Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 luglio 2010, n.4915

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli
impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti
agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde
agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che
tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano
urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona
residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non
è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano
urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per
altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di
prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si
incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto
il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo
di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione
d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente,
essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito
dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale
edificio).

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In OLIR.it: TAR Trentino Alto Adige – Sezione Autonoma per la
Provincia di Bolzano. Sentenza 30 marzo 2009, n. 116 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4975]

Sentenza 30 marzo 2009, n.116

L’art. 107, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 1997 – così
come la normativa previgente (cfr. l’art. 95, comma 5, del TU delle
leggi urbanistiche provinciali, approvato con DPGP 26 ottobre 1993, n.
38, l’art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 e, ancor
prima, l’art. 42, comma 5, del TU approvato con DPGP 23 giugno 1970,
n. 20, come sostituito dall’art. 8 della legge provinciale 24
novembre 1980, n. 34) – prevede il divieto di cambiamento di
destinazione d’uso degli impianti per la raccolta, conservazione e
lavorazione di prodotti agricoli, in assenza di una diversa
destinazione d’uso di tutta l’area nel piano urbanistico
provinciale. Posto tale divieto, sin dal 1980, può dunque essere
disposto il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di avvenuto
acceramento del cambio di destinazione d’uso di un edificio da
“commercio all’ingrosso di prodotti agricoli” a “deposito e
conservazione di frutta per conto di terzi” (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in
parte a luogo di culto musulmano, che asseriva come il cambio della
destinazione d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto
legittimamente, essendo detta attività di culto ricomprendibile
nell’ambito dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992,
in tale edificio).