Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 giugno 2000, n.9213

Nella normativa di settore (legge n.824/1930 e CCNL) del Comparto
Scuola si è individuata una linea di tendenza, ispirata
all’esigenza di offrire agli insegnanti di religione le medesime
garanzie, proprie degli altri docenti, assunti con contratto a tempo
indeterminato. Il previsto rinnovo automatico – in assenza di cause
ostative – della nomina sui posti disponibili, con ogni conseguenza in
termini di status, comporta, infatti, una sostanziale equiparazione
giuridica tra insegnanti di religione con incarico annuale e docenti
assunti con contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che il
tentativo (nel caso di specie, del Comune di Milano) di modificare il
termine di scadenza dell’incarico annuale per l’insegnamento della
religione, da sempre individuato al 31 agosto, riducendolo al 30
giugno, appare “illegittimo e privo di razionale sostegno”,
venendo in tal modo realizzata “una discriminazione restrittiva e
peggiorativa” rispetto agli altri docenti (anche non di ruolo). Tale
modifica, piuttosto che tendere ad una sostanziale parità di
trattamento tra insegnanti, accentua infatti le differenze, operando
una reformatio in pejus, che non può essere giustificata dalla
temporaneità e revocabilità dell’incarico di insegnamento della
religione, le quali non incidono sulla scadenza annuale
dell’incarico.

Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

La mancata conferma dell’incarico di insegnante di religione e la
relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta
dell’Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5,
lett. a) del Protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121, il quale prevede che l’insegnamento della religione cattolica
venga impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolatica”. Né può invocarsi, al riguardo,
l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale
rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della
religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.