Libertà religiosa
Emerge da tutto questo, cje la libertà religiosa non è, come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non è neppure, come la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teologico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico." (F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell'idea, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1901, p. 5).
A più di cento anni dalla loro pubblicazione le parole di Francesco Ruffini riesco a descrivere con incisività il sento della tutela che deve essere accordata alla libertà religione pur in un contesto sociale ampiamente mutato. Il processo di trasformazione in senso multi-culturale e multi-religioso dell'Italia e dell'Europa occidentale, un processo di lunga durata, che lascerà tracce profonde e probabilmente permanenti nel nostro paese ed in quelli a noi più vicini, ha infatti accentuato alcuni aspetti confluttuali.
Il tema dei diritti in questo processo di integrazione è centrale. E quelli attinenti alla libertà di coscienza e di religione (con la connessa questione della non discriminazione per questi motivi), sono i più direttamente coinvolti nel processo di trasformazione in corso in Italia ed in Europa. Diritti che se esprimono il loro maggiore momento di frizione con riferimento all'identità delle persone e dei gruppi di nuovo insediamento, non mancano di influenzare anche le posizioni giuridiche consolidate. Un ripensamento dei canoni di analisi dei temi cari allo studio delle libertà di coscienza e di religione pare perciò, più che opportuno, indispensabile.
In questo spazio, in certo qual modo collaterale e di completamento delle altre aree tematiche proposte, OLIR.it intende proporre i materiali per affrontare queste problematiche in chiave non solo scientifica ma anche operativa: affiancando ln queste pagine allo studio dei “vecchi e nuovi problemi delle libertà di coscienza e di religione” , l'elaborazione di strumenti che possano dare un concreto contributo al "buon governo" del multiculturalismo. (A.G. Chizzoniti)
Le sotto-aree:
analisi e approfondimenti
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De Gregorio Laura, La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari (2012)
- De Marco Pietro, Capricci liberticidi, poeti metafisici, gesuiti e un morto per hyperdose (pdf), commento al Disegno di legge n. 1777, Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, approvato dalla Commissione giustizia del Senato il 4 marzo 2004
- Ferrari Silvio, Dio, religione e Costituzione (pdf)
- Ferrari Silvio, Diritto e politica della libertà religiosa: le relazioni tra Stato e confessioni religiose (pdf), relazione tenuta alla OSCE Parliamentary Assembly, Conference on Religious Freedom, Rome , 9-10 October, 2003
- Fumagalli Carulli Ombretta, Il cammino della libertà religiosa: un successo delle religioni, un successo dell’OSCE, per la sicurezza e la democrazia, Keynote Speech on OSCE – ODIHR Supplementary Human Dimension Meeting Freeedom of Religion or Belief, 9 July 2009, Hofburg, Vienna (pdf)
- González Schmal Raúl, «La libertad religiosa en México». Aspecto jurídico (febbraio 2006) (pdf)
- Licastro Angelo, L’intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso (febbraio 2005) (pdf)
- Lo Giacco Maria Luisa , Libertà religiosa e libertà di circolazione: convergenze e divergenze nella dinamica del diritto europeo (agosto 2005) (pdf)
- Martínez-Torrón Javier, La contribución de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa a la transición democrática en España (noviembre 2005) (pdf)
Varie 16 febbraio 2017, n.C-74/16
Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n.7
Sentenza 16 febbraio 2017, n.4196
E' possibile acquisire per usucapione la proprietà
esclusiva della cappella di famiglia. In questo senso, l’aspetto
determinante è la prova di aver esercitato, sulla cappella in
questione, un potere di fatto corrispondente al diritto al sepolcro,
inteso sia come diritto a essere seppelliti o a seppellire, sia come
diritto di accesso al sepolcro in cui si trova tumulata la salma dei
propri congiunti. Accertato, dunque, che, per oltre 20 anni, una
persona abbia tumulato i propri defunti nella cappella, facendone uso
continuativo, ritenendo di essere titolare del relativo diritto al
sepolcro e comportandosi come tale, in modo pacifico e indisturbato
(nel caso di specie, avendone anche le chiavi della stessa), determina
l’usucapione e il diritto alla proprietà esclusiva.
Sentenza 14 febbraio 2017, n.6912
Il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza del
soggetto ecclesiastico, bensì solo quella acquisita
dell’ambito di attività connesse all’esercizio del
ministero religioso. Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di
tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi
alla richiesta di deporre, incorrendo in caso contrario nel reato di
falsa testimonianza.