Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza ministeriale 11 maggio 2012, n.41

O.M. 5 maggio 2012, n. 41: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012. Ordinanza Ministeriale n. 41 dell’11 maggio 2012 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento […]

Sentenza 01 febbraio 2011, n.924

Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.

Sentenza 15 novembre 2010, n.33433

Non è condivisibile l’interpretazione secondo cui la presenza del
docente di religione nello scrutinio finale, in quanto incidente sul
credito scolastico, sia idonea a determinare una situazione di
discriminazione nei riguardi degli studenti che decidono di non
avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di quelli che
decidono di non partecipare ad attività alternative e di assentarsi
dalla scuola. Invero, atteso che, in forza dell’accordo con la Santa
Sede, la Repubblica italiana si è obbligata ad assicurare
l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al
principio di laicità dello Stato, detto insegnamento è facoltativo,
con la conseguenza che “solo l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (Corte
cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]), non è irragionevole
che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in
seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla
valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. In buona
sostanza, e come condivisibilmente sul punto ritenuto di recente dal
giudice d’appello, “se si parte dal presupposto (non seriamente
dubitabile alla luce…delle sentenze costituzionali [intervenute
sulla materia]) secondo cui l’insegnamento della religione (o di
altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata
effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la
valutazione dell’interesse e del profitto con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento della religione non debba essere valutato”
(CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5336]).

Sentenza 15 settembre 2000, n.7101

L’ordinanza ministeriale 14 maggio 1999 n. 128, recante norme per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami di maturità, stabilisce che
gli insegnanti di religione cattolica partecipano “a pieno titolo”
all’attribuzione del credito scolastico. La disposizione non comporta
una discriminazione, nè lede il diritto di scegliere liberamente se
avvalersi dell’IRC. Infatti, poichè si può ottenere credito
scolastico anche da altre attività (attività alternative
all’insegnamento della religione, oppure attività extra-scolastiche),
la valutazione degli insegnanti di religione ai fini dell’attribuzione
del credito scolastico non incide negativamente sulla condizione di
quegli studenti che, all’inizio dell’anno, liberamente e senza
alcuna conseguenza ai fini della carriera scolastica, abbiano ritenuto
di scegliere di non avvalersi della religione cattolica e di non
svolgere altra attività alternativa.

Ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n.128

Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale n. 128 concernente: “Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1998/99”, 14 maggio 1999. (omissis) Titolo II Istituti d’istruzione secondaria superiore (omissis) Art.3 Credito scolastico l. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame […]