Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 marzo 2011, n.30814/06

La presenza di un simbolo religioso, quale il crocifisso, nelle
scuole pubbliche non viola il diritto dei genitori di educare ed
istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e
filosofiche (art. 2, Protocollo addizionale n. 1 CEDU).
L’obbligo degli Stati contraenti di rispettare le convinzioni
religiose e filosofiche dei genitori non si limita al contenuto
dell’istruzione e alle modalità di erogarla. Quando la
regolamentazione dell’ambiente scolastico è riservata alla
competenza delle autorità pubbliche, ciò comporta l’assunzione di
una funzione da parte dello Stato nel campo dell’educazione e
dell’insegnamento che ricade nell’ambito di applicazione
dell’art. 2 del _Protocollo n. 1_. Sennonché gli Stati contraenti
godono di un margine di apprezzamento quando si tratti di conciliare
l’esercizio di tali funzioni con il diritto dei genitori di educare
ed istruire i propri figli in conformità alle proprie convinzioni.
Questo margine di apprezzamento è nel caso di specie particolarmente
ampio data l’inesistenza di un consenso europeo sulla questione
della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche.
Prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule di tali scuole si
attribuisce alla religione di maggioranza del paese una visibilità
preponderante nell’ambiente scolastico. Tuttavia, questo non è di
per sé sufficiente ad integrare un tentativo di indottrinamento da
parte dello Stato convenuto e a stabilire un inadempimento delle
prescrizioni di cui all’art. 2 del _Protocollo n. 1._
Il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo e
questo aspetto è particolarmente rilevante con riguardo
specificamente al principio di neutralità. Non ci sono del resto
elementi sufficienti per attestare l’eventuale condizionamento su
giovani persone le cui convinzioni non sono ancora definite. D’altra
parte, non si potrebbe attribuire a tale simbolo una influenza sugli
alunni comparabile a quella che può avere una lezione o la
partecipazione ad attività religiose.
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La sentenza 18 marzo 2011 accoglie il ricorso del governo italiano
contro la precedente sentenza della Seconda Sezione della Corte
europea dei diritti dell’Uomo, pronunciata il 3 novembre 2009
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5146] (Affaire Lautsi c.
Italia, n. 30814/06)

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In OLIR.it la sentenza 18 marzo 2011 in inglese e francese:
Grand Chamber. Case of Lautsi and others v. Italy
[/areetematiche/documenti/documents/5601_lautsi_and_others_v__italy.pdf]
Grande Chambre. Affaire Lautsi et autres c. Italie
[/areetematiche/documenti/documents/affaire-lautsi-%20et-autres-%20c.-italie.pdf]

Sentenza 12 febbraio 2010

Non si è in presenza di discriminazione indiretta quando lo
svantaggio derivante da una norma neutra riguarda un singolo individuo
e non un gruppo religioso. Nel caso di specie, la ricorrente (hostess
di British Airways) sosteneva che l’obbligo di indossare una divisa,
senza mostrare oggetti di gioielleria né simboli religiosi, le aveva
causato una discriminazione indiretta poiché le aveva impedito di
portare una catenina con una croce, espressione della sua religione.
In base all'”Employment Equality Regulations (Religion or Belief) 2003
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1639]” una
discriminazione indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste
non solo per il ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di
appartenenza, fatto che non risulta dimostrato nel caso di specie.
La sentenza sottolinea anche che qualora fosse sufficiente dimostrare
lo svantaggio subito da un singolo lavoratore per provare una
discriminazione indiretta, ciò imporrebbe un onere insostenibile
per i datori di lavoro, tenuti a conoscere e a prevedere ogni credenza
presente nella società, anche se professata da un singolo individuo
o addirittura fittizia. La Corte ha inoltre rilevato che il codice di
abbigliamento di British Airways, che vieta gli ornamenti visibili,
sarebbe comunque stato giustificato come un mezzo proporzionato per
raggiungere uno scopo legittimo, ai sensi dei regolamenti del 2003,
art. 3 (1) (b) (iii).

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In OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, Sentenza 20 novembre 2008 – Regno Unito:
Eweida v. British Airways
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4831]

Sentenza 20 novembre 2008

L’obbligo di indossare una divisa, senza mostrare oggetti di
gioielleria né simboli religiosi, non costituisce una discriminazione
nei confronti di una dipendente che intenda indossare un crocifisso.
La ricorrente, hostess di British Airways, lamentava in particolare di
aver subito una discriminazione indiretta, poiché il divieto di
mostrare gioielli e simboli sulla divisa, applicato indistintamente a
tutti, le causava una situazione di svantaggio, impedendole di
indossare il crocifisso, mentre agli appartenenti ad altre religioni
era permesso l’uso di indumenti religiosi. In base all'”Employment
Equality Regulations (Religion or Belief) 2003″ una discriminazione
indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste non solo per il
ricorrente, ma anche per il gruppo confessionale di appartenenza. Nel
caso di specie, il regolamento aziendale sulle divise non causa un
“disparate impact” per tutti i dipendenti cristiani della British
Airways, ma solo uno svantaggio per la ricorrente: infatti, a
differenza dei simboli religiosi che debbono essere indossati
obbligatoriamente in base ai precetti confessionali, portare un
crocifisso non rappresenta un obbligo per tutti i cristiani, ma è
solo un’espressione personale del credo della ricorrente.

Sentenza 14 novembre 2008, n.288/2008

Viola i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 14 (uguaglianza)
e 16.1 (libertà religiosa) la scelta di un Consiglio scolastico di
una scuola pubblica di mantenere nelle aule e negli altri locali
l’esposizione di crocifissi. Gli stessi vanno quindi rimossi poichè,
al di là della loro valenza storico-culturale, continuano ad avere un
chiaro significato religioso. La loro presenza all’interno di istituto
scolastico pubblico destinato all’insegnamento di base gratuito per i
minori in piena fase di sviluppo della loro capacità intellettiva,
può ingenerare in essi la convizione che lo Stato sia più vicino
alla confessione religiosa di cui tali simboli siano espressione.