Confessioni religiose
L'art. 8 della Costituzione italiana al 1° comma afferma che "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge". Il termine "confessioni religiose" è nuovo per l'ordinamento italiano che fino ad allora aveva affiancato a denominazioni specifiche (Chiesa cattolica, Comunità ebraiche), quello di "culti ammessi". E' sufficientemente ampio per accogliere non solo le organizzazioni confessionali conosciute e affermate (per dimensione, radicamento storico e territoriale), ma anche quelle nuove forme di religiosità organizzata presenti nella società italiana, nuove perché di recente costituzione o diffusione sul territorio italiano.
Questa norma e poi i due commi che seguono hanno ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, l'esigenza per l'ordinamento dello Stato, di conoscere l'organizzazione, le norme, lo statuto, l'ordinamento giuridico interno, insomma in una parola il "diritto dei culti" che vivono ed operano al suo interno, strumento indispensabile per una corretta impostazione delle relazioni con esse. Ma anche elemento essenziale per garantire e promuovere la libertà religiosa degli individui che vivono all'interno di uno Stato.
Le pagine di questa sezione di OLIR hanno l'intento di presentare queste realtà. In alcuni casi attraverso schede essenziali, in altri di dettaglio, ma sempre con interventi ancorati a questioni che muovono dalle norme interne delle confessioni religiose.
Sentenza 14 novembre 2016, n.48001
L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa,
non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza
terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto,
deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.
Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita
significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei
confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica,
della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva
operatività, e, comunque, laddove alle attività di
indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella
di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di
combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte,
in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche
di materialità che realizzino la condizione per la quale possa
dirsi che l'associazione, si propone il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo.
Report 05 ottobre 2016
Legge 30 settembre 2016
Limitazione nell'uso di indumenti che mascherano o celano il volto, 30 settembre 2016. Art. 1. La presente legge disciplina la limitazione di articoli di abbigliamento, che nascondono parzialmente o completamente il volto. Art. 2. (1) Nei luoghi pubblici della Repubblica di Bulgaria non è permesso l'uso di indumenti, che nascondono parzialmente o completamente il volto. […]
Ordinanza 06 novembre 2016
Il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e
comprensivo di una varietà di un'ampia varietà di
contenuti, in quanto è lo stesso art. 138 della Costituzione a
connotare l'oggetto del referendum costituzionale come unitario e
non scomponibile a mente dei commi primi e secondo dell'articolo
suddetto.
Accordo 26 ottobre 2016
Decreto dirigenziale 17 ottobre 2016, n.1253
Istruzione 15 agosto 2016
Varie 28 settembre 2016
Sentenza 04 ottobre 2016, n.19811
Secondo l'orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio
2014, n. 16379, la convivenza triennale "come coniugi",
quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla
delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio,
essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente
connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e
assunzione di responsabilità di natura personalissima, è
oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile
d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta,
nel giudizio di legittimità.Ciò posto e tenuto conto
dell'applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul
rito ordinario di cognizione (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363), appare
evidente che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta
depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dell'art.
166 cod. proc. civ., deve ritenersi tardiva.