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    Statuto

    Statuto della Fondazione Maitreya

    Autore:
    Associazione Il Cerchio Vuoto
    Argomento:
    Unione buddhista italiana
    Dossier:
    UBI - Buddhisti
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Editoria, Diffusione, Stato, Collegio, Organi, Scopo, Soci, Costituzione, Presidente, Assemblea generale, Spettacoli, Seminari, Conoscenza, Organizzazione, Elezione, Attività, Revisori, Opere, Studio, Informazione, Leggi, Consiglio direttivo, Manifestazioni, Approfondimento, Interesse religioso, Traduzione, Convegni, Buddhismo, Pratica, Conferenze, Zen, Associazione confessionale, Armonia, Meditazione seduta, Corsi didattici, Dibattiti, Praticanti sostenitori, Praticanti ordinari
    Fondazione Maitreya – Istituto di Cultura Buddhista. Statuto. (omissis) Art. 2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza della cultura buddhista di ogni tradizione, la sperimentazione delle relative tecniche meditative e il confronto di questa cultura con la cultura occidentale segnatamente con la psicologia, la teologia e la filosofia. (omissis) […]

    Fondazione Maitreya – Istituto di Cultura Buddhista. Statuto.

    (omissis)

    Art. 2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza della cultura buddhista di ogni tradizione, la sperimentazione delle relative tecniche meditative e il confronto di questa cultura con la cultura occidentale segnatamente con la psicologia, la teologia e la filosofia.

    (omissis)

    Art. 5. Sono organi della Fondazione: il Collegio dei Garanti, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti.

    Art. 6. Il Collegio dei Garanti è nominato per la prima volta dal Fondatore senza limiti di durata e è composto di cinque membri.
    In caso di decesso o dimissioni, sarà integrato dai restanti membri mediante cooptazione.
    Se i restanti membri sono meno di tre, l’integrazione sarà fatta dal Ministro per i Beni Culturali.
    La composizione del Collegio tenderà ad assicurare un’equa ripartizione tra personalità del mondo culturale esperte di cultura buddhista in campo filosofico, religioso o psicologico ed esperti in pratiche meditative buddhiste di tradizioni diverse.

    Art. 7. Il Collegio dei Garanti provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, sentito il Fondatore per tutta la durata della sua vita.

    » Statuto 19 marzo 1993

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