8 e 19 Cost., in quanto la richiesta da lui formulata di poter liberamente studiare la Bibbia con il proprio ministro del culto era da ritenere come attività di assistenza di natura religiosa o spirituale, riconosciuto ad ogni individuo dall'art. 19 Cost..
     
    CONSIDERATO IN DIRITTO
     
    1. Il ricorso proposto da D'ORONZO Orlando è fondato.
    2. I provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di reclami generici, proposti dai detenuti ex art. 35 o.p. sono adottati al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio e sono ricorribili in Cassazione solo se con essi viene lamentata un'eventuale violazione di diritti soggettivi (cfr. Cass. 1A 21.5.08 n. 21704, rv. 239885).
    3. Sotto tale ultimo aspetto va rilevato che non appare esaustiva la motivazione adottata dal magistrato di sorveglianza di Cuneo per respingere l'istanza proposta dal ricorrente, atteso che, ai sensi dell'art. 26, comma 4 ord. Penit., detenuto, siccome appartenente a religione diversa dalla cattolica, ha diritto di ricevere, su sua richiesta, l'assistenza del ministro del proprio culto e di celebrarne i riti.
    4. Invero il giudice di merito ha ritenuto che la libertà riconosciuta dall'art. 26 ord. penit. ai detenuti e agli internati "di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto" non implicava che lo studio dei testi biblici dovesse necessariamente e sistematicamente avvenire alla presenza di un ministro del culto di appartenenza, come chiesto dal ricorrente. Detta motivazione appare insufficiente, ritenendosi altresì necessario che venga approfondito il ruolo che svolge, nell'ambito del culto praticato dai testimoni di geova, lo studio della bibbia e che venga inoltre accertato se, nell'ambito dell'anzidetto culto, siano prescritte specifiche modalità per lo studio della bibbia, tali da richiedere la presenza necessaria del ministro di quel culto.
    5. Ferma l'anzidetta esigenza di approfondimento, va peraltro rilevato che, se da un lato è vero che, come giustamente osservato dal magistrato di sorveglianza, lo studio dei testi biblici non comporta la costante e sistematica presenza del ministro del culto, dall'altro neppure può escludersi che l'approfondimento di tali testi richieda talvolta l'assistenza del ministro del proprio culto al fine di chiarire eventuali punti oscuri o di difficile comprensione per un soggetto di non elevata cultura, atteso che il termine "assistenza" adoperato dalla norma non può che essere inteso come presenza materiale e spirituale del ministro del culto che aiuti Il credente ad approfondire i testi religiosi.
    6. Ne consegue che, in linea di massima, non pare possibile negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di geova, per il quale è importante lo studio della bibbia – almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario.
    7. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Cuneo, il quale, svolti gli opportuni accertamenti, provvedere a contemperare le esigenze di ordine e di sicurezza dell'istituto di detenzione con il diritto del detenuto di essere assistito nello studio della bibbia da un ministro del proprio culto.
     
    P.Q.M.
     
    Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Cuneo.
     
    Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
    Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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