Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Febbraio 2009

Varie 27 gennaio 2009

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

Direzione Salvaguardia Ambientale U.prot. DSA – 2009 – 0001184 del 26 gennaio 2009
Ufficio di Gabinetto GAB – 2009 – 0002377/UL del 27 gennaio 2009

OGGETTO: Quesito interpretativo legge 447/1995: valutazione suono delle campane.

Con riferimento al quesito in oggetto, trasmesso a questa Direzione con nota del prot. CAB 2008 21025/UL del 15/12/2008, acquisita con prot. DSA 2008 37909 del 19/12/2008, si formulano le osservazioni di seguito riportate.

L’utilizzo delle campane può essere inquadrato rispetto a diverse modalità operative:
1. segnalazione di eventi incidentali, catastrofici o di pericolo,
2. segnale orario con rintocchi con cadenza anche di un quarto d’ora,
3. richiamo dei fedeli alle funzioni,
4. manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali.

Per ciascuna di tali modalità funzionali la compatibilità acustica può essere riferita a differenti interpretazioni della normativa.

Relativamente al punto 1. va chiarito che il rilevante interesse collettivo della funzione di allarme delle campane e l’occasionalità e la rarità degli eventi catastrofici comporta sicuramente la deroga all’applicazione di qualsiasi lìmite alle emissioni sonore nei casi suindicati.

Relativamente al punto 2. si precisa che il livello sonoro delle campane, in corrispondenza delle ore e/o frazioni di esse, durante l’arco delle 24 ore deve rispettare, alla stregua di ogni sorgente sonora, i valori limite previsti dai DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Ciò in linea anche con la Sentenza di Cassazione del 18 marzo 1994, n.3261 della Sezione Penale, con la quale è stato rigettato il ricorso di un parroco condannato per avere azionato elettricamente il suono delle campane ogni quarto d’ora di giorno e di notte, con conseguente persistente disturbo e contravvenendo al principio di tutela della salute.

Il punto 3, va inquadrato analogamente al punto precedente nell’ambito delle generiche sorgenti sonore assoggettabili pertanto ai predetto DPCM 14.11.1997 per quanto riguarda i valori limite assoluti di immissione, attenzione, emissione e di qualità.

Rispetto al caso 2, e nei riguardi dei valori limite differenziali di immissione previsti dall’art. 4 dello stesso decreto va evidenziato che, ad avviso della scrivente, gli eventi sonori relativi al richiamo dei fedeli alle funzioni religiose, essendo questi inquadrabili nell’ambito di questioni facenti capo alla libertà di espressione religiosa sancita anche dalla Costituzione e non essendo assoggettati ad esigenze produttive, commerciali o professionali, ai “sensi” del comma 3 dello stesso articolo devono essere derogati dall’applicazione del criterio differenziale.

Per quanto riguarda il punto 4., essendo le emissioni sonore delle campane durante manifestazioni religiose tradizionali, patronali o culturali a carattere temporaneo ed ascrivibili esclusivamente ad eventi occasionali, la fattispecie va inquadrata nell’ambito delle previsioni dell’art 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995, che dispone che sia il Comune a concedere l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui al DPCM 14.11.1997, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso, e dell’art. 4 comma 1 lettera g) della stessa legge, che individua nell’ambito delle competenze regionali, ed in definitiva dei regolamenti regionali, la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bruno Agricola