Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 maggio 2017, n.24084

"La decisione di stabilirsi in una società con valori di
riferimento differenti dai propri, ne impone il rispetto e non
è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppur
leciti, porti alla violazione cosciente di quelli della società
ospitante".

(fonte: www.ilsole24ore.com)

Ordinanza 20 aprile 2017

"(…) deve osservarsi come, nel caso in esame,
l’individuazione degli specifici luoghi pubblici (fondata sulla
implicita distinzione delle tipologie di luogo pubblico) e la
previsione di un divieto di accedere con mezzi che impediscano
l’identificazione solo per il tempo legato alla permanenza nei
detti spazi costituiscano elementi che consentono di ritenere che il
divieto – e dunque il sacrificio dei diritti di cui agli artt. 8 e 9
della Cedu – , sia ragionevole e proporzionato
rispetto al valore invocato dal legislatore – la pubblica
sicurezza -, che risulta concretamente minacciata
dall’impossibilità di identificare (senza attendere
procedure di identificazione che richiedono la collaborazione di tutte
le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno
ingresso nei luoghi pubblici individuati."

Sentenza 23 marzo 2017, n.7468

La Prima Sezione
Civile della Suprema Corte ha ritenuto che l’organizzazione di
uno spettacolo artistico non possa costituire, di per sé sola,
violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino ed
essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un
credito risarcitorio.

Sentenza 07 aprile 2017, n.67

Nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul
proprio territorio, la Regione è titolata a dedicare specifiche
disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di
culto. Il censurato art. 31-bis della legge regionale veneta nel
riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i
criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature
religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme
di confessione religiosa – la Chiesa Cattolica, le confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, Cost., e le altre confessioni
religiose – senza introdurre alcuna distinzione in ragione della
circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato.
L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali
rende palese la diversità tra la disposizione regionale
censurata e quelle di altra Regione dichiarate costituzionalmente
illegittime con la sentenza n. 63 del 2016, nella parte in cui
condizionavano la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto
alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti
per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre. Nella
disposizione oggetto del presente giudizio, non si rinvengono infatti
elementi tali da giustificare un'interpretazione discriminatoria
in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione
religiosa interessata e lo Stato. La paventata lesione dei principi
costituzionali invocati non discende dunque dal tenore della
disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue
illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per
caso, nelle opportune sedi giurisdizionali.
Eccede invece da un
ragionevole esercizio delle competenze volte a regolare la coesistenza
dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio,
l'introduzione di un obbligo, quale quello dell’impiego
della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.

Sentenza 27 marzo 2017, n.1388

La redazione di OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova per l'invio del
documento.

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-188/15

"L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la
volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di
un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più
assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non
può essere considerata come un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa
ai sensi di detta disposizione."

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-157/15

"L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel
senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una
norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in
modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul
luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata
sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale
direttiva."