Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 03 dicembre 1984, n.266

È manifestamente inammissibile — per assoluta carenza di
motivazione – la questione di legittimità costituzionale dell’art.
724 c.p. sollevata in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. con
ordinanza 22 luglio 1983 (R.O. n. 868 del 1983 G.U. n. 60, 1984),
nulla essendo dato conoscere della questione perché l’ordinanza è
silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed è assolutamente priva
del più vago cenno di motivazione.

Sentenza 27 marzo 1992

Il principio della religione cattolica come sola “religione dello
Stato” consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 e
riaffermato dall’art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia
11 febbraio 1929, è stato abolito in seguito alla sostituzione dello
Statuto albertino con la Costituzione repubblicana e non già con
l’entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, fra la
Repubblica italiana e la Santa Sede). Ne consegue che la disposizione
di cui all’art 1 del protocollo addizionale alla legge 25 marzo
1985, n. 121, che ha considerato non più in vigore il principio
“della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”,
non ha inciso sull’ambito di operatività dell’art. 724, 1 comma,
cod. pen., dal momento che tale ultima norma tende non già a tutelare
il sentimento religioso, ed in particolare quello cattolico, bensì a
proteggere il buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e
sconvenienti, tenuti in presenza di due o più persone, e fa oggetto
della sua previsione il dato sociologico che l’uso del bestemmiare
in Italia concerne normalmente (o per meglio dire, esclusivamente)
oltre alla divinità, le persone ed i simboli della religione
cattolica.

Sentenza 04 febbraio 1963

Oggetto specifico della tutela penale in ordine ai reati previsti
dagli articoli 402, 403, 404 e 405 del codice penale è il pubblico
interesse di proteggere la religione cattolica apostolica romana,
quale istituzione dello Stato, considerata in se stessa, nelle sue
credenze fondamentali, indipendentemente dalle sue manifestazioni
esteriori, diversamente da quanto è stabilito per i culti ammessi
nello Stato. Costituisce vilipendio della religione dello Stato il
riportare su manifestini a stampa, poi affissi, brani isolati di
chiare e ortodosse affermazioni di fede degli Apostoli, di Evangelisti
e di Padri della Chiesa, in tale guisa che il loro genuino significato
possa essere facilmente frainteso, e il voler determinare chi legge a
non dare assolutamente credito alla Chiesa Cattolica, la quale avrebbe
creato una religione del tutto estranea al vero Cristianesimo avendone
tradito lo spirito e l’essenza, insinuando tra l’altro
nell’animo dei lettori – fedeli la certezza che molti sacramenti
sarebbero stati arbitrariamente inventati dalle gerarchie
ecclesiastiche cattoliche.

Sentenza 18 giugno 1987

L’esposizione durante la «Festa dell’Unità» di due cartelli
satirici, le cui frasi e immagini — al di là dell’apparenza
vilipendiosa e oltraggiosa — sottolineano ed esaltano in forma
metaforica e congrua i valori universali di amore, tolleranza,
fratellanza e la spiritualità attiva impersonati dal Cristo
evangelico, non costituisce condotta tipica di vilipendio ai sensi
dell’art. 402 c,p. — rectius: ai sensi dell’art. 406 c.p., nella
cui previsione ogni fatto di vilipendio della religione deve essere
oggi ricompreso a seguito della affermazione di principio contenuta
nel protocollo addizionale all’accordo 18 febbraio 1984 fra lo Stato
italiano e la Senza Sede, secondo cui «si considera non più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano»
—, né fatto integrante gli estremi della contravvenzione di cui
all’art. 724 c.p.

Ordinanza 05 marzo 1971

Nessuna disposizione della Costituzione italiana prevede, direttamente
o indirettamente, una qualsiasi posizione di ufficialità della
religione cattolica né di una qualsiasi situazione legale di
preminenza o di privilegio o di maggior protezione di essa nei
confronti di ogni altra. L’eguale misura di protezione alle
confessioni come tali e ai singoli fedeli discende non solo dalla
lettura ma anche dallo spirito della Costituzione. La disposizione
prevista dall’art. 724, I comma, cod. pen. appresta per la sola
religione cattolica una speciale tutela penale, con evidente lesione
dei principi di uguaglianza e di libertà dei cittadini e dei culti,
sanciti dagli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, disposizioni
queste che non pongono, invero, in favore di una determinata
religione, alcuna riserva alla pienezza dei diritti di libertà da
esse garantiti a tutti. Non è manifestamente infondata, pertanto, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 724, I comma,
cod. pen. per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.

Ordinanza 29 dicembre 1988

I mutamenti del costume e la riduzione della sensibilità della
pubblica opinione nei confronti dei comportamenti integranti il reato
di vilipendio della religione inducono a dubitare della permanente
legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 403 c.p.:
questa infatti, non permettendo la esatta preindividuazione del
contenuto del precetto penale, appare in contrasto con gli artt. 2, 3,
I e 11 comma, 25, II comma e 27, I e III comma Cost.

Ordinanza 05 febbraio 1996

Pretura di Tirano. Ordinanza 5 febbraio 1996: “Turbamento di funzioni religiose”. Pret. Licitra – Imp. D. (Omissis) Motivazione — All’esito dell’esperita istruttoria, l’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe. In sede dibattimentale, veniva aggiunta la contestazione di cui agli artt. 403 e 406 c.p. Venivano assunte varie testimonianze e, […]

Sentenza 04 giugno 1969

È manifestamente infondata la qttestione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 724, primo comma, cod. pen.,
sollevata in rapporto agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione. Ricorre
il reato di cui all’art. 724 cod. pen., quando la bestemmia sia
stata proferita, in presenza di varie persone, in una caserma di
carabinieri, in quanto un pubblico ufficio.

Sentenza 28 gennaio 1963

L’offesa generica rivolta a tutti coloro che professano un culto
ammesso dallo Stato non integra il reato di vilipendio del culto né
quello di diffamazione delle persone che lo professano (nella specie,
gli ebrei era stati qualificati deicidi, incapaci a giudicare e
carenti di moralità qualsiasi).

Ordinanza 03 ottobre 1980

Per la punibilità del delitto di vilipendio della religione dello
Stato considerata quale entità astratta ed indipendentemente dallo
sue manifestazioni esteriori è necessario che l’agente sia
consapevole della idoneità della sua condotta e si proponga proprio
il raggiungimento di siffatto scopo. (Nel caso di specie, il Pretore
ha peraltro assolto gli imputati in quanto non ha ritenuto sussistenti
nella fattispecie gli elementi psicologici indispensabili per ritenere
commesso il reato previsto e punito dall’art. 402 del codice penale,
e cioè sia il dolo generico, inteso come volontà libera e cosciente
nonché intenzione di commettere il fatto e sia il dolo specifico,
inteso come fine di vilipendere espressamente il patrimonio dogmatico
della religione cattolica).