Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 09 novembre 2012

L’ammissibilità del trasferimento in utero solo degli embrioni sani
o portatori sani della patologia non è eventualmente funzionale ad un
ipotetico “diritto al figlio sano” ovvero a pratiche eugenetiche.
Queste ultime sono infatti decisamente differenti rispetto alla
fattispecie in esame, in cui sono invece rilevanti la sussistenza di
un grave pericolo per la salute psico-fisica della donna, anche in
relazione ad importanti anomalie del concepito e la decisione della
donna di valutare gli effetti della malattia dell’embrione sulla sua
salute, analogamente a quanto avviene per l’aborto, in cui la
decisione è rimessa, alle condizioni previste, soltanto alla
responsabilità della donna.

Sentenza 28 agosto 2012, n.54270/10

Pur riconoscendo che la questione dell’accesso alla diagnosi
preimpianto suscita delicati interrogativi di ordine morale ed etico,
la Corte osserva che la scelta operata dal legislatore italiano in
materia non sfugge al controllo della Corte. In particolare, è
giocoforza constatare che, in materia, il sistema legislativo italiano
manchi di coerenza. Da un lato, esso vieta l’impianto limitato ai
soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono
portatori sani; dall’altro, autorizza i ricorrenti ad abortire un
feto affetto da quella stessa patologia. Ciò rilevato, la Corte
ritiene pertanto che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al
rispetto della loro vita privata e familiare sia stata sproporzionata
e che l’articolo 8 della Convenzione sia stato violato nel caso di
specie.

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In OLIR.it: Traduzione in lingua italiana della sentenza
[/areetematiche/documenti/documents/caseofcostaandpavanv.italyitaliantranslationbytheitalianministryofjustice.pdf]

Parere 12 luglio 2012

Il documento affronta il tema dell’obiezione di coscienza in
bioetica da un punto di vista generale, con uno sguardo verso le
possibili future questioni, senza limitare le proprie considerazioni
ad alcuni ambiti già regolati (quali ad es., l’interruzione
volontaria di gravidanza); la normativa sulla PMA e quella sulla
sperimentazione animale. Il parere considera l’obiezione di
coscienza in bioetica un diritto costituzionalmente fondato (con
riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo), e ne sottolinea la
dimensione democratica, in quanto preserva il carattere problematico
delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza
vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze.
Il documento esamina gli aspetti morali dell’obiezione di coscienza
e si sofferma sul versante giuridico, al quale l’obiettore in
definitiva si rivolge chiedendo di poter non adempiere a comandi
legali contrari alla propria coscienza. Sul versante giuridico, le
nuove frontiere della bioetica propongono infatti sempre più spesso
una nuova sfida allo stato costituzionale, democratico e pluralista:
si tratta di evitare di imporre obblighi contrari alla coscienza
strumentalizzando chi esercita una professione o almeno tutelare
l’obiezione di coscienza quando sono in gioco i diritti inviolabili
dell’uomo senza però mortificare il principio di legalità. Pertanto
un’obiezione di coscienza giuridicamente sostenibile non deve limitare
né rendere più gravoso l’esercizio di diritti riconosciuti per
legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune
appartenenza al corpo sociale.
Da queste conclusioni, derivano alcune raccomandazioni: nella tutela
dell’obiezione di coscienza, che discende dal suo essere
costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a
garantire l’erogazione dei servizi, con attenzione a non
discriminare né gli obiettori né i non obiettori, e quindi
un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa
equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non.
(fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica)

Sentenza 11 luglio 2012, n.11644

Il quadro normativo attuale, a seguito dell’introduzione della legge
n. 40 del 2004, per come formulata e per come interpretabile alla luce
delle sempre più incisiva affermazione del principio del favor
veritatis, si è arricchito di una nuova ipotesi, per certi versi
tipica, di disconoscimento della paternità, che si aggiunge a quelle
previste dall’art. 235 c.c., e che si fonda – stante la non piena
assimilabilità dell’inseminazione artificiale alle previsioni di tale
norma – sulla esigenza, sempre più avvertita, di affermare la
primazia del favor veritatis.In questo senso, in tutte le ipotesi non
contemplate dall’art. 9, comma 1 della legge in esame (“qualora si
ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3, il
coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della
paternità nei casi previsti dall’art. 235, comma 1, nn. 1 e 2 c.c.,
né l’impugnazione di cui all’art. 263 dello stesso codice”), nelle
quali difetti l’elemento ostativo alla legittimazione costituito dal
consenso preventivo alla fecondazione eterologa, l’azione di
disconoscimento deve ritenersi ammissibile. L’integrazione, nei
termini sopra indicati, delle ipotesi previste dall’art. 235 c.c., non
può infine non raccordarsi, stante l’identità della ratio e,
comunque, per evidenti ragioni sistematiche, alle ipotesi di decadenza
previste dall’art. 244 c.c. con riferimento al momento in cui si sia
acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione (Nel
caso di specie, il giudice adito respingeva il ricorso del coniuge per
avvenuta decadenza dell’attore dalla proposizione dell’azione di
disconoscimento della paternità per decorso del termine annuale).

Risoluzione 25 gennaio 2012, n.1859

Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Risoluzione 25 gennaio 2012, n. 1859: "Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patient" 1. There is a general consensus based on Article 8 of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5) on the right to privacy that there can be no […]

Decreto legislativo 01 settembre 2011, n.150

D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150: "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (omissis) Articolo  31 Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso 1. Le controversie aventi ad oggetto la […]

Parere 31 dicembre 2001

INTERVENTI DI CIRCONCISIONE PER MOTIVI RELIGIOSI (allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Vento 31 dicembre 2001, n. 3892) Il tema proposto all’attenzione del Comitato riguarda gli interventi di circoncisione di minori di sesso maschile e propone una duplice problematica: se possano trovare giustificazione quando non sussistano indicazioni di ordine sanitario (per finalità terapeutiche o […]

Sentenza 18 maggio 2011

I cambiamenti di nome e sesso vanno annotati non solo nell’atto di
nascita ma anche in quello di matrimonio (art. 69 DPR 396/2000). Del
resto, il permanere del vincolo matrimoniale, rettificato che sia il
sesso d’uno dei coniugi, significherebbe mantenere un rapporto privo
del suo presupposto legittimo più indispensabile ovvero la diversità
sessuale dei coniugi.

Legge regionale 14 luglio 2011, n.10

l.r. Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10: Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ARTICOLO 1 (Finalita’) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. 2. In particolare e’ tutelato e garantito l’accesso alle cure […]