• Chi Siamo
  • Contattaci
    Olir
    Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
    • Home
    • Documenti
    • Notizie
    • Riviste
    • Libri
    • Focus
    Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
    Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

    Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

    Insegnanti di religione: mancata conferma dell'incarico per nuova nomina proposta dall'Ordinario Diocesano

    Data: 28 febbraio 2005
    Autore:
    Tribunale Amministrativo
    Argomento:
    Insegnanti di religione
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Scuola, Ordinario diocesano, Nomina, Idoneità, Autorità ecclesiastica, Reintegrazione, Docenti, Insegnamento della religione cattolica, Incarico annuale
    La mancata conferma dell'incarico di insegnante di religione e la relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta dell'Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5, lett. a) del Protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che l'insegnamento della religione cattolica venga impartito "da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolatica". Né può invocarsi, al riguardo, l'automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.

    T.A.R. Toscana. Prima Sezione. Sentenza 28 febbraio 2005, n. 959: “Insegnanti di religione: mancata conferma dell’incarico per nuova nomina proposta dall’Ordinario Diocesano”.

    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA. I^ SEZIONE

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    Sul ricorso n. 4084/97 proposto da […], rappresentata e difesa dall’avv. Ferrari Lelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale G.Matteotti n. 25;

    contro

    – il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore,
    – il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Provveditore pro-tempore,
    – la SCUOLA MEDIA STATALE [….], in persona del Preside pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
    – l’ORDINARIO DIOCESANO DI FIRENZE, in persona del Direttore dell’Ufficio Scolastico Diocesano pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
    e nei confronti
    di […], non costituitosi in giudizio;

    per la reintegrazione
    della ricorrente nell’incarico di insegnante di religione a tempo determinato nella Scuola Media Statale [….].
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
    Udito altresì, per laparte resistente l’avv.dello Stato G.Onano;

    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    La ricorrente ha impugnato il conferimento dell’incarico di insegnante di religione al sig. […] presso la scuola media statale […], lamentando la mancata conferma dell’incarico a lei conferito negli anni precedenti.
    Il ricorso è infondato. La nomina impugnata è stata disposta su proposta dell’Ordinario Diocesano di Firenze in data 19 luglio 1997, in applicazione del punto 5, lett. a) del Protocollo addizionale dell’accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. Né può invocarsi l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile (Cons. Stato, sez. II, 24-07-1996, n. 1049/92).
    Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

    P.Q.M.

    il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso. Spese compensate.

    Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

    Giovanni Vacirca Presidente, est.

    Giuseppe Di Nunzio Consigliere

    Eleonora Di Santo Consigliere

    F.to Giovanni Vacirca est.

    F.to Mario Uffreduzzi – Il Direttore della Segreteria

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005

    Sostienici

    Ultimi Documenti

    • Francia, la nuova “Charte des principes pour l’Islam de France” presentata dal Conseil Français du Culte Musulman
      17 gennaio 2021
    • Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica, la nuova intesa tra Ministero dell’Istruzione e CEI
      16 dicembre 2020
    • Emergenza Coronavirus, il DPCM del 14 gennaio 2021
      14 gennaio 2021
    • Accesso delle donne al lettorato e all’accolitato, il Motu Proprio “Spiritus Domini” di Francesco
      10 gennaio 2021
    • Argentina, il progetto di legge di legalizzazione dell’aborto approvato dal Parlamento
      17 novembre 2020

    Iscriviti alla nostra Newsletter

    Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

    Back to Top

      • Home
      • Chi Siamo
      • Contattaci
      • Termini e condizioni
      • Privacy Policy
      • Archivio Olir
      © Olir 2021
      Powered by Uebix