Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Disegno di legge 07 luglio 2005, n.3534

Senato della Repubblica. Disegno di legge, d’iniziativa del Sen. Gavino Angius ed altri, n. 3534 del 7 luglio 2005: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. RELAZIONE Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende fornire, alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica […]

Legge regionale 02 marzo 1998, n.2

Legge regionale 2 marzo 1998, n. 2: “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 23 del 12 marzo 1998) CAPO I – Principi generali ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello […]

Legge federale 18 giugno 2004

Legge federale 18 giugno 2004: “Unione domestica registrata di coppie omosessuali” (LUD) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 129 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio […]

Legge regionale 04 dicembre 2003, n.24

Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24: “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 182 del 5 dicembre 2003) (Omissis) CAPO II – PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA ARTICOLO 8 (Utilizzazione del volontariato) 1. L’utilizzazione di forme di volontariato, ai fini […]

Legge regionale 29 giugno 2004, n.10

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10: “Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento deli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino dele attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione […]

Legge regionale 02 aprile 2004, n.5

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 5: “Legge quadro per la famiglia”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” n. 40 del 2 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi) 1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale formazione sociale […]

Sentenza 07 gennaio 2004

Nel Regno Unito la legge del 1973 sul matrimonio considera nulla ogni
unione in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e
femminile, intendendosi come sesso di una persona quello risultante
sull’atto di nascita; la legge sulla registrazione delle nascite e dei
decessi vieta, inoltre, salvo nel caso di errore di scrittura o di
errore materiale, ogni modifica del registro degli atti di nascita. Al
riguardo, occorre ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha giudicato che l’impossibilità per un transessuale di contrarre
matrimonio con una persona del sesso al quale egli precedentemente
apparteneva, dipendente dal mancato riconoscimento della nuova
identità sessuale negli atti dello stato civile, costituisce una
violazione del suo diritto di contrarre matrimonio ai sensi dell’art.
12 della CEDU. Conseguentemente, una legislazione, che, come nel caso
di specie, impedisce ad una coppia di soddisfare la condizione del
matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un
elemento della retribuzione dell’altro (ovvero, nella fattispecie in
esame, della pensione di reversibilità), dev’essere considerata, in
linea di principio, incompatibile con le prescrizioni di cui all’art.
141 CE, il quale prevede che venga assicurato, in ciascuno Stato
membro dell’Unione europea, il principio della parità di
retribuzione tra i lavoratori di sesso femminile e maschile. Tuttavia,
posto che spetta al legislatore statale determinare le condizioni per
il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona,
compete al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella
in esame, possa o meno invocarsi l’art. 141 CE.

Sentenza 06 dicembre 2004, n.378

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi
delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza
costituzionale e dalla prevalente dottrina, è rilevante ai fini
dell’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti
regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi
delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di
prioritario intervento politico o legislativo, i quali talora si
esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali
enunciazioni, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non
può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse
precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse
sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento
dell’approvazione dello statuto. Nella fattispecie in esame, una
enunciazione siffatta si rinviene nell’art. 9, comma 2, ove si
afferma che la Regione “tutela altresì forme di convivenza”; tale
disposizione non comporta alcuna violazione, né alcuna rivendicazione
di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda
esercizio di poteri regionali. Deve pertanto dichiarasi inammissibile,
per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura
avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.
Sono invece fondate le censure di illegittimità costituzionale
relative all’ art. 66, commi 1, 2 e 3, considerato che, sebbene le
scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della
Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate
da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione,
tuttavia – come la Corte ha già affermato in relazione ad altra
delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre
rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’articolo 123 della
Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo
regionale, è accompagnato dalla previsione dell’articolo 122 della
Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui
si riferisce l’articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate
all’autonomia statutaria.