Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 04 marzo 2015, n.164

Il Tribunale adito rimette alla Corte costituzionale la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, e
dell'art. 4, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per
contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 Cost., nonche' con l'art.
117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14
della Cedu nella parte in cui dette norme non consentono il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita, e dunque anche alla diagnosi
preimpianto, alle coppie fertili, portatrici di malattia geneticamente
trasmissibile.

Autorizzazione 24 giugno 2011

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione 24 giugno 2011: "Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici". Registro dei provvedimenti n. 258 del 24 giugno 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011) In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. […]

Varie 27 gennaio 2009

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Direzione Salvaguardia Ambientale U.prot. DSA – 2009 – 0001184 del 26 gennaio 2009 Ufficio di Gabinetto GAB – 2009 – 0002377/UL del 27 gennaio 2009 OGGETTO: Quesito interpretativo legge 447/1995: valutazione suono delle campane. Con riferimento al quesito in oggetto, […]

Nota 22 dicembre 2008

Corte Europea dei diritti dell’uomo. Nota 22 dicembre 2008: “Interruzione del trattamento di alimentazione di paziente in stato vegetativo permanente: inadmissibility decision A. Rossi and others v. Italy”. A Chamber of the European Court of Human Rights has declared inadmissible eight joined applications lodged in the case of Ada Rossi and Others v. Italy (applications […]

Decreto 04 giugno 2008, n.297

Visto il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6
della Convenzione di Oviedo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2119], di cui è
stata autorizzata la ratifica in Italia con legge n. 145 del 2001,
può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno, che
agisca in nome e per conto del paziente nel caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo (nella
fattispecie, tale amministatore veniva riconosciuto dal Giurice
tutelare legittimato a negare il consenso ad emotrasfusioni, anche in
caso di pericolo di vita del paziente; cfr., in questo stesso senso,
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4818])

Ordinanza 08 maggio 2008, n.707

TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707: “Sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III nelle persone dei Signori: Domenico Giordano, Presidente Pietro De Berardinis Ref., relatore Raffaello Gisondi, Referendario ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella […]

Sentenza 29 gennaio 2002, n.6799

Poiché l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del
1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, la
quale può essere ricondotta agli art. 2 e 32 Cost. e alle prestazioni
poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà
sociale, le controversie che hanno ad oggetto la spettanza di tale
indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in
quelle previste dall’art. 442 c.p.c. Inoltre risulta essere
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per i soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, non prevede il diritto del
soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l’indennizzo
sin dal momento di entrata in vigore della legge medesima, in quanto
la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità a
causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia
riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi
derivati e la diversità dell’evento dannoso può ben giustificare la
diversità dell’indennizzo accordato.

Sentenza 05 dicembre 2001, n.3793

Nell’ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità viene
attribuita come conseguenza giuridica del concepimento; risulta
pertanto decisivo esclusivamente l’elemento biologico, senza che
nessuna rilevanza possa essere attribuita alla non volontà del
presunto padre. Una diversa interpretazione si porrebbe, infatti, in
contrasto con l’art. 30 della Costituzione, il quale risulta fondato
sul principio della responsabilità, che necessariamente accompagna
ogni comportamento potenzialmente procreativo. Inoltre, in relazione
all’art. 269 c.c., che attribuisce la paternità naturale in base al
mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla
procreazione del presunto padre, è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento
all’art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne
risulterebbe in danno dell’uomo rispetto alla donna (alla quale la
legge 22 maggio 1978 n. 194 attribuisce la responsabilità esclusiva
di interrompere la gravidanza ove ne ricorrano le condizioni
giustificative). Ciò in quanto le situazioni poste a confronto non
sono comparabili: l’interesse della donna alla interruzione della
gravidanza non può infatti essere assimilato all’interesse di chi,
rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio,
pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla
procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la
tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione
naturale.

Sentenza 09 luglio 2001, n.36590

In tema di responsabilità per delitto colposo (nella specie:
interruzione della gravidanza di una paziente) posto in essere
nell’esercizio della professione medica, la scelta compiuta dal
sanitario il quale, tra due possibili decisioni, abbia adottato quella
più agevole, ma poco sicura, invece dell’altra, più accurata e meno
rischiosa per la salute del nascituro, integra una ipotesi di condotta
imprudente (Fattispecie nella quale il medico, a cui erano ben
presenti le risultanze di un esame cardiotocografico, indicativo di
una probabile sofferenza fetale, riscontrando un elemento rassicurante
costituito dal movimento del feto, aveva rinviato il controllo al
giorno successivo, invece di procedere all’immediato ricovero della
paziente, sottoponendola a monitoraggio e a pronto intervento).