Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Gennaio 2005

Sentenza 26 novembre 1999

Tribunale Penale di Milano. IV Sezione. Sentenza 25 novembre 1999: “Circoncisione ed infibulazione: sussistenza del reato di lesioni personali volontarie”.

Tribunale Ordinario di Milano
IV Sezione Penale

Composto dai Sigg. Magistrati
Dott. Paolo Carfi – Presedente
Dott. Enrico Consolandi – Giudice estensore
Dott. Enrico Tremolanda – Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro:

E.N. H., nato a Menoufia (Egitto), il 20.02.1958, con domicilio eletto presso l’Avv.to Roberto De Savino, P.le Cadorna n. 9, Milano
– Libero presente –

IMPUTATO

1) del reato di cui agli articoli 582, 583, 585, in relazione all’art. 577 n. 1 e 3, 61 n. 5 e 11 c.p., perché cagionava alla propria figlia E.N. M. lesioni personali sottoponendola ad intervento di circoncisione, consistito nell’asportazione del clitoride e del terzo superiore prossimale delle piccole labbra, nonché nella sutura del terzo superiore della vulva con riduzione dell’introito vulvare; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di 10 giorni e l’indebolimento permanente dell’apparato genitale.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto contro il discendente; di avere agito con premeditazione; di avere profittato di circostanze di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa (avendo agito in danno di persona minore, che si trovava lontana dal luogo di abituale dimora) e di avere commesso il fatto con abuso di autorità e coabitazione.

2) del reato di cui agli artt. 582, 583, 585 in relazione all’art. 577 n. 1 e 3, 61 n. 5 e 11 c.p., perché cagionava al proprio figlio E.N. T. lesioni personali al glande sottoponendolo ad intervento di circoncisione; lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di giorni 40 e l’indebolimento permanente dell’apparato genitale;
Con l’aggravante di avere commesso il fatto in danno di un proprio discendente e con premeditazione, di avere profittato di circostanze di luogo e di persone tali da ostacolare la privata difesa (avendo agito in danno di persona minore di età che si trovava lontana dal luogo di abituale dimora) e di avere commesso il fatto con abuso di autorità e coabitazione.

Fatto commesso in Menoufia (Egitto) nell’agosto 1995

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L’imputato, a mezzo del proprio difensore e col consenso del P.M., a seguito di avvenuto accordo con la Parte Civile che ha revocato la propria costituzione, fa richiesta di applicazione della pena, determinando la stessa nella misura di anni due di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, subordinando la richiesta alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

– rilevato che all’odierna udienza il P.M. e gli imputati hanno chiesto l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nella misura di anni due di reclusione, così determinandola come da prospetto;

– considerato che non può essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. viste le risultanze processuali ed, in particolare, dalle lesioni subite dai due ragazzi e dalla dichiarazione, da ultimo fatta pervenire, nella quale il Dott. M.A.P.E.T. dice di avere sottoposto ad infibulazione, che costituisce lesione grave volontaria, la figlia dell’imputato su esplicita richiesta di questi;

– ritenuta esatta la qualificazione giuridica del fatto contestato e corretta l’applicazione delle circostanze attenuanti come riportato nella richiesta dell’imputato;

– ritenuto che la pena determinata dalle parti è congrua valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p.;

– rilevato che la sospensione condizionale della peana può essere concessa sussistendo i presupposti di legge e la particolare natura del reato;

– rilevato che la non menzione della sentenza opera ex lege ai sensi dell’art. 689, comma 2, lett. c) c.p.p.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 444, 445 c.p.p.

APPLICA a

E.N. H. la pena di anni due di reclusione

CONCEDE

la sospensione condizionale della pena

ORDINA

la non menzione della sentenza

DISPONE

trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede affinchè valuti la posizione del medico che ha effettuato l’intervento, risultante dalle certificazioni prodotte.

Milano, 25 novembre 1999